LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7853/2019 proposto da:
EDIL COM 89 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNG.RE DEI MELLINI, 10, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO MARINESE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO PORTANTIOLO, PIETRO LOMBARDI;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE PASCHI SIENA, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANNOCCHI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1923/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
RILEVATO
che:
Edil Com 89 s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Siena Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 250.000,00, o quella di giustizia, a titolo risarcitorio per un finanziamento, da garantirsi mediante iscrizione ipotecaria, negato dal Credito Artigiano a causa di un pignoramento trascritto da Banca Toscana (successivamente fusa per incorporazione con la convenuta) sull’immobile di proprietà dell’attrice. La convenuta eccepì in primo luogo l’intervenuta prescrizione ed in secondo luogo l’assenza di danno. Il Tribunale adito rigettò la domanda per mancanza di prova del danno. Avverso detta sentenza propose appello la società attrice. Con sentenza di data 14 agosto 2015 la Corte d’appello di Firenze rigettò l’appello.
Osservò la corte territoriale che l’eccezione di prescrizione reiterata in appello dalla banca era fondata in quanto la prescrizione quinquennale per l’illecito extracontrattuale era decorsa per essere stato notificato l’atto di citazione in data 20 maggio 2010 a fronte della trascrizione del pignoramento (illecito istantaneo con effetti permanenti – vedi Cass. n. 16009 del 2000), eseguita in data 17 aprile 1997. Aggiunse che l’appello era comunque infondato nel merito per essere rimasto indimostrato il danno patrimoniale per le seguenti ragioni: a parte il disconoscimento operato dalla banca della documentazione prodotta in copia cui non era seguita la produzione dell’originale, inidonea a provare alcunché era la lettera del Credito Artigiano che comunicava che al momento non era possibile procedere al finanziamento data la presenza della trascrizione, mentre le conseguenze derivanti dalla mancata erogazione erano descritte in termini generici quale impossibilità di ricorrere al credito, né risultavano provati la mancata concessione di credito da parte di altri istituti, il maggior costo del denaro subito e la perdita di affari.
Osservò infine che non poteva accedersi alla liquidazione equitativa, essendo mancato anche l’inizio della prova del danno subito.
Ha proposto ricorso per cassazione Edil Com 89 s.r.l. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c., comma 2, art. 329 c.p.c., comma 2, artt. 333 e 343 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente, premesso che il Tribunale si era limitato ad esimersi dall’esaminare l’eccezione di prescrizione, che la banca, anziché proporre appello incidentale (Cass. Sez. U. n. 11799 del 2017), si era limitata a richiamare l’eccezione, con acquiescenza quindi in ordine alla questione e che la corte territoriale pronunciando sull’eccezione ha violato il giudicato interno.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente che la prescrizione decorreva non dal giorno della condotta dannosa (trascrizione del pignoramento), ma da quello della verificazione del danno, corrispondente al rifiuto del finanziamento manifestato con la comunicazione di data 25 luglio 2009, quale giorno da cui comunque il diritto poteva essere esercitato per essersi manifestato il danno. Aggiunge che l’illecito si è protratto per tutto il tempo della mancata cancellazione della trascrizione fino al 3 novembre 2009, data della cancellazione.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale doveva liquidare equitativamente il danno essendo il mancato accesso al credito di per sé fonte di pregiudizio, soprattutto per l’imprenditore, e generando l’indisponibilità di una somma di denaro senz’altro un lucro cessante, comunque quantificabile mediante i frutti, quali gli interessi compensativi sulla somma non corrisposta, che il danneggiato avrebbe potuto trarre dalla somma se tempestivamente erogata.
Va esaminato prioritariamente il terzo motivo, in omaggio al principio della ragione più liquida ed alle soggiacenti esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost.. Si tratta di motivo inammissibile. Il giudizio di fatto del giudice di merito è stato nel senso della mancata prova del danno patrimoniale conseguente all’evento della trascrizione del pignoramento. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel senso che la liquidazione equitativa del danno presuppone l’esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l’impossibilità, l’estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto (fra le tante da ultimo Cass. n. 2831 del 2021).
Non può accedersi alla configurazione di un danno in re ipsa, secondo quanto affermato nel terzo motivo, perché, come affermato da Cass. n. 31233 del 2018, il concetto di pregiudizio in re ipsa giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l’insegnamento di Cass. Sez. U. n. 26972 del 2008, secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con Cass. Sez. U. n. 16601 del 2017 che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l’ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa. La medesima Cass. n. 31233 del 2018, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, sottolinea che, in luogo della nozione di danno in re ipsa, tramite cui si finisce con l’identificare danno evento e danno conseguenza, ciò che la parte deve far valere è la prova mediante presunzione semplice, la quale tuttavia postula fatti noti, da cui ricavare inferenze gravi, precise e concordanti, assistiti dal requisito della concretezza e non da nozioni astratte, quali il mero status di imprenditore. Il terzo motivo resta in definitiva affetto dal vizio di specificità perché non si fonda su un presupposto concreto idoneo a fondare, sul piano della astratta qualificazione giuridica, un’inferenza presuntiva.
Una volta che resti ferma la ratio decidendi in termini di mancanza della prova del danno conseguenza, il secondo motivo relativo alla decorrenza della prescrizione ed il primo motivo relativo alla mancata proposizione di appello incidentale (in disparte l’erronea lettura di Cass. sez. U. n. 11799 del 2017 che emerge da quest’ultimo motivo) restano assorbiti.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso, con assorbimento del primo e del secondo motivo. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021
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