Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40650 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28298/2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO VANTAGGIATO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2814/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 24/11/2014 R.G.N. 508/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 2814 del 2014, la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che, accertato il diritto dell’attuale ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza, aveva rigettato la domanda di condanna dell’Inps alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione agricola in ragione dell’indimostrata prestazione di attività lavorativa nell’anno precedente;

2. per la Corte di merito l’estratto conto assicurativo, documento indispensabile ai fini dell’accoglimento della domanda in quanto attestante la maturazione dell’accredito contributivo per un numero sufficiente di giornate in riferimento all’anno precedente, non era stato prodotto tempestivamente con il ricorso introduttivo, né poteva supplirsi con l’evocato principio di non contestazione, invocabile solo per fatti allegati e dimostrati, o con la produzione in sede di gravame;

3. per la cassazione di tale sentenza M.G. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria;

4. l’Inps ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

CONSIDERATO

Che:

5. con i motivi di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116, 416 c.p.c., assumendo che l’Inps avesse solo contestato la natura del rapporto intercorso in considerazione della controversa qualificazione agricola dell’azienda e giammai la sussistenza del requisito assicurativo (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito non adeguatamente apprezzato la presunta tardività del deposito dell’estratto contributivo, tenuto conto che tale tardività doveva essere valutata in riferimento al fatto che l’Inps non aveva mai ritualmente contestato la posizione assicurativa;

6. il ricorso è da rigettare, esaminati congiuntamente i motivi logicamente connessi;

7. innanzitutto si appalesa erronea l’invocazione del principio di non contestazione, che concerne esclusivamente i fatti primari (ossia quelli costitutivi, impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa azionata) o, al più e secondo talune voci di dottrina, anche quelli secondari (vale a dire i fatti dedotti in funzione probatoria da cui ricavare, in via inferenziale, l’esistenza di quelli primari), purché ritualmente introdotti (il che non è nella specie), nel giudizio nel quale si faccia valere la pretesa ad una prestazione economica, nella specie, l’indennità di disoccupazione della quale costituisce elemento costitutivo della prestazione assicurativa temporanea il requisito contributivo (l’accredito contributivo maturato per un numero di giornate sufficienti nell’anno precedente ai sensi della L. n. 264 del 1949, art. 32, lett. a), modificata dal D.P.R. n. 1049 del 1970);

8. per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un., n. 8202 del 2005 e successive conformi), nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416 c.p.c., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 – e art. 437 c.p.c., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova – fra i quali devono annoverarsi anche i documenti – l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione;

9. tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse;

10 del pari costituisce principio acquisito che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., essi non hanno più carattere discrezionale, ma si presentano come un potere – dovere, del cui esercizio o mancato esercizio il giudice deve dar conto (Cass., Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353), sicché il giudice – in ossequio a quanto prescritto dall’art. 134 c.p.c., e al disposto di cui all’art. 111 Cost., comma 1, sul giusto processo regolato dalla legge – deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all’uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso e il relativo provvedimento può così, essere sottoposto al sindacato di legittimità per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (fra tante, Cass. n. 21315 del 2014), ora secondo il paradigma del novellato vizio motivazionale;

11. nel ricorso all’esame non emergono censure conformi al paradigma del novellato vizio di motivazione, a confutazione del mancato esercizio dei poteri d’ufficio in riferimento all’estratto contributivo nella disponibilità della parte da epoca risalente rispetto all’introduzione del giudizio di primo grado;

12. le spese vengono regolate come da dispositivo;

13. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro valore 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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