Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40654 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31417/2019 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato ERMANNO PAKANOWSKI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 16800/2019 emesso dal TRIBUNALE DI ROMA depositato in data 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:

F.S., cittadino del Senegal, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese allo scopo di sottrarsi alle minacce di morte allo stesso rivolte da un gruppo di ribelli allo scopo di appropriarsi dei risparmi dell’istante;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento F.S. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, che ne ha disposto il rigetto con Decreto del 17/6/2019;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata corrispondenza, delle ragioni indicate dall’istante a fondamento delle proprie domande, con i presupposti di legittimazione delle forme di protezione internazionale rivendicate; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da F.S. con ricorso fondato su cinque motivi d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per essersi il tribunale sottratto ai propri doveri di cooperazione istruttoria, non avendo provvedendo all’indicazione, a beneficio del richiedente, degli elementi di prova indispensabili al fine di corroborare le istanze di protezione avanzate, al fine di disporne l’acquisizione al giudizio;

con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere il tribunale del tutto trascurato l’esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente dinanzi alla Commissione amministrativa competente, al fine di trarne elementi di valutazione decisivi ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o delle forme di protezione internazionale rivendicate, tenuto conto della rilevanza, a tali fini, delle forme di persecuzione o di aggressione provenienti da soggetti privati, nei casi di incapacità o di indisponibilità delle istituzioni pubbliche a garantire la necessaria protezione;

con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il tribunale erroneamente escluso il riconoscimento dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria in relazione all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), attese le specifiche condizioni di insicurezza del proprio paese di origine;

con il quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il giudice a quo erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per la concessione, in favore dell’istante, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

con il quinto motivo, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis comma 13 (così come successivamente modificato), in relazione agli artt. 3,24,111 e 113 Cost., nella parte in cui prevede la soppressione del giudizio di appello nella materia della protezione internazionale;

dev’essere preliminarmente esaminata l’eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente con il quinto motivo d’impugnazione;

l’eccezione è manifestamente infondata;

osserva al riguardo il Collegio come questa Corte abbia già in precedenza rilevato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost. (nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile), rispondendo, il parametro normativo richiamato, alla necessità di soddisfare esigenze di celerità del procedimento in assenza di alcuna copertura costituzionale del principio del doppio grado di giudizio, essendo peraltro il procedimento giurisdizionale preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Sez. 1, Ordinanza n. 27700 del 30/10/2018, Rv. 651122 – 01);

ciò posto, dev’essere rilevata l’inammissibilità del primo motivo d’impugnazione;

al riguardo, varrà evidenziare come il ricorrente si sia totalmente sottratto alla specificazione delle concrete ragioni idonee a sostanziare l’interesse posto a fondamento della doglianza avanzata, con particolare riguardo all’omessa indicazione degli eventuali elementi di prova indispensabili ai fini della corroborazione delle istanze di protezione avanzate, non potendosi limitare, il motivo di censura, all’astratta contestazione dell’asserita mancata ottemperanza, da parte del giudice adito, agli obblighi di cooperazione istruttoria sullo stesso incombenti, in assenza di alcuna adeguata specificazione dell’oggetto dell’asserito inadempimento;

parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo d’impugnazione;

osserva sul punto il Collegio come il giudice a quo abbia disatteso le istanze di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (relativamente alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)) avanzate dal ricorrente, sulla premessa della concreta insussistenza, nel caso in esame, dei corrispondenti presupposti connessi al relativo rientro in patria, ritenendo non integrate le fattispecie astratte riferibili a un pericolo di persecuzione rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8 e 14;

sul punto, varrà sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento dello status di rifugiato o il diritto alla protezione sussidiaria (segnatamente in ordine alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)) non può essere escluso dalla circostanza che le istanze persecutorie o la provocazione di un danno grave per il cittadino straniero provengano da soggetti privati, qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con il conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Sez. 1, Ordinanza n. 26823 del 21/10/2019, Rv. 655628 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16356 del 03/07/2017, Rv. 644807 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver sottolineato gli aspetti di genericità e di contraddizione rinvenibili nelle dichiarazioni rese in sede amministrativa dall’istante (successivamente sottrattosi al colloquio previsto in sede giudiziaria), deve ritenersi aver adeguatamente assolto ai propri doveri di cooperazione istruttoria, avendo sottolineato la generale considerazione di affidabilità nutrita dagli organismi sovranazionali in relazione alla tenuta delle istituzioni democratiche senegalesi, e dunque la generale stabilità delle relative strutture politico-istituzionali, a tali conclusioni pervenendo sulla base di fonti informative specifiche, attendibili e sufficientemente aggiornate (cfr. folio 5 del decreto impugnato), in tal modo sottraendosi integralmente alle odierne censure avanzate dal ricorrente;

del pari privo di fondamento deve ritenersi il terzo motivo d’impugnazione;

al riguardo, varrà considerare come, nel caso di specie, il tribunale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice a quo nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

dev’essere infine disatteso il quarto motivo di impugnazione;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02);

peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver sottolineato la mancata allegazione, da parte dell’istante, di alcuna forma di integrazione sociale e lavorativa, ha ulteriormente rimarcato l’insussistenza delle condizioni di vulnerabilità cui lo stesso sarebbe esposto in caso di rientro nel paese di origine, a tali conclusioni pervenendo sulla base di un’analisi delle fonti informative disponibili sufficientemente congrua e adeguata, suscettibile di corroborare in modo esaustivo il giudizio formulato in ordine alla non prospettabilità di alcuna grave sproporzione tra la vita condotta dal ricorrente nel territorio italiano e quella prospettata nel paese di origine, con specifico riferimento alla perdurante possibilità, per lo stesso ricorrente, di godere delle prerogative connesse all’esercizio dei propri diritti fondamentali;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

la mancata tempestiva costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente, esclude il ricorso dei presupposti per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

dev’essere viceversa attestata (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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