LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38624/2019 proposto da:
C.D., C.G., e CH.GI., tutti anche nella qualità di eredi di R.M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAPOSILE 10, presso lo studio dell’avvocato LINDA AUCIELLO, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE ADDESA, e CARMINE MONACO;
– ricorrenti –
contro
GENERALI ITALIA SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO GIANNELLA, ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTELLO 30, presso lo studio dell’avvocato GERMANO GIANNELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5048/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
RILEVATO
che:
R.M.M. e C.G., D. e Gi., nelle rispettive qualità (la prima) di coniuge superstite e (gli altri) di figli di C.V., convennero in giudizio la Generali Italia s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti al decesso del congiunto, avvenuto a causa di un sinistro stradale che assumevano provocato da un veicolo rimasto non identificato che, provenendo dall’opposta direzione di marcia, aveva invaso la corsia di pertinenza del C., costringendolo ad una brusca deviazione a sinistra, a seguito della quale lo stesso era andato ad urtare, con la propria vettura, contro un cancello posto ai margini della carreggiata, decedendo sul colpo;
il Tribunale di Benevento accolse parzialmente la domanda, ritenendo la concorrente responsabilità, nella misura del 50% ciascuno, della vittima e del conducente del veicolo rimasto non identificato e condannando la convenuta a risarcimento dei danni, per la quota di spettanza, in favore di ciascuno degli attori;
pronunciando sul gravame della Generali Italia, la Corte di Appello di Napoli ha riformato la sentenza, rigettando la domanda attorea;
premesso che la compagnia assicuratrice aveva contestato in primo grado la fondatezza della complessiva prospettazione in fatto compiuta dagli attori, la Corte ha osservato “come il preteso coinvolgimento nel sinistro di una autovettura rimasta non identificata sia circostanza non suffragata da sufficienti elementi di prova” e ha concluso che, “non avendo gli attori assolto l’onere di provare che il sinistro si è verificato anche per condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto”, la domanda andava rigettata;
hanno proposto ricorso per cassazione C.G., D. e Gi., anche in qualità di eredi di R.M.M., affidandosi a due motivi; ad essi ha resistito la Generali Italia con controricorso;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;
i ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
col primo motivo, i ricorrenti deducono “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e (…) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”;
richiamata Cass. n. 17720/2018 in punto di deducibilità della violazione dell’art. 2729 c.c., come vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, affermano di contestare alla Corte territoriale di avere “applicato l’art. 2729 c.c. nonostante i fatti sussunti fossero privi di gravità, precisione e concordanza”; premesso che i giudici di merito disponevano di ben tre testimoniante (testi T., B. e L.R.) che avevano confermato la dinamica del sinistro allegata dagli attori, lamentano che la Corte di Appello abbia “ritenuto prevalenti alcuni elementi indiziari, dichiarando implicitamente la falsità delle testimonianze”; censurata, quindi, la concludenza dei singoli elementi valorizzati dal giudice di secondo grado e la correttezza delle considerazioni dal medesimo svolte, concludono che “appare evidente come gli elementi indiziari utilizzati dalla Corte territoriale per giungere a negare l’esistenza di uno scontro tra veicoli siano privi di gravità, precisione e concordanza”;
il motivo è inammissibile;
deve preliminarmente rilevarsi che, diversamente da quanto premesso dai ricorrenti, il motivo non contesta alla Corte di avere compiuto una ricostruzione della vicenda fondata su presunzioni prive dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza svolgendo quindi censure rispetto alle quali risulta pacificamente ammesso il sindacato di legittimità in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (cfr., oltre a Cass. n. 17720/2018, Cass. n. 19485/2017 e Cass., S.U. 1785/2018, in motivazione), bensì di avere ritenuto inattendibili le tre testimonianze che confermavano la dinamica allegata da parte attrice, e ciò sulla base di rilievi e considerazioni di cui hanno contestato la concludenza sul piano fattuale e logico;
una siffatta contestazione non rientra tuttavia nell’ambito di operatività delineato dalle pronunce sopra richiamate, che individuano la possibilità di censurare l’applicazione dell’art. 2729 c.c. sub specie di vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, allorquando il giudice abbia preteso di riconoscere rilevanza a presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza o, all’opposto, si sia rifiutato di sussumere sotto la norma dell’art. 2729 c.c., fatti che avrebbero avuto le caratteristiche per esservi sussunti;
nel caso di specie, la Corte territoriale non ha effettivamente basato la decisione di rigetto sull’utilizzo di presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, ma ha svolto considerazioni volte ad evidenziare, sotto vari profili, la inattendibilità della ricostruzione attorea suffragata dalle dichiarazioni testimoniali;
a fronte di un siffatto argomentare della Corte di merito, le censure svolte dai ricorrenti mirano, quindi, non tanto a censurare un ragionamento presuntivo carente dei necessari requisiti, quanto piuttosto a contestare la fondatezza della valutazione che ha condotto la detta Corte a “demolire” le risultanze delle tre dichiarazioni testimoniali favorevoli alla parte attrice;
in tal modo, tuttavia, i ricorrenti propongono censure che, ancorché formalmente prospettate sotto i profili della violazione o falsa applicazione di norme di diritto e della totale carenza motivazionale, attingono l’apprezzamento di merito della Corte e ne sollecitano uno diverso in sede di legittimità;
dal che consegue, come anticipato, l’inammissibilità del motivo;
il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”;
i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte “sembra addirittura escludere il nesso di causalità tra sinistro e decesso”, rilevando come la motivazione risulti “a dir poco sorprendente” giacché, “nel caso in cui la caduta del cancello avesse provocato il decesso questo non escluderebbe in alcun modo il nesso causale”, dato che “quel cancello non sarebbe mai caduto senza l’urto dell’autovettura”; rilevano, inoltre, che “non si comprende come la caduta del cancello e la velocità moderata del veicolo possano assurgere ad elementi utilizzabili per inferire il malore o la distrazione alla guida”;
il motivo è inammissibile per difetto di interesse, atteso che attiene a considerazioni aggiuntive alla ratio primaria (basata, come detto, sulla dirimente circostanza della mancanza di prova che il sinistro sia stato provocato, anche in parte, da un veicolo rimasto non identificato) che non incidono in alcun modo sulla pronuncia di rigetto;
le spese di lite seguono la soccombenza;
sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021
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