LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32189/2019 proposto da:
J.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELIA VALENTINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto n. 4535/2019 emesso dal TRIBUNALE DI ROMA depositato in data 07/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
Che:
J.S., cittadino della Guinea Bissau, ha riproposto, dinanzi alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda riproposta, il ricorrente ha dedotto di aver stabilizzato la propria integrazione nel contesto socio-economico italiano, essendosi procurato una stabile occupazione lavorativa e avendo stipulato un regolare contratto di locazione; il tutto, a fronte della disastrosa situazione economica, politica e sociale del proprio paese di origine;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento J.S. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che ne ha disposto il rigetto con decreto del 7/10/2019;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale, dopo aver ribadito l’intervenuto giudicato sulla precedente domanda di protezione internazionale avanzata dall’istante (ivi compresa la valutazione di inattendibilità del relativo racconto di vita), ha evidenziato come le nuove indicazioni probatorie del ricorrente non valessero a integrare i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale dallo stesso rivendicate, tenuto altresì conto, con specifico riguardo alla richiesta di protezione umanitaria, della circostanza che detta ultima domanda era stata avanzata ai sensi dell’art. 5, comma 6, del T.U. dell’immigrazione, nella specie inapplicabile ratione temporis avendo il ricorrente presentato la nuova domanda di protezione internazionale in data 23/10/2018, successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018;
tale decreto è stato impugnato per cassazione da J.S. con ricorso fondato su un unico motivo d’impugnazione;
il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
Che:
con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il tribunale erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria invocata con la prima domanda del 17/12/2015, tenendo conto delle circostanze sopravvenute evidenziate in sede di riproposizione della richiesta di protezione;
il motivo è inammissibile;
osserva preliminarmente il Collegio come, al caso di specie, debba trovare applicazione (con particolare riguardo alla domanda di riconoscimento della c.d. “protezione umanitaria”, secondo la specifica formula rivendicata dall’odierno istante in forza della disciplina antevigente il D.L. n. 113 del 2018) il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto Decreto Legge (cfr. Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 01 e succ. conf.);
ciò posto – fermo il giudicato formatosi sulla pronuncia di diniego adottata sulla prima domanda di protezione internazionale presentata dall’istante in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 la “nuova” domanda di “protezione umanitaria” avanzata (in data 23 ottobre 2018) da J.S. secondo i presupposti previsti dalla previgente disciplina normativa (art. 5, comma 6, T.U. Immigrazione) è stata respinta dal giudice a quo (oltre che per l’assenza dei gravi motivi di salute dedotti dall’istante) sul presupposto dell’inapplicabilità ratione temporis di tale ultima disciplina normativa, dovendo trovare necessariamente applicazione il dettato di cui al D.L. n. 113 del 2018, che ha abrogato il regime di cui all’art. 5 cit.;
non avendo l’odierno ricorrente avanzato alcuna specifica censura su tale ultima ratio decidendi, il motivo di impugnazione in esame deve ritenersi inammissibile, dovendo trovare sul punto applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309 – 01) o, in ogni caso, per carenza di interesse (cfr. Sez. U., Sentenza n. 16602 del 08/08/2005, Rv. 582945 – 01 e succ. conf.);
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
la mancata tempestiva costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, esclude il ricorso dei presupposti per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
dev’essere viceversa attestata (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021