Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40663 del 17/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32708/2019 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GREGORACE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 18034/2019 emesso dal TRIBUNALE DI ROMA depositato in data 19/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:

C.N., cittadino della Guinea, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essersi allontanato dal proprio paese per il timore di essere arrestato in relazione ad accuse ingiuste e del tutto infondate sollevate nei relativi confronti;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento C.N. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, che ne ha disposto il rigetto con decreto del 19/09/2019;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della sostanziale inattendibilità del racconto di vita dell’istante e, in ogni caso, della mancata corrispondenza tra le ragioni indicate a fondamento delle domande di protezione e i requisiti a tal fine imposti dalla legge; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da C.N. con ricorso fondato su quattro motivi d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omesso esame di un fatto decisivo controverso, per avere il tribunale omesso di rilevare la nullità del provvedimento amministrativo della Commissione amministrativa di Roma, che aveva disatteso la propria richiesta di protezione internazionale, siccome non tradotto in lingua conosciuta dall’interessato;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, secondo l’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento, poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, e deve pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza, o meno, del diritto stesso non potendo limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (Sez. 1, Ordinanza n. 17318 del 27/06/2019, Rv. 654643 – 01);

in forza di tale premessa, si è ritenuto che, in tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo emesso dalla Commissione territoriale per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Sez. 1, Ordinanza n. 26576 del 23/11/2020, Rv. 659746 – 01);

varrà peraltro considerare come l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla Commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, sia previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione, con la conseguenza che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa (Sez. 6-1, Ordinanza n. 18723 del 11/07/2019, Rv. 654720 – 01);

nel caso di specie, l’odierno ricorrente, nel lamentare la mancata considerazione della propria contestazione relativa alla mancata traduzione del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale, risulta essersi limitato alla rinnovazione della generica contestazione circa la mancata traduzione di detto provvedimento, senza indicare in modo specifico quale eventuale pregiudizio alla propria difesa sia in ipotesi dipeso da detta circostanza, con la conseguente inammissibilità della censura così proposta per la relativa irriducibile genericità;

con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere il tribunale omesso di considerare in modo adeguato le dichiarazioni rese dall’istante nel corso del procedimento, al fine di trarne le dovute conseguenze in relazione al riconoscimento delle forme di protezione internazionale rivendicata;

il motivo è infondato;

osserva al riguardo il Collegio come la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);

detta valutazione di credibilità deve ritenersi inoltre censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01);

in particolare, varrà sottolineare come il giudice di merito, nel valutare la credibilità complessiva del richiedente asilo, ben potrà ritenere inattendibili le dichiarazioni rese da quest’ultimo sulla base del significato eloquente anche di una singola circostanza ritenuta di per sé assorbente rispetto alla considerazione di ogni altro elemento di valutazione, purché di detta circostanza se ne sottolinei – o ne emergano con evidenza – i caratteri di decisività, senza limitarsi al richiamo di formule di sintesi o di modelli argomentativi meramente stereotipati;

rimane in ogni caso fermo come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non sia affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01);

nel caso di specie, fermo l’oggettivo rilievo della congruità logica del discorso giustificativo articolato nel provvedimento impugnato, varrà considerare come il ricorrente abbia propriamente omesso di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte tribunale, delle occorrenze di fatto asseritamente dallo stesso trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;

osserva il Collegio, pertanto, come, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità, dovendo in ogni caso ritenersi che la motivazione dettata dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata sia (non solo esistente, bensì anche) articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo giudice a quo dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili al racconto dell’odierno ricorrente e del grado della relativa attendibilità in conformità ai parametri di valutazione legalmente stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica;

l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;

con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il tribunale erroneamente disatteso la domanda avente oggetto il riconoscimento della protezione sussidiaria, con particolare riguardo all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avuto riguardo alle gravi condizioni sociopolitiche del proprio paese di origine;

il motivo è infondato;

al riguardo – ferme le considerazioni più sopra riportate, in ordine all’infondatezza delle censure riferite alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente – varrà considerare come, nel caso di specie, il tribunale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice a quo nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

con il quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il tribunale erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore dell’istante;

il motivo è inammissibile;

osserva, al riguardo, il Collegio, come, attraverso la censura in esame, l’odierno ricorrente si sia limitato allo svolgimento di un’analisi critica del tutto generica del provvedimento impugnato, limitandosi al richiamo delle norme applicabili e dei principi affermati dalla prevalente giurisprudenza, senza alcuno specifico riferimento alle ragioni concrete e individuali destinate a sostenere la plausibilità dell’invocazione della protezione specificamente rivendicata;

in particolare, a fronte delle indicazioni contenute nel provvedimento impugnato – secondo cui l’odierno ricorrente non verserebbe in una particolare situazione di vulnerabilità, dovendo escludersi che l’eventuale rientro nel proprio paese di origine varrebbe a privarlo del nucleo essenziale dei propri diritti fondamentali – l’istante ha contenuto la strutturazione delle proprie doglianze a un’astratta e apodittica affermazione circa la mancata esecuzione, da parte del giudice a quo, del giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto in Italia e la propria condizione di provenienza, senza tuttavia concretizzare detta contestazione in rapporto alla propria specifica vicenda individuale, astenendosi financo dall’indicare alcun minimo elemento circostanziale di fatto, tanto con riguardo alle forme, ai caratteri o al livello del proprio processo di integrazione in Italia, quanto con riferimento alle eventuali prerogative fondamentali della persona destinate ad essere pregiudicate in caso di rimpatrio;

ciò posto, l’irriducibile genericità della censura esaminata impedisce, tanto di cogliere lo spessore effettivo dei relativi contenuti critici, quanto la reale consistenza dell’interesse alla proposizione del motivo d’impugnazione in esame, con la conseguente inevitabile qualificazione della relativa inammissibilità;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la mancata tempestiva costituzione dell’amministrazione resistente;

dev’essere viceversa attestata (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472