Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40673 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4715-2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare, 14, presso lo studio dell’avvocato Paolo Borghini, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Bigi;

– ricorrente –

contro

FI.PI., V.F., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 786/2018 della Corte d’appello di Perugia, depositata il 13/11/2018 e notificata il 5/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 03/06/2020 dal Consigliere Casadonte Annamaria.

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta da Fi.Pi. ai sensi dell’art. 2932 c.c. nei confronti di F.M. al fine di ottenere una sentenza costitutiva dell’obbligo di contrarre relativamente ad un terreno edificabile che il F. gli aveva promesso in vendita con scrittura privata del 30 aprile 2004 per il corrispettivo di Euro 198.000,00 di cui Euro 10.000,00 versati a titolo di acconto;

– il contratto definitivo non era stato stipulato perché in data 13/9/2004 era stata trascritta sull’intera area di proprietà del F. la domanda di esecuzione in forma specifica di un altro preliminare, stipulato il 7 novembre 1997 fra lo stesso F., quale promittente alienante, e V.F., quale promissario acquirente, ed avente ad oggetto altri lotti della proprietà F.;

– in ragione di ciò, il Fi. aveva anche formulato domanda di risarcimento danni;

– costituitosi nel giudizio, il convenuto F. aveva aderito alla domanda ex art. 2932 c.c. allegando che essendo stata corretta l’illegittima trascrizione effettuata su richiesta del V. anche su beni non costituenti parte del preliminare del 7/11/1997, non vi erano ostacoli al trasferimento dei beni promessi in vendita, mentre si opponeva alla domanda di risarcimento dei danni;

– il F. chiedeva comunque di essere autorizzato alla chiamata in causa del V. e del Ministero dell’Economia e delle Finanze deducendone la responsabilità per avere, rispettivamente, domandato ed eseguito (tramite il proprio funzionario) l’illegittima trascrizione;

– con sentenza non definitiva l’adito Tribunale di Perugia accoglieva la domanda di trasferimento coattivo disponendo la prosecuzione del giudizio per le altre domande;

– il pagamento del prezzo di vendita avveniva da parte del Fi. solo a seguito di procedura esecutiva promossa a seguito di ottenimento da parte del F. di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.;

– con la sentenza definitiva veniva respinta la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Fi. nei confronti del F. e quella di garanzia da quest’ultimo proposta nei confronti dei chiamati in causa, con condanna del F. alla rifusione delle spese di lite a favore del Fi. e dei terzi chiamati;

– il F. proponeva gravame avverso detta sentenza, contestando, fra l’altro, e per quanto ancora qui interessa, la sua condanna alle spese di lite a favore del Fi.;

– la Corte d’Appello di Perugia, ha rigettato l’impugnazione del F., ritenendo giustificata compensazione delle spese disposta in primo grado in ragione dell’esito complessivo delle contrapposte domande delle parti: osservava che per un verso il F. aveva aderito alla domanda attorea ex art. 2932 c.c. e ciononostante era stato costretto a ricorrere allo strumento dell’art. 186 bis c.p.c. per ottenere dal Fi. il pagamento del prezzo ed il giudizio era proseguito poi solo in ragione della domanda di danni rispetto alla quale l’attore era risultato soccombente;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal F. con ricorso affidato ad un unico motivo;

– non hanno svolto attività difensiva gli intimati Fi.Pi., V.F. ed il Ministero dell’economia e finanze;

– il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per grave ed irriducibile contrasto fra il rigetto dell’appello sulla condanna del F. alla rifusione delle spese del primo grado e la disposta compensazione delle spese disposta dalla corte d’appello;

– secondo il ricorrente, nella motivazione della sentenza di secondo grado si afferma che la compensazione delle spese in primo grado fra F. e Fi. è stata ampiamente giustificata, mentre invece con la sentenza di primo grado il F. era stato condannato alla rifusione delle spese a favore del Fi.;

– il motivo censura la contraddittorietà della sentenza d’appello, atteso che nel dispositivo si rigetta l’appello con conferma della sentenza di primo grado, che aveva condannato il F. alle spese a favore del Fi., mentre la motivazione afferma che il giudice di primo grado aveva giustificatamente disposto la compensazione delle spese fra il F. ed il Fi., determinando un irriducibile contrasto fra dispositivo di rigetto dell’appello e la motivazione;

– il motivo è fondato;

– a prescindere dalle norme invocate, si deduce un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e quindi un vizio rientrante nello schema dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. SU n. 8053/2014)

– la decisione della Corte d’Appello sull’impugnazione relativa alle spese di lite proposta dal F. avverso la sentenza di prime cure per contestare l’aggravio delle stesse a suo carico appare affetta dall’inconciliabile contraddittorietà della motivazione, così come dedotto dal ricorrente a pag. 11 del ricorso;

– la motivazione della sentenza d’appello contiene infatti il riferimento, del tutto erroneo, alla giustificata compensazione delle spese attribuito alla sentenza di primo grado, che ingenera un oggettivo contrasto con la statuizione di rigetto dell’appello anche sul capo relativo alle spese, dal momento che non è coerente con la, pur erronea, ritenuta giustificata compensazione operata dal primo giudice;

– attesa la fondatezza del motivo e l’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, per riesame alla luce di quanto sopra evidenziato e, altresì, per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta sezione civile -2, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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