LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34874-2019 proposto da:
G.R., rappresentata e difesa dall’avvocato Gusella Giovanni Lorenzo del Foro di Forlì;
– ricorrente –
contro
G.I., GI.IV. QUALI EREDI DI G.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2372/2019 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 28/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Casadonte Annamaria.
RILEVATO
Che:
– la sig.ra G.R. proponeva opposizione al decreto notificatole dall’impresa edile G.G. per il pagamento di prestazioni derivanti da contratto d’appalto, per un importo di Euro 43.393,80;
– a sostegno dell’opposizione proponeva eccezione di arbitrato e comunque affermava di non dovere l’importo ingiunto; in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’opposto al pagamento della somma di Euro 6.576,80 asseritamente spesa per rimuovere i vizi dell’opera;
– l’adito Tribunale di Rimini rilevava la presenza nel contratto di appalto di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale e ritenute attratte nell’ambito di operatività della rinuncia alla giurisdizione ordinaria anche le domande riconvenzionali, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo con compensazione delle spese di lite;
– la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’impugnazione relativa alla disposta compensazione delle spese perché, a suo dire, il Tribunale aveva evidenziato che la proposizione di una domanda riconvenzionale non comportava rinunzia all’eccezione di arbitrato;
– la corte territoriale ha poi respinto l’impugnazione relativa alla declaratoria di improponibilità della domanda argomentando in forza del carattere irrituale dell’arbitrato previsto dalla clausola in esame;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da G.R. con ricorso affidato a due motivi;
– non hanno svolto attività difensiva gli intimati G.I. e Gi.Iv. quali eredi di G.G..
CONSIDERATO
Che:
– il primo motivo denunzia la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per avere la corte territoriale erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite sulla scorta del richiamo al passaggio motivazionale della sentenza di primo grado che aveva ritenuto estesa alla domanda riconvenzionale la rinuncia alla giurisdizione ordinaria;
– secondo la ricorrente la figura dell’assorbimento non avrebbe potuto essere posta a fondamento della compensazione, significando la superfluità della pronuncia e non una circostanza idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite;
– la censura è fondata;
– posto che il giudizio è successivo al 4 luglio 2009, il testo vigente ratione temporis dell’art. 92 c.p.c., comma 2, prevede la compensazione delle spese o per reciproca soccombenza o per gravi ed eccezionali ragioni, che debbono essere specificamente indicate dal giudicante;
la riforma normativa è stata ispirata alla volontà di ridurre fortemente la possibilità per il giudice di compensare le spese e di rafforzare, in tal guisa, il principio generale sancito dall’art. 91 c.p.c. che vede nel fatto oggettivo della soccombenza il criterio regolatore delle spese processuali;
– ciò posto, nel caso di specie la corte d’appello bolognese, nonostante l’impugnazione del relativo capo della sentenza di prime cure proposta dalla R., non ha chiarito la ratio decidendi della confermata compensazione delle spese di lite, cioè se si trattasse di reciproca soccombenza o di gravi ed eccezionali ragioni (da indicare espressamente), con la conseguenza che la censura in esame merita accoglimento;
– il secondo motivo, con cui si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, è inammissibile per difetto di specificità;
– la ricorrente non indica, infatti, su quale domanda abbandonata la corte d’appello bolognese si è pronunciata, posto che la corte territoriale si è limitata a respingere l’appello;
– atteso l’accoglimento del primo motivo e l’inammissibilità del secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, affinché riesamini il gravame sulla compensazione delle spese alla luce dei sopra richiamati principi e provveda, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021