Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4067 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9580/2020 R.G. proposto da:

C.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Rizzato, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 5466/19, depositata il 2 dicembre 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021 dal Consigliere Mercolino Guido.

RILEVATO

che C.B., cittadino del Mali, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 2 dicembre 2019, con cui la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 16 novembre 2018 dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

CONSIDERATO

che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), sostenendo che, nell’escludere la configurabilità di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato, in riferimento alla regione del Mali da cui proviene esso ricorrente, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei numerosi precedenti giurisprudenziali e delle informazioni fornite da fonti internazionali, da cui emerge la situazione d’insicurezza e violenza diffusa esistente nell’intero Paese, a causa dell’inefficienza e della corruzione dell’apparato politico e giudiziario e delle forze di polizia, dell’estrema povertà in cui versa gran parte della popolazione e dell’attiva presenza di gruppi terroristici di matrice politica e religiosa;

che il motivo è infondato;

che, nell’escludere la configurabilità della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la sentenza impugnata si è infatti attenuta puntualmente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sent. 30 gennaio 2014, in causa C-285/12, Diakitè; 17 febbraio 2009, in C-465/07, Elgafaji), nel senso che il conflitto armato interno può venire in considerazione soltanto in via eccezionale, ove possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, comportino una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, nel senso che la situazione di violenza indiscriminata dagli stessi determinata abbia raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione di provenienza, si troverebbe esposto, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio effettivo di subire un danno grave alla vita o alla persona (cfr. da ultimo, Cass., Sez. II, 17/07/2020, n. 15317; Cass., Sez. VI, 8/07/2019, n. 18306; 31/05/2018, n. 13858);

che alla stregua di tale principio, pur avendo dato atto della persistenza in Mali di violenze tra gruppi armati e scontri tra comunità, precedentemente limitati alle regioni settentrionali ed attualmente estesi all’area centrale, nonchè dell’indebolimento dell’autorità delle istituzioni statali e della diffusione di violazioni dei diritti umani, la sentenza impugnata ha ritenuto, sulla base di informazioni fornite da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, puntualmente indicate in motivazione, che, nonostante il peggioramento della situazione complessiva del Paese, lo stato di violenza indiscriminata e di sottrazione al controllo delle autorità statali risulti circoscritto ad aree diverse da quella di Kayes, dalla quale proviene il ricorrente;

che, nell’evidenziare la diversità della situazione emergente da altre pronunce di merito e da informazioni desunte da altre fonti, il ricorrente mira a sollecitare, attraverso l’apparente deduzione della violazione di legge, una nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, nonchè la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, a seguito della sostituzione del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/ 2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8/10/2014, n. 21257);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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