LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32259/2019 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. GIANDOMENICO DELLA MORA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto n. 18409/2019 emesso dal TRIBUNALE DI ROMA depositato in data 28/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
Che:
con decreto reso in data 28/5/2019, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da A.M., cittadino del Pakistan, per l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Unità Dublino, ha disposto il trasferimento dell’istante in Francia, quale paese competente sulla domanda di protezione internazionale dell’interessato, avendo quest’ultimo in quel paese avanzato per la prima volta detta domanda;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale – dopo aver evidenziato come l’individuazione del paese competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale fosse stata nella specie operata sulla base del criterio residuale previsto dall’art. 3, comma 2, del Regolamento applicabile – ha evidenziato la mancata indicazione, da parte del ricorrente, di alcun argomento suscettibile di giustificare l’applicazione della c.d. clausola discrezionale (ai fini del trattenimento della competenza sulla decisione di protezione), osservando, sotto altro profilo, come non vi fosse alcun elemento suscettibile di individuare la Francia come un paese interessato da gravi carenze sistemiche sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali del richiedente;
tale decreto è stato impugnato per cassazione da A.M. con ricorso fondato su due motivi d’impugnazione;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese in questa sede.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra: rispetto del principio del non refoulment indiretto; violazione dell’art. 3 Cedu e dell’art. 3 del Regolamento dell’Unione Europea n. 604/2013; violazione dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali; difetto di istruttoria in relazione alla situazione del Pakistan; mancata applicazione del potere-dovere d’indagine di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008 (art. 8, comma 3); omessa indagine relativa alla situazione nel paese d’origine; omessa audizione dell’interessato; omessa acquisizione della documentazione procedimentale compiuta in Francia e difetto di motivazione, per non avere il tribunale esercitato i propri poteri ufficiosi al fine di definire un quadro istruttorio espressivo dell’effettiva tutela dei diritti fondamentali dell’istante, segnatamente sotto il profilo del rispetto del principio del non refoulment indiretto di cui all’art. 33, comma 1, della Convenzione di Ginevra e dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omesso esame di un fatto decisivo controverso, nonché per mancata applicazione della clausola di sovranità discrezionale di cui all’art. 17 del Regolamento dell’Unione Europea n. 604/2013 in relazione alla violazione dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per avere il tribunale omesso di considerare l’avvenuta definizione, da parte dell’autorità francesi, del procedimento avviato a seguito della domanda di protezione internazionale avanzata dall’istante (apprestandosi, di conseguenza, a disporre il rimpatrio del ricorrente), in tal modo trascurando di provvedere al rispetto dei diritti fondamentali dell’istante in conformità ai parametri normativi richiamati;
entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale, nella vigenza del regolamento di Dublino III, al giudice investito del ricorso del richiedente asilo avverso il decreto di trasferimento nello Stato membro che lo aveva preso in carico compete unicamente il sindacato di legalità riguardo detto atto, ai fini della verifica del rispetto del procedimento e dei criteri di competenza, mentre è preclusa ogni rivalutazione della domanda di protezione già esaminata dallo Stato di prima accoglienza, sia perché ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro, sia perché l’operatività delle clausole discrezionali di cui all’art. 17 del citato regolamento, che consentono a ciascuno Stato di esaminare comunque una domanda di protezione internazionale, pur non essendo quello di presa in carico del richiedente, ha come destinatari gli Stati e non il giudice (Sez. L, Ordinanza n. 26603 del 23/11/2020, Rv. 659627 – 01);
ciò posto, pur quando si ritenga che la scelta operata al riguardo dall’autorità amministrativa non debba rimanere al di fuori di ogni controllo – con la conseguenza che il rifiuto di esercitare le facoltà di cui alle clausola discrezionali citate, risolvendosi nella decisione di trasferire il cittadino straniero, può essere contestato in sede giurisdizionale mediante l’impugnazione di tale decisione, al fine di verificare se l’Amministrazione abbia esercitato la propria discrezionalità in violazione dei diritti soggettivi riconosciuti al richiedente asilo dal regolamento menzionato e, più in generale, dall’impianto normativo Eurounitario (Sez. 1, Ordinanza n. 23724 del 28/10/2020, Rv. 659437 – 01) – è altresì vero che incombe pur sempre sull’interessato, là dove intenda contestare in sede giurisdizionale l’eventuale violazione dei propri diritti soggettivi da parte della decisione amministrativa, l’onere di allegare (o, quanto meno, di prospettare, sia pure in via astratta) le ragioni di tale contestata violazione, risolvendosi, l’eventuale censura carente di detta prospettazione, in una doglianza del tutto generica e, come tale, inammissibile;
nel caso di specie, avendo l’odierno ricorrente totalmente omesso di specificare le concrete ragioni della prospettata violazione dei propri diritti soggettivi quale conseguenza della decisione circa l’esercizio del potere discrezionale dello Stato membro, ai sensi dell’art. 17.1. del Regolamento n. 604/2013, le censure in esame devono ritenersi non legittimamente ammissibili in questa sede;
sulla base di tali premesse, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazione intimata svolto difese in questa sede;
dev’essere viceversa attestata (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021