LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32357/2019 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato VITO TROIANO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto n. 19099/2019 emesso dal TRIBUNALE DI ROMA depositato in data 26/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
Che:
C.M., cittadino del Senegal, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essersi allontanato dal proprio paese allo scopo di sottrarsi ai rischi di violenze e di minacce da parte dei propri familiari, contrari, per ragioni di carattere religioso, alla relazione instaurata dall’odierno istante con una ragazza di religione cristiana;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento C.M. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, che ne ha disposto il rigetto con decreto del 26/07/2019;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata corrispondenza, delle ragioni indicate dall’istante a fondamento delle proprie istanze di protezione, con i presupposti a tal fine previsti dalla legge; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della mancata deduzione, da parte dell’istante, di alcuna effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;
tale decreto è stato impugnato per cassazione da C.M. con ricorso fondato su due motivi d’impugnazione;
il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
Che:
con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere il tribunale omesso di procedere in modo appropriato all’analisi della situazione sociopolitica e culturale del proprio paese di provenienza, e per aver erroneamente condotto la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, pervenendo in modo illegittimo ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale rivendicate;
con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il tribunale sostanzialmente omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di protezione umanitaria;
i due motivi in esame – congiuntamente affrontabili per ragioni di connessione – devono ritenersi complessivamente infondati;
dev’essere preliminarmente rilevata l’irrilevanza delle censure avanzate dal ricorrente in relazione alla pretesa scorretta valutazione delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso del procedimento, non avendo il giudice a quo in alcun modo negato la credibilità delle ridette dichiarazioni, avendo piuttosto disatteso le domande di protezione internazionale avanzate dal ricorrente sul presupposto della mancata corrispondenza, delle ragioni dallo stesso indicate a fondamento delle proprie rivendicazioni, con i requisiti imposti dalla legge ai fini del relativo riconoscimento;
a tale riguardo, varrà considerare come del tutto correttamente il giudice a quo abbia sottolineato l’assenza di alcun effettivo pericolo di persecuzione discriminatoria, o di un danno alla persona, concretamente predicabile a carico dall’odierno istante, in relazione alle ragioni indicate a fondamento del proprio allontanamento dal Senegal, avendo lo stesso ricorrente espressamente legato, detto allontanamento, alle particolari ragioni di conflitto con la propria famiglia, in relazione alle quali nessun rischio di persecuzione, o comunque legato alla vita o all’incolumità fisica del ricorrente, deve ragionevolmente ritenersi configurabile, avendo il giudice a quo positivamente individuato le specifiche fonti di informazione suscettibili di attestare l’effettiva idoneità delle istituzioni locali a garantire protezione in relazione all’indicata fonte di pericolo di provenienza privata, e non avendo peraltro l’istante mai fatto questione della pretesa inidoneità o mancanza di volontà di dette istituzioni di fornire detta protezione;
allo stesso modo, varrà considerare come, nel caso di specie, Tribunale di Roma abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d’appello nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;
quanto, infine, al contestato mancato riconoscimento del diritto a un permesso di soggiorno per motivi umanitari, osserva il Collegio come, attraverso le censure in esame, l’odierno ricorrente si sia limitato allo svolgimento di un’analisi critica del tutto generica del provvedimento impugnato, limitandosi al richiamo della disciplina normativa nella specie applicabile senza alcuno specifico riferimento alle ragioni concrete e individuali destinate a sostenere la plausibilità dell’invocazione della protezione specificamente rivendicata;
in particolare, a fronte delle indicazioni contenute nel provvedimento impugnato – secondo cui l’odierno ricorrente non avrebbe neppure allegato le ragioni concrete della propria supposta situazione di vulnerabilità – l’istante ha contenuto la strutturazione delle proprie doglianze a un’astratta e apodittica affermazione circa la mancata valutazione, da parte del giudice a quo, delle condizioni del proprio paese di provenienza, senza tuttavia concretizzare detta contestazione in rapporto alla propria specifica vicenda individuale, astenendosi financo dall’indicare alcun minimo elemento circostanziale di fatto, tanto con riguardo alle forme, ai caratteri o al livello del proprio processo di integrazione in Italia, quanto con riferimento alle eventuali prerogative fondamentali della persona destinate ad essere pregiudicate in caso di rimpatrio;
ciò posto, l’irriducibile genericità delle censure esaminate impedisce, tanto di cogliere lo spessore effettivo dei relativi contenuti critici, quanto la reale consistenza dell’interesse alla proposizione del motivo d’impugnazione riferito al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, con la conseguente inevitabile qualificazione della relativa inammissibilità;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la mancata tempestiva costituzione dell’amministrazione resistente;
dev’essere viceversa attestata (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021