Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40669 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17055/2019 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via A.

Biamonti n. 10, presso lo studio dell’avvocato Ferraldeschi Alfredo, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. Be.An. di Siracusa – Rep. n. *****;

– ricorrente –

contro

B.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via Virginio Orsini n. 25 bis, presso lo studio dell’avvocato Sicari Giovanni, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Nigro Bruno, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

A.A., Fi.Ma.Ma., Fi.Ro., Fi.Ug.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2124/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 21332/2016 il Tribunale di Roma rigettava, per quanto ancora di interesse, la domanda proposta da F.E. nei confronti di B.E., Fi.Ug., Fi.Ro. e Fi.Ma.Ma., quali eredi di Fi.Gi.Ar., diretta ad ottenere la condanna dei medesimi, in solido oppure in subordine ciascuno per la propria quota ereditaria, a corrispondere all’attrice la somma di Euro 2.000.000 (Euro duemilioni) a titolo di contributo al mantenimento di Fi.Ma.Ma., figlia del de cuius come da sentenza di accertamento della paternità del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 22 del 18 maggio 1995, dal giorno della nascita della stessa fino al raggiungimento della maggiore età, nonché dichiarava la carenza di legittimazione passiva di A.A., esecutore testamentario.

2. Con sentenza n. 2124/2019, pubblicata il 29-3-2019 e notificata nella stessa data, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello principale proposto avverso la citata sentenza del Tribunale da F.E. nei confronti di B.E., Fi.Ug., Fi.Ro. e Fi.Ma.Ma., quali eredi di Fi.Gi.Ar., e di A.A., nonché ha rigettato l’appello incidentale proposto da Fi.Ro. e Fi.Ug., i quali chiedevano accertarsi, in riforma dell’impugnata sentenza, l’intervenuta prescrizione dei diritti azionati dall’attrice. La Corte di merito, per quanto ora di interesse, ha rigettato la domanda di F.E. diretta ad ottenere dagli eredi del padre della figlia Fi.Ma.Ma. il rimborso di quanto erogato per il mantenimento della suddetta figlia dalla nascita (*****) fino al raggiungimento della maggiore età (*****) affermando che: a) era provato, nonché ammesso dalla madre, che il padre aveva versato per il mantenimento della figlia, nel periodo dalla nascita fino al *****, l’ammontare complessivo di Lire 46.400.000, e che dal compimento della maggiore età (*****) la figlia aveva ricevuto direttamente dal padre assegni mensili di Lire 1.500 e dal 2001 la somma mensile di Euro 2.000 (circostanze, queste ultime, riconosciute dalla madre, pur se non documentate con assegni o bonifici bancari); b) la F. rinunciò all’azione intrapresa nel 2001 per il rimborso delle spese di mantenimento della figlia ed era ragionevole ritenere che la decisione di abbandonare il giudizio fosse stata assunta a fronte di un corrispettivo economico; c) la F. aveva allegato di aver provveduto a sostenere tutte le spese scolastiche, nonché le spese necessarie per garantire alla figlia la frequentazione di corsi di lingua inglese e spagnola, corsi di solfeggio e pianoforte, oltre all’acquisto di un pianoforte nel *****, nonché di aver sostenuto tutte le spese per le attività sportive della figlia (nuoto, basket e ginnastica) e per garantire alla figlia vacanze estive e invernali e soggiorni all’estero (a ***** durante il periodo delle elementari, a ***** durante gli anni delle medie, a ***** durante gli anni del liceo); d) un tenore di vita così elevato risultava incompatibile con i redditi percepiti dalla F., che aveva svolto l’attività di insegnante, sicché doveva ritenersi che quel livello di vita fosse stato goduto grazie al contributo economico del padre di Fi.Ma.Ma., mentre la madre, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non aveva fornito adeguata prova (neppure attraverso il ricorso alle presunzioni) che quanto corrisposto dall’altro genitore, dalla nascita della figlia fino al momento della proposizione del giudizio, non fosse stato sufficiente a soddisfare le esigenze della figlia; e) la circostanza che dalla nascita fino al ***** e cioè fino al raggiungimento dei 24 anni della figlia, la madre non avesse instaurato un giudizio specificamente volto ad ottenere dal padre il rimborso delle somme anticipate per l’educazione ed il mantenimento della figlia faceva presumere che quanto ricevuto dal Fi. fosse stato ritenuto sufficiente per le necessità della ragazza, anche considerando che l’art. 155 c.c., nella originaria formulazione e l’attuale art. 337 ter c.c., attribuiscono rilevanza agli accordi dei genitori in merito alle modalità di affidamento e mantenimento dei figli, se non contrari al loro interesse. La Corte d’appello ha ritenuto, pertanto, all’esito della valutazione degli elementi fattuali suesposti (documentati versamenti alla madre di importi consistenti da parte del padre fino al *****, elevato tenore di vita della figlia fino alla maggiore età, mancanza di azioni giudiziarie proposte in data anteriore al 2001 e successiva rinuncia agli atti del giudizio instaurato nel 2001, proposizione dell’azione di rimborso solo quando la figlia aveva 24 anni, a cui erano versate somme in contanti) che il padre avesse adempiuto in misura adeguata gli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia, che aveva completato il ciclo scolastico fino ai maggiori gradi di formazione, senza privarsi di opportunità conformi allo status sociale familiare (viaggi all’estero, attività sportive, corsi di lingue straniere, vacanze estive ed invernali), e ciò anche in considerazione delle modeste condizioni economiche della madre.

3. Avverso questa sentenza, F.E. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito con controricorso da B.E.. Le altre parti sono rimaste intimate.

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa oltre il termine di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte d’Appello omesso di accertare il quantum debeatur dovuto da Fi.Gi.Ad. preliminarmente alla pronuncia di adeguatezza di quanto versato dal medesimo. Rileva di avere assolto i propri oneri di allegazione e prova, avendo effettuato negli atti difensivi non solo la quantificazione del dovuto, ma anche offerto tutti gli elementi di valutazione per determinare il quantum debeatur. Richiama, al riguardo e in dettaglio, la copiosa documentazione prodotta (pag. 9, 10 e 11 del ricorso), che assume sia comprovante le spese da ella sostenute per il mantenimento della figlia, nonché rimarca la notevole consistenza del patrimonio immobiliare relitto dal padre. Ad avviso della ricorrente, dunque, in assenza di determinazione del quantum dovuto, la Corte di merito non avrebbe potuto valutare l’adeguatezza di quanto corrisposto.

2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare la ricorrente deduce che la Corte di merito ha desunto l’adempimento dell’obbligazione da parte di Fi.Gi.Ad. non già da fatti noti, bensì da circostanze ignote, con presunzioni di secondo grado, o addirittura di terzo grado, e non attraverso un procedimento logico-deduttivo, ma mediante un procedimento valutativo. Deduce che la Corte d’appello ha valorizzato, stante anche le ammissioni dell’odierna ricorrente, l’erogazione da parte del padre di somme di danaro versate negli anni *****, ma l’adempimento parziale e limitato a quell’arco di tempo non può indurre a ritenere dimostrato l’adempimento completo e per tutto l’arco di tempo da considerarsi, ossia dal ***** al *****. Evidenzia che l’azione verso il padre non avrebbe potuto essere proposta dal 1986, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, poiché in allora era stato solo proposto il ricorso ex art. 269 c.c., mentre la sentenza del Tribunale per i Minorenni che accertava il rapporto di filiazione era passata in giudicato nel *****, sicché erroneamente era stato valorizzato dai giudici di merito in via indiziaria quell’elemento, mentre avrebbe dovuto valorizzarsi, in senso contrario, il comportamento del padre, che dal ***** iniziò spontaneamente a versare direttamente alla figlia l’importo mensile di Lire 1.500.000.

La ricorrente censura, altresì, la valenza del dato presuntivo costituito dalla rinuncia agli atti, da parte dell’odierna ricorrente, intervenuta nel 2001 e relativa alla medesima domanda di rimborso delle spese di mantenimento della figlia, rilevando che non vi era alcuna prova che il convenuto avesse adempiuto, né egli aveva preteso quietanza o rinuncia all’azione e non al diritto, comportando, anzi, per un verso, il promuovimento dell’azione indizio dell’inadempimento in essere del padre e, per altro verso, la rinuncia agli atti, e non all’azione, l’espressa riserva della madre di riattivare la domanda. Deduce, inoltre, che era fatto ignoto l’elevato tenore di vita della figlia, desunto da un procedimento valutativo e non da un ragionamento logico-deduttivo, con una presunzione di secondo grado, e che da detto fatto ignoto erano stati arbitrariaramente desunti altri due fatti ignoti, ossia l’inadeguatezza dei mezzi della madre e il contributo economico del padre. Rileva l’odierna ricorrente di avere, con i propri sacrifici, in via esclusiva, senza contributo del padre, garantito alla figlia il tenore di vita descritto nella sentenza impugnata. Rimarca che la Corte d’appello non ha selezionato tra gli elementi rilevanti (fatti noti) quelli che, invece, avrebbero dovuto condurre presuntivamente a ritenere insussistente l’adempimento del padre (mancato riconoscimento spontaneo della figlia da parte del padre e sua resistenza fino in cassazione per censurare l’ammissibilità dell’azione di riconoscimento della paternità; sua qualità di facoltoso imprenditore, che aveva fatto tracciare, tramite assegni, i versamenti delle somme versate negli anni 1984 e 1985) e ciò a partire dal 1985, tanto che la stessa Corte d’appello era ricorsa allo strumento delle presunzioni per motivare la dimostrazione dell’adempimento. Ad avviso della ricorrente, infine, la Corte d’appello non ha dato atto di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni ed ha desunto fatti ignoti da fatti noti senza rispettare principi probabilistici.

3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’Appello attribuito alla ricorrente l’onere della prova in relazione non ad un fatto, ma ad una valutazione (adeguatezza dell’adempimento) inerente ad un fatto (adempimento) che doveva essere dimostrato dai convenuti. Deduce la ricorrente che era suo onere dimostrare la fonte dell’obbligazione in capo al padre, ossia il rapporto di filiazione da cui sorge l’obbligo solidale dei genitori di mantenimento, mentre incombeva al padre la dimostrazione di aver adempiuto, ed invece la Corte di merito ha erroneamente affermato che spettasse dimostrare alla madre l’adeguatezza del contributo paterno.

4. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, involgendo tutti, sotto distinti ma collegati profili, la pretesa azionata dall’odierna ricorrente avente ad oggetto il rimborso della quota dovuta dal padre per il mantenimento della figlia Fi.Ma.Ma., sono inammissibili.

4.1. Occorre premettere che la Corte di merito, interpretando, con statuizione non specificamente censurata, la domanda proposta dalla madre, odierna ricorrente, ha affermato che essa ha ad oggetto il rimborso delle spese da lei sostenute per il mantenimento della figlia minore, per il periodo dalla nascita – ***** – fino alla maggiore età – ***** – della stessa (pag. 5 della sentenza impugnata). La Corte d’appello, partendo da detta interpretazione della domanda, ha, dunque, richiamato i principi espressi da questa Corte con le pronunce citate nella sentenza impugnata, qualificando l’azione proposta come di regresso ex art. 1299 c.c., finalizzata al recupero della quota corrispondente al mantenimento dovuto dal genitore inadempiente, che discende da quello status e quindi decorre dalla data di nascita del figlio, pure se azionabile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, sicché, essendo, per l’appunto, oggetto della pretesa la restituzione di esborsi in concreto sostenuti, il genitore che formula la domanda di regresso è onerato di fornire la relativa prova, anche mediante l’applicazione di un metodo presuntivo o mediante criteri equitativi o massime di esperienza (cfr. Cass. 22506/2010 e Cass. 16657/2014, citate nella sentenza impugnata; da ultimo cfr. Cass. 7960/2017 e Cass. 16860/2018, anche sulla natura disponibile del diritto al rimborso, che richiede la specifica domanda del genitore integralmente adempiente, poiché attiene alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali). Alla stregua dei suesposti principi, la Corte d’appello ha ritenuto, analizzando le risultanze istruttorie, anche mediante il ricorso ad elementi presuntivi di cui di seguito si dirà, che fosse infondata la pretesa restitutoria azionata dall’odierna ricorrente.

4.2. Tanto precisato, le censure svolte in ricorso sono inammissibili, nei termini che si vanno ad illustrare, sia per genericità e difetto di autosufficienza, sia perché non si confrontano con il decisum, sia perché, tramite l’apparente denuncia dei vizi di violazione di legge, sollecitano in realtà il riesame del merito.

4.3. Sulla questione del quantum, in relazione alla quale è denunciata (primo motivo) l’omissione di pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., la ricorrente neppure deduce di aver allegato, nei giudizi di merito, con minima specificità, quanto aveva speso in ciascuno dei numerosi anni di riferimento (diciotto), indicando partitamente gli elementi presuntivi a supporto, né deduce di avere allegato, con una qualche minima precisazione di dettaglio, l’ammontare del dovuto da parte del padre, quantomeno con approssimazione, rapportata alle esigenze – materiali e non – della figlia, come sviluppatesi nel tempo, sì da consentire ai giudici di merito di verificare se la spesa così frazionatamente sostenuta dalla madre fosse esorbitante rispetto a quanto versato dal padre, anche mediante l’applicazione di criteri presuntivi (o secondo notorio o massime di esperienza o equità).

Nei giudizi di merito la ricorrente ha indicato, per quanto è dato comprendere dalla sentenza impugnata e dalla stessa esposizione di cui al ricorso, solo l’ammontare complessivo richiesto (due milioni di Euro) per l’intero periodo dal *****, pur dando atto dei pagamenti effettuati dal padre, mentre era onere della stessa ricorrente effettuare una minima specificazione, nel senso indicato, del quantum residuo preteso in restituzione, a definizione dei rapporti pregressi con il padre, debitore solidale, e ora con suoi eredi.

Così chiariti i termini della questione, la ricorrente non può ora dolersi, con riferimento alla lamentata inadeguatezza delle spese già rimborsate, in tesi non valutabile senza precisazione del quantum partitamente dovuto dal padre, della mancata pronuncia, da parte della Corte di merito, su una domanda neppure proposta dall’odierna ricorrente con sufficiente specificità, nel senso di cui si è detto.

Sotto ulteriore e correlato profilo, ove si faccia riferimento all’unica quantificazione indicata, ossia all’ammontare complessivo di due milioni di Euro preteso in restituzione per i diciotto anni di mantenimento, la censura non si confronta con il decisum sul punto, atteso che la pretesa così quantificata è stata espressamente rigettata.

4.4. Analoghi profili di inammissibilità presentano le censure espresse con gli altri motivi, dirette, peraltro, anche a sollecitare un’impropria rivisitazione del merito.

Si è detto che, secondo i principi affermati da questa Corte e richiamati nella sentenza impugnata, il genitore, il quale, nel periodo anteriore al definitivo accertamento della paternità (nella specie intervenuto nel *****, quando la figlia era maggiorenne), abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui all’art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c., nei rapporti fra condebitori solidali (cfr. più di recente anche Cass. 7960/2017 già citata). Inoltre, il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare il genitore, che per primo ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi integralmente sostenuti per il mantenimento della prole (Cass. 16657/2014).

La ricorrente assume di aver interamente sostenuto le spese di mantenimento della figlia, con particolare riguardo al periodo dal ***** durante il quale non v’e’ prova documentale di esborsi del padre, ma la Corte di merito ha ritenuto dimostrato, in base a una serie di indizi, che in quel periodo anche il padre aveva contribuito al mantenimento della figlia, la quale aveva potuto usufruire di adeguata formazione scolastica ed extra-scolastica e di un elevato tenore di vita, e che non fosse, pertanto, sussistente alcun credito restitutorio dell’odierna ricorrente, per non avere, correlativamente, quest’ultima dimostrato di avere da sola interamente sostenuto quelle spese, in tal senso essendo stato espresso il conclusivo convincimento della Corte d’appello (cfr. pag. 8 – quinto capoverso della sentenza impugnata), facendo applicazione dei principi suesposti.

Ciò posto, la censura in tema di onere della prova non coglie nel segno perché non si confronta con il percorso argomentativo complessivamente svolto dai giudici di merito e appena sintetizzato, mentre la doglianza che concerne la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., investe, in realtà, una rivalutazione di fatti inerenti il valore indiziante degli stessi, che è inammissibile in questa sede.

Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e intende qui ribadire, in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (da ultimo Cass. n. 3541/2020). Nella specie non ricorre il vizio di sussunzione, poiché la Corte d’appello ha ricondotto, con implicita qualificazione, sotto i tre caratteri individuatori della presunzione della gravità, precisione e concordanza, fatti concreti che sono rispondenti a quei requisiti (nello specifico: pagamenti effettuati in contanti dal padre; rinuncia agli atti relativa alla stessa azione di rimborso promossa nei confronti del padre dall’odierna ricorrente nel 2001; completamento degli studi fino ai massimi gradi da parte della ragazza, nonché suoi viaggi all’estero, attività sportive, corsi di lingue straniere e di musica, vacanze estive e invernali in prestigiose località e anche all’estero, questi ultimi fatti allegati dalla stessa F. e comportanti esborsi non sostenibili con il suo reddito di insegnante).

Per contro, la ricorrente svolge argomentazioni dirette ad infirmare la plausibilità del ragionamento, criticando la ricostruzione fattuale della Corte di merito ed evocando altri fatti, di cui assume valore indiziante in senso a lei favorevole, risolvendosi così la doglianza in un’impropria richiesta di riesame della prova (Cass. 18611/2021).

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto processuale con la controricorrente B.E., mentre nulla deve disporsi nei confronti delle altre parti, che non hanno svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore di B.E. delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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