LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17802/2020 proposto da:
D.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO n. 2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ERCOLE MOSCARINI, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE PIGNATARO, ANNA ORLANDO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, subentrata alla società Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1372/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/04/2020 R.G.N. 1713/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Napoli, giudice del reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, commi 58 e segg., sentenza in data 8 aprile 2020 confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, conformemente al giudice della fase sommaria, aveva respinto la impugnazione proposta da D.L.A. avverso il licenziamento disciplinare intimatogli da EQUITALIA spa, in data 4 aprile 2017.
2. La Corte territoriale osservava che al D.L. erano stati contestati due addebiti distinti: l’avere attribuito, in qualità di coordinatore della funzione “gestione legali esterni”, incarichi legali al proprio coniuge, condotta configurante in sé conflitto di interessi; come ulteriore grave inadempimento, la violazione della regola di rotazione e proporzionalità nella attribuzione degli incarichi.
3. Sotto il primo profilo, il giudice dell’appello richiamava il dovere dei dipendenti di EQUITALIA SUD spa di astenersi da ogni attività in conflitto di interessi, fissato dal codice etico di EQUITALIA SUD spa del 21 settembre 2011, dalle linee guida per la costituzione dell’elenco unico dei professionisti fornite dall’amministratore delegato di EQUITALIA spa con nota del 21 dicembre 2015, dal successivo codice etico adottato il 19 aprile 2016.
4. Nella specie il conflitto di interessi non poteva ritenersi risolto con la mera comunicazione da parte del D.L. del rapporto di coniugio con il legale, che doveva essere accompagnata dalla astensione da qualsiasi attività di attribuzione degli incarichi al coniuge.
3. Il D.L. contestava il conflitto di interessi sostenendo di non avere ricoperto in concreto il ruolo di coordinatore, essendovi dal marzo 2015 nuclei operativi.
4. Tuttavia, pur essendo incontestata le costituzione di detti nuclei, era emerso che la procura per l’affidamento degli incarichi al legale era stata conferita soltanto ai due coordinatori (ed al responsabile della struttura “contenzioso Campania” sig. G.G.).
5. Il D.L. sosteneva, altresì, che la sottoscrizione delle lettere di incarico avveniva apponendo la sua firma scannerizzata. Ciò non faceva venir meno la riferibilità al D.L. degli incarichi, poiché questi aveva autorizzato i suoi collaboratori ad utilizzare tale firma per velocizzare il conferimento dei mandati; del resto egli non disconosceva le firme né ne contestava l’abuso.
6. Neppure era fondato il motivo di reclamo con il quale il D.L. sosteneva che il conflitto di interessi era neutralizzato dall’automatismo dell’assegnazione degli incarichi, effettuata attraverso un programma informatico che rispondeva a regole oggettive. Tale circostanza non era contestata ma risultava altresì provata la possibilità di intervenire manualmente, modificando la assegnazione automatica con un difensore scelto dall’operatore, senza che ne restasse traccia nel sistema.
7. Sotto il profilo soggettivo era rilevante anche la colpa: il D.L. avrebbe dovuto impedire, eventualmente chiedendo la introduzione di uno specifico filtro, che il proprio nome fosse abbinato a quello della moglie.
8. Quanto alla contestazione della violazione del criterio di rotazione e proporzionalità nella distribuzione degli incarichi, la Corte di merito preliminarmente osservava che anche in caso di coerenza media del numero degli incarichi conferiti, sarebbe rimasta in capo al D.L. la responsabilità per violazione dell’obbligo di non conferire affatto incarichi al coniuge.
9. In ogni caso, dalla tabella comparativa prodotta in primo grado dal datore di lavoro risultava che l’avv. LONGOBARDI, coniuge del D.L., era tra i legali che avevano ricevuto il maggior numero di incarichi nell’anno 2015 (tredicesima nella graduatoria su 268 avvocati) ed era decima in graduatoria per valore complessivo dei compensi.
10. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza D.L.A., articolato in otto motivi di censura, cui ha resistito AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, subentrata in corso di causa ad EQUITALIA spa, con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.
11. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di censura la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione o falsa applicazione dell’art. 436 c.p.c., comma 2, dell’art. 333c.p.c. e dell’art. 346 c.p.c., imputando al giudice dell’appello il vizio di violazione del giudicato interno.
2. Ha esposto che il giudice del primo grado aveva individuato il conflitto di interessi nella sola violazione dei criteri di automatismo, escludendo la rilevanza della firma scannerizzata del D.L. di conferimento dell’incarico; il giudice dell’appello aveva invece ritenuto rilevante la firma del D.L. sul conferimento dell’incarico, benché la reclamata AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE non avesse proposto sul punto appello incidentale, come era suo onere.
3. Il motivo è infondato.
4. Questa Corte ha reiteratamente affermato che ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno occorre avere riguardo all’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato, che è costituita dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico.
5. Benché ciascun elemento di tale sequenza possa essere singolarmente investito di censura in appello, nondimeno l’impugnazione motivata in ordine anche ad uno solo di essi riapre per intero l’esame di tale minima statuizione, consentendo al giudice dell’impugnazione di riconsiderarla tanto in punto di diritto- (individuando una diversa norma sotto cui sussumere il fatto o fornendone una differente esegesi) – quanto in punto di fatto, attraverso una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti (In tal senso, tra le altre, Cass. sez. VI, 22/02/2013, n. 4572, Cass. nn. 2217 del 2016, 12202 del 2017 e 16853 del 2018, tutte sulla scorta di Cass. n. 6769 del 1998).
6. Nella fattispecie di causa la impugnazione proposta dal lavoratore in ordine all’accertamento, operato dal Tribunale, della violazione del criterio di rotazione e proporzionalità degli incarichi, impediva la formazione del giudicato sull’intera sequenza rappresentata dal fatto disciplinare e dai suoi effetti giuridici; il giudice dell’appello nell’interpretare la contestazione disciplinare ed accertare gli inadempimenti in essa rappresentati non è dunque incorso nel vizio denunciato.
7. Con il secondo mezzo si lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 6 bis e degli artt. 2727,2728 e 2729 c.c..
8. Il ricorrente ha dedotto che la esistenza di un programma informatico per la attribuzione automatica degli incarichi ai legali esterni escludeva un potere di scelta del legale e dunque la rilevanza, sotto il profilo del conflitto di interesse, della sua firma scannerizzata sui mandati. Ha censurato la sentenza per aver desunto dalla mera possibilità astratta di modificare manualmente la assegnazione elaborata dall’applicativo, l’avvenuto intervento in favore del proprio coniuge, in mancanza degli estremi di gravità, precisione e concordanza degli indizi, richiesti dalla prova per presunzioni.
9. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
10. Il giudice dell’appello ha affermato che il D.L. avrebbe dovuto vigilare per impedire che la sua firma figurasse sui mandati conferiti al coniuge. Ha altresì accertato che il sistema di assegnazione degli incarichi era misto, informatico e manuale.
11. Non vi è dunque alcun accertamento della avvenuta modifica della assegnazione automatica, in favore del coniuge del D.L.; vi e’, piuttosto, l’affermazione che il D.L. non aveva smentito il conflitto di interessi che nasceva oggettivamente dalla sua firma sul mandato difensivo.
13. La terza critica è proposta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 21, comma 2, nella versione in vigore dal 19.2.2012 al 26.1.2018.
14. Il ricorrente ha esposto che la propria firma sugli incarichi era una copia ottenuta per scansione e che non si trattava di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; la firma non era riconosciuta dalla legge e poteva considerarsi inesistente.
15. Il motivo è inammissibile, in quanto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
16. L’addebito accertato in sentenza a carico del D.L. consiste nell’aver conferito l’incarico di difendere in giudizio il datore di lavoro al proprio coniuge, condotta obiettivamente in conflitto di interesse. Ai fini del giudizio disciplinare il giudice dell’appello ha evidenziato che il D.L. non aveva mai allegato un abuso della propria firma scannerizzata.
17. La conformità o meno della firma del D.L. sui mandati alle prescrizioni del D.Lgs. n. 82 del 2005, non incide su tale ratio, attenendo al diverso piano della validità dell’incarico al legale.
18. Con la quarta censura (erroneamente rubricata come terza) la sentenza è impugnata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, u.p., per non avere il giudice dell’appello ammesso il giuramento decisorio deferito a controparte alla udienza dell’11 febbraio 2020, in via subordinata rispetto alla ammissione degli altri mezzi di prova.
19. Il motivo è infondato.
20. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. VI, 18/06/2019, n. 16216Cass., sez. II, 04/03/2019, n. 6246; Cas. sez. II, 21/02/2017, n. 4425 e precedenti ivi citati) il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà; esso e’, invece, escluso se la formula possa fornire solo elementi probatori o presuntivi, da valutarsi in concorso con altre risultanze istruttorie.
21. I fatti oggetto dei sette capitoli del giuramento erano manifestamente privi di tale carattere, in quanto tendenti rispettivamente a provare:1) la qualità di responsabile del contenzioso della Regione Campania del sig. G.G.; 2) la contestazione disciplinare mossa al G. nel marzo 2017, per non avere rispettato i criteri di rotazione; 3) il contenuto delle giustificazioni scritte fornite dal G.; 4) gli onorari percepiti da altri legali esterni nominati; 5) gli incarichi conferiti a tale avv. ROSARIO SCOGNAMIGLIO nell’anno 2015; 6) la mancanza di qualsivoglia sottoscrizione della procura alle liti da parte del D.L. in favore del coniuge; 7) il mancato conferimento di alcun incarico al coniuge per un giudizio pendente dinanzi al giudice di pace.
22. Trattasi di fatti manifestamente privi di decisività rispetto all’accertamento del conflitto di interessi operato dal giudice dell’appello, fondato su un dato oggettivo – la firma scannerizzata del D.L. all’incarico – non inciso dai fatti che il giuramento era diretto a provare.
23. Con la quinta censura si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla irrazionale ed illogica valutazione della prova.
24. Il sesto motivo è proposto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., con riferimento all’erronea ripartizione dell’onere della prova delle circostanze fatte valere in giudizio.
25. Il settimo motivo di impugnazione concerne – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione degli artt. 2119,2106,1175,1375 c.c., L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18, L. n. 604 del 1966, art. 3, con riferimento all’onere della prova della giusta causa di licenziamento, anche in relazione ai principi di buona fede e correttezza.
26. I tre motivi, oggetto di trattazione congiunta in ricorso, sono inammissibili, in quanto diretti ad una rivisitazione del merito.
27. Il ricorrente contesta le valutazioni operate dal giudice dell’appello: per non avere ammesso i mezzi istruttori; per aver travisato la prova, affermando esservi stato un intervento manuale sulle assegnazioni in favore del proprio coniuge; per non avere considerato idoneo ad escludere il conflitto di interessi il sistema informatico di assegnazione degli incarichi; per avergli attribuito l’onere di provare il mancato intervento sul sistema informatico; per non aver considerato idonea ad escludere il conflitto di interessi la comunicazione al datore di lavoro del rapporto di coniugio; per non avere escluso la esistenza del conflitto di interessi in mancanza della prova di un suo intervento in favore del coniuge; per non avere considerato che secondo la normativa aziendale il criterio di rotazione si riferiva ai compensi maturati dal legale e non al numero di incarichi ricevuti.
28. In tal modo sottopone all’esame diretto di questa Corte l’intera vicenda di causa, piuttosto che muovere precise censure in diritto a specifiche statuizioni della sentenza impugnata.
29. Con l’ottavo motivo viene dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale ed alla mancata acquisizione di documenti di cui era stata chiesta la esibizione al datore di lavoro (atti relativi al procedimento disciplinare nei confronti del responsabile sig. G., tabella degli incarichi ricevuti dai legali esterni, elenco degli incarichi conferito all’avv. Rosario Scognamiglio).
30. Con il motivo si sostiene la inapplicabilità nella fattispecie di causa dell’art. 348 ter c.p.c., in quanto non potrebbe ravvisarsi la soluzione delle questioni di fatto in base alle stesse ragioni quando “l’informazione probatoria sia del tutto mancata” e nei casi di travisamento di una prova.
31. Il motivo è inammissibile stante l’erroneità del presupposto da cui muove ovvero la inapplicabilità dell’art. 348 ter c.p.c., in caso di mancata assunzione delle prove costituende. Nel resto, questa Corte (Cassazione civile sez. lav., 03/11/2020, n. 24395) ha già chiarito, con orientamento qui condiviso, che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di “travisamento della prova”, in quanto l’errata valutazione della prova, se deriva da un errore di percezione è deducibile solo quale motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, mentre se oggetto di un errore di giudizio è suscettibile di denuncia con ricorso per cassazione nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Nel citato arresto si è altresì precisato che l’errore di percezione dal quale si assuma viziata una delle conformi decisioni di primo e di secondo grado, se dedotto con il ricorso per cassazione, non vale ad escludere la loro conformità come causa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c..
32. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
33. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
34. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021