LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 726-2021 proposto da:
N.Q., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 611/2020 della Corte d’appello di Torino depositata il 10/6/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Pazzi Alberto.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 23 gennaio 2019, rigettava il ricorso proposto da N.Q., cittadino pakistano, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Il migrante, in particolare, aveva raccontato di aver abbandonato il paese di origine a seguito di scontri avvenuti con i lavoranti di un choudri, i quali si erano introdotti abusivamente in un fondo della sua famiglia.
2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 10 giugno 2020, respingeva l’impugnazione proposta dal richiedente asilo.
In particolare, dopo aver precisato che le generiche allegazioni contenute nel ricorso introduttivo ostavano all’espletamento di una nuova audizione al fine di rinnovare su tali basi il giudizio di credibilità, condivideva la valutazione di inverosimiglianza del racconto del migrante già espressa dalla commissione territoriale e dal primo giudice.
Escludeva, inoltre, che potesse essere riconosciuta la protezione umanitaria, in mancanza di una apprezzabile condizione di integrazione, giacché non vi era una convincente dimostrazione né dell’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa da cui il migrante conseguisse una retribuzione adeguata, né della condizione abitativa allegata.
3. Per la cassazione di tale statuizione ha proposto ricorso N.Q. prospettando quattro motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
che:
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, nel contempo, l’esistenza di un vizio di motivazione, l’omesso esame di fatti decisivi prospettati dalla parte e la violazione delle norme in tema di allegazione dei fatti costitutivi in capo alla parte e di quelle che regolano l’esame della domanda di protezione internazionale e la formulazione del relativo giudizio di credibilità (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8): la Corte di merito – in tesi di parte ricorrente – ha erroneamente ritenuto che il ricorrente non avesse allegato in modo circostanziato i fatti costitutivi della sua domanda, reputandosi di conseguenza esentata da alcun accertamento ulteriore sulla credibilità; in questo modo i giudici distrettuali, confondendo l’onere di allegazione in giudizio dei fatti costitutivi della domanda con il dovere del richiedente protezione di fornire tutti gli elementi utili per la valutazione della fondatezza della sua richiesta di protezione, hanno omesso di verificare se le carenze del racconto rilevate fossero dovute al mancato adempimento da parte del migrante dei propri obblighi piuttosto che a carenze dell’audizione, come allegato dal ricorrente, verifica che non poteva essere svolta se non attraverso l’espletamento di un interrogatorio libero.
4.2 Il secondo motivo di ricorso assume la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) e d): la Corte distrettuale ha omesso di compiere – a dire del ricorrente – in modo adeguato la valutazione della credibilità del racconto del migrante secondo i criteri previsti alle lettere a) e c) della norma, dando invece ingiustificato rilievo dirimente alla tardività con cui la domanda era stata presentata, a dispetto del carattere ausiliario di un simile criterio; i giudici distrettuali non hanno neppure considerato che la condotta rilevata era stata tenuta per un giusto motivo, al fine di non perdere l’opportunità di lavoro che si era presentata in Spagna.
4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 14, lett. a) e b), in correlazione con il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), dal momento che la Corte distrettuale non ha valorizzato il fatto che il danno grave prospettato dal migrante provenisse da un soggetto non statuale in una situazione in cui l’apparato statale non era in grado di offrire alla vittima adeguata protezione.
5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono, tutti, inammissibili.
5.1 Il primo motivo di ricorso – trattando la questione dell’audizione del richiedente asilo promiscuamente, a prescindere dal fatto che la domanda di protezione fosse regolata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 o dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, benché le due norme prevedano tipi di sviluppo della procedura ben diversi fra loro – muove dal presupposto che il giudice della protezione, ivi compreso il giudice di appello, dovesse necessariamente procedere a una nuova audizione del migrante, in adempimento dei doveri di cooperazione a cui era tenuto (pag. 16 del ricorso); e ciò a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, in ragione dei vizi che asseritamente connotavano il verbale di audizione amministrativa.
5.2 Questa Corte, in passato, ha già avuto occasione di spiegare che nel procedimento, in grado d’appello, relativo a una domanda di protezione internazionale non era ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio – contenuto nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13 – al precedente comma 10, che prevedeva l’obbligo di sentire le parti, non si configurava come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collegava il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass. 24544/2011).
Il principio vale a maggior ragione rispetto alle controversie, come quella in esame, che rimangono regolate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, dato che la norma, al pari dell’art. 702-quater c.p.c. al quale la stessa rinvia, non fa cenno ad alcun incombente istruttorio a cui la Corte d’appello sia comunque tenuta.
Il richiedente asilo non aveva dunque alcun diritto di essere sentito in interrogatorio personale in sede di appello (anche in considerazione del fatto che l’obbligo di audizione deve essere valutato – come è stato precisato dalla decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano – alla stregua dell’intera procedura di esame della domanda di protezione (par. 42) e sulla base del potere del giudice di esaminare la completa documentazione, che a suo giudizio può ritenere esaustiva (par. 44)).
5.3 L’appellante invece, preso atto della valutazione di non credibilità soggettiva espressa dal giudice di primo grado (e del fatto che questi aveva già spiegato che l’espletamento dell’audizione del migrante rimaneva subordinato all’indicazione di specifici profili e circostanze ad opera della difesa; pag. 7 della sentenza impugnata), avrebbe potuto sollecitare il proprio interrogatorio personale all’interno dell’impugnazione al fine di offrire i chiarimenti che avesse ritenuto opportuni e la Corte territoriale, a fronte di una simile richiesta, avrebbe avuto l’onere di valutare se l’incombente fosse indispensabile ai fini della decisione, come previsto dall’art. 702-quater c.p.c..
Era dunque onere dell’appellante indicare i profili su cui sollecitava la sua nuova audizione, al fine di consentire alla Corte d’appello di valutare se l’incombente fosse o meno indispensabile ai fini della decisione.
Un simile corredo esplicativo dell’istanza di audizione doveva risultare anche dal ricorso per cassazione, in una prospettiva di autosufficienza, nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza (Cass. 25312/2020).
Indicazione, questa, che nel caso di specie è stata del tutto tralasciata, discendendone l’inammissibilità del mezzo a motivo della sua genericità. 5.4 Giova poi puntualizzare che la valutazione di non credibilità non dipendeva necessariamente dalla vana sollecitazione di chiarimenti sui profili del racconto risultati generici, contraddittori o non plausibili, come ritiene l’odierno ricorrente (pag. 18).
La procedimentalizzazione legale della decisione in ordine all’affidabilità delle dichiarazioni del migrante, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non prevede infatti l’obbligo di una sua audizione in presenza di contraddizioni, incongruenze o assenza di dettagli all’interno del racconto e quale condizione per la valorizzazione di queste circostanze in termini di inattendibilità.
Al contrario, la norma stabilisce che il giudice possa direttamente valutare l’affidabilità delle dichiarazioni del migrante tenendo conto della loro coerenza e plausibilità, della mancanza di contraddizioni con informazioni generali e specifiche pertinenti al caso che siano disponibili (lett. c) e dei riscontri effettuati (lett. e).
5.5 Ne discende l’inammissibilità, per mancanza di decisività, dei due successivi motivi di ricorso.
Il criterio della tempestività della presentazione della domanda (che lo stesso ricorrente indica come ausiliario rispetto alle considerazioni sulla genuinità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese) è stato addotto dalla Corte di merito soltanto in via complementare rispetto alla valutazione in precedenza compiuta sul carattere non circostanziato del racconto.
La critica, quindi, investe un argomento che non fonda in via esclusiva la valutazione di non credibilità ribadita dai giudici distrettuali, sicché il suo accoglimento non consentirebbe comunque di condurre alla cassazione della statuizione impugnata in ordine alla valutazione di non credibilità delle dichiarazioni, stante l’intervenuta definitività degli ulteriori argomenti offerti a suffragio di tale decisione.
Infine, la doglianza concernente la mancata considerazione del fatto che il timore di subire un danno grave può anche dipendere dalla condotta di un soggetto non statuale, ove lo Stato non sia in grado di offrire adeguata protezione, trova il suo presupposto nella veridicità della versione dei fatti offerta dal migrante e perde di rilievo una volta che una simile qualità sia stata esclusa.
6. Il quarto motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla situazione generale di violenza diffusa esistente nel paese di origine, con violazione di diritti fondamentali, ai fini della concessione della protezione umanitaria.
7. Il motivo è inammissibile, per mancanza di decisività della situazione generale di cui si denuncia il mancato esame.
Se è ben vero che il giudizio di non credibilità della narrazione del richiedente non precludeva di per sé la valutazione di diverse circostanze che concretizzassero una situazione di vulnerabilità (Cass. 10922/2019), occorre tuttavia rilevare che a tal fine non erano sufficienti le allegazioni sulla sola situazione generale esistente nella regione di provenienza del ricorrente.
In vero, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente.
Ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità.
8. In conclusione, in virtù delle ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021