LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C. – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3615-2021 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, che agisce in nome e per conto di BNP PARIBAS S.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO, 202, presso lo studio dell’avvocato SARACENI STEFANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato AULETTA ANDREA;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, 62, presso lo studio dell’avvocato RIBAUDO SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSI MARCO;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Lecco, depositato il 28/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Pazzi Alberto.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Lecco, con ordinanza in data 16 ottobre 2014, confermava il provvedimento di ammissione del credito vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., quale mandataria di BNP Paribas S.A., al passivo del fallimento ***** s.p.a. in sede chirografaria anziché con privilegio ipotecario, per mancanza del requisito della contestualità dell’iscrizione ipotecaria e conseguente inapplicabilità del disposto dell’art. 39 T.U.B., comma 4, da cui discendeva la possibilità per la curatela di far valere, ex art. 67 L. Fall., comma 1, n. 4, la revocatoria in via breve dell’iscrizione ipotecaria intervenuta nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.
2. Questa Corte, con ordinanza n. 219/2020, cassava il decreto impugnato e rimetteva al giudice di merito per l’applicazione del principio di diritto secondo cui nel caso di cancellazione dell’originaria iscrizione ipotecaria di primo grado su bene immobile, avvenuta ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38 per la qualifica fondiaria del credito erogato dall’istituto di credito, la successiva iscrizione ipotecaria, intervenuta ai sensi dell’art. 2881 c.c., da parte del creditore in relazione al medesimo credito già erogato dall’istituto di credito non muta la natura fondiaria del credito, qualora non sia intervenuta sul bene immobile oggetto di garanzia altra iscrizione ipotecaria di primo grado, dovendosi ritenere che, ai sensi del sopra richiamato art. 38, elementi costitutivi della qualifica fondiaria del credito siano, da un lato, la concessione da parte di un istituto di credito di “finanziamenti a medio e lungo termine” e, dall’altro, la garanzia da “ipoteca di primo grado su immobili”; ne consegue che non occorre, per l’acquisto della sopra ricordata qualifica giuridica del credito, una necessaria contestualità temporale tra l’atto di concessione della garanzia ipotecaria da parte del debitore (art. 2741 c.c.) e la successiva iscrizione da parte del creditore della garanzia stessa nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili (art. 2827 c.c.), rivestendo comunque tale iscrizione natura costitutiva (Cass. 219/2020).
3. In sede di rinvio il Tribunale di Lecco, con decreto del 28 dicembre 2020, accoglieva l’opposizione e ammetteva il credito in discorso in via privilegiata ipotecaria; disponeva, nel contempo, l’integrale compensazione delle spese di lite con riguardo a ogni fase e grado del giudizio.
4. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento ***** s.p.a..
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione con l’art. 111 Cost., comma 6, ed assume la nullità della statuizione impugnata in ragione del carattere meramente apparente della sua motivazione, dato che la compensazione delle spese di lite sarebbe stata argomentata facendo riferimento a ragioni differenti da quelle tipiche previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, c.p.c..
5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: il Tribunale – in tesi di parte ricorrente – ha integralmente compensato le spese di lite pur in mancanza di gravi ed eccezionali ragioni o del carattere di assoluta novità della questione dibattuta in giudizio, poiché il tema controverso, oltre a non essere stato interessato da alcun mutamento giurisprudenziale o da modifiche legislative, era regolabile sulla base di principi di diritto consolidati e facendo applicazione delle vigenti norme positive.
6. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, risultano, a parere di questo collegio, ambedue inammis sibili.
6.1 La presente controversia ha avuto avvio prima che il D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1, convertito nella L. n. 162 del 2014, introducesse l’attuale testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e rimane di conseguenza regolata, a mente del capoverso dell’art. 13 citato, dalla disciplina applicabile ratione temporis, secondo cui il giudice può compensare le spese di lite se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
6.2 Ciò nonostante, il ricorso in esame fa espresso e ripetuto riferimento al più recente contenuto della norma in discorso.
Ciò in primo luogo laddove richiama (a pag. 3) la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, che ha preso in esame il tenore dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella versione risultante dal D.L. n. 132 del 2014 convertito nella L. n. 162 del 2014.
Analogo riferimento all’attuale disciplina dell’art. 92 c.p.c. viene compiuto con la citazione (a pag. 9) della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23186/2020, Cass. 3977/2020) che ha fatto applicazione della decisione della Consulta appena evocata ed ancora con l’individuazione (a pag. 10) dei presupposti dell’assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza affinché sia possibile per il giudice disporre la compensazione delle spese di lite. 6.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, con l’indicazione delle norme che si assumono violate.
Indicazione che nel caso di specie è avvenuta facendo riferimento all’attuale disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2ì.
Ne discende, giocoforza, l’inammissibilità di ambedue le doglianze per mancanza di decisività, essendo stata denunciata la violazione di una norma che, come detto, non trova applicazione al caso di specie.
6.4 Quand’anche si volesse valorizzare l’accenno (compiuto a pag. 3 del ricorso) alle gravi ed eccezionali ragioni che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, potevano giustificare la compensazione delle spese di lite (accenno peraltro fatto subito prima dell’evocazione dell’ipotesi di assoluta novità della questione, con ulteriore riferimento all’attuale disciplina), se ne dovrebbe comunque ricavare una valutazione in termini di genericità dei mezzi presentati, perché l’ondivago e ambiguo riferimento ora all’attuale disciplina, ora a quella precedente ed applicabile ratione temporis, non indica con la necessaria specificità quale norma si sia inteso denunciare come violata e rispetto a quale disciplina l’obbligo motivazionale dovesse essere assolto.
7. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.900, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021