Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40675 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6002-2021 proposto da:

E.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 852/2020 della Corte d’appello di Torino depositata il 25/8/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Pazzi Alberto.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 23 novembre 2019, rigettava il ricorso proposto da E.C., cittadino nigeriano proveniente dall’Edo State, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998 art. 5, comma 6.

Il migrante, in particolare, aveva raccontato di aver abbandonato il paese di origine dopo che un criminale da lui denunciato per rapina era stato prosciolto dalle accuse e rilasciato, nel timore di una sua vendetta.

2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 25 agosto 2020, respingeva l’impugnazione proposta dal richiedente asilo. In particolare, la Corte di merito rilevava che l’appellante, pur lamentando che il primo giudice non avesse ritenuto necessario e utile procedere a una sua nuova audizione, non aveva fatto conseguire a una simile critica la richiesta di interrogatorio in appello, che comunque sarebbe risultato inutile perché il richiedente asilo non aveva rappresentato il sopraggiungere di circostanze o fatti nuovi né aveva evidenziato eventuali imprecisioni o inesattezze riportate dalla commissione nella verbalizzazione.

Escludeva, inoltre, che potesse essere riconosciuta la protezione umanitaria, in mancanza di specifiche situazioni di vulnerabilità del richiedente asilo e di un’apprezzabile condizione di integrazione.

3. Per la cassazione di tale statuizione ha proposto ricorso E.C. prospettando cinque motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle allegazioni e dei motivi di appello con cui il ricorrente aveva, da un lato, espressamente richiesto l’audizione su tre specifici temi indicata all’interno dell’ordinanza appellata, dall’altro dedotto la lacunosità e l’imprecisione del verbale di audizione derivanti da un’incongrua traduzione.

La motivazione offerta dalla Corte di merito risulterebbe, inoltre, di carattere apparente, manifestamente illogica e contraddittoria in relazione alla richiesta di audizione e in punto di credibilità.

4.2 Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14 e 27, perché la valutazione di non credibilità è avvenuta senza una preventiva audizione del richiedente asilo e – in tesi – in violazione dei criteri di procedimentalizzazione legale della decisione a questo proposito.

5. I motivi, da esaminare congiuntamente, risultano ambedue inammis sibili.

5.1 L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel suo attuale testo riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 21152/2014, Cass. 14802/2017).

Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione da parte della Corte di merito della richiesta di audizione del migrante o delle questioni sulla lacunosità del verbale redatto in sede amministrativa.

D’altra parte, nessun omesso esame di questi profili di doglianza potrebbe comunque essere predicato, ma semmai un esame non conforme alle aspettative dell’appellante, dato che la Corte di merito, pur rilevando come nessuna richiesta di audizione in appello fosse stata presentata, ha ritenuto che una simile istanza, ove anche ritenuta come implicitamente presentata, non potesse essere accolta, dal momento che il richiedente non aveva evidenziato eventuali imprecisioni o inesattezze riportate dalla commissione nella verbalizzazione.

5.2 La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, costituisce la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione.

Il motivo di ricorso che adduca un vizio di motivazione deve, quindi, essere funzionale a rappresentare vizi nel tessuto argomentativo del provvedimento impugnato che siano di carattere tale da rendere la motivazione intrinsecamente inidonea ad assolvere una simile funzione.

Non è possibile, invece, addurre un vizio motivazionale al fine di censurare non argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, ma osservazioni ritenute dal ricorrente “del tutto prive di pregio” (pag. 26).

5.3 La valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019).

La Corte di merito si è ispirata a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante, ha rilevato – nel senso previsto dall’art. 3, comma 1, appena citato, secondo cui il migrante è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda – che il racconto offerto dal richiedente asilo, oltre a essere intrinsecamente viziato, non era suffragato da alcuna documentazione.

Oltre a ciò, la Corte di merito ha sottolineato – e ciò in applicazione degli specifici criteri previsti dal comma 5, lett. c), della norma in discorso – che il racconto del migrante risultava non circostanziato (perché vago, generico e superficiale), contraddittorio e non verosimile rispetto a una serie di profili.

Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (censure che, come appena detto, non sono state ritualmente dedotte in questa sede).

Si deve, invece, escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito; censure di questo tipo si riducono, infatti, all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019).

5.4 Va infine escluso che la valutazione di non credibilità dipendesse necessariamente dalla vana sollecitazione di chiarimenti sui profili del racconto risultati generici, contraddittori o non plausibili.

La procedimentalizzazione legale della decisione in ordine all’affidabilità delle dichiarazioni del migrante, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non prevede, infatti, l’obbligo di una sua audizione in presenza di contraddizioni, incongruenze o assenza di dettagli all’interno del racconto e quale condizione per la valorizzazione di queste circostanze in termini di inattendibilità.

Al contrario, la norma stabilisce che il giudice possa direttamente valutare l’affidabilità delle dichiarazioni del migrante tenendo conto della loro coerenza e plausibilità, della mancanza di contraddizioni con informazioni generali e specifiche pertinenti al caso che siano disponibili (lett. c) e dei riscontri effettuati (lett. e).

6.1 Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione del T.U.I., art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, perché la Corte d’appello ha ritenuto di non riconoscere la protezione umanitaria negando rilevanza a tal fine allo svolgimento di attività lavorativa solo perché la stessa era frutto dell’utilizzo da parte del migrante degli strumenti del sistema di accoglienza previsti dal D.Lgs. n. 142 del 2015.

6.2 Il quarto motivo di ricorso assume l’esistenza di una motivazione soltanto apparente in merito all’adeguatezza del reddito mensile percepito dal migrante a garantire una vita autonoma e dignitosa.

7. I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono ambedue inammissibili.

7.1 La Corte di merito si è mostrata consapevole del fatto di essere chiamata a valutare la sussistenza del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998 ex art. 5, comma 6, all’esito di un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (Cass. 4455/2018).

Nell’effettuare questa valutazione comparativa i giudici distrettuali hanno rilevato che l’appellante non aveva compiuto alcuna allegazione in fatto circa l’esistenza di particolari rischi e pregiudizi che potesse essere ricondotta alle previsioni di cui al T.U.I., art. 5, comma 6, se non facendo riferimento a dichiarazioni ritenute non veritiere.

Sotto il profilo dell’integrazione nel paese ospitante la Corte di merito, pur dando atto dell’esistenza di un rapporto lavorativo e della partecipazione a un corso di formazione biennale, ha ritenuto che simili attività, svoltesi nelle more del giudizio volto al riconoscimento di un titolo di protezione internazionale e grazie al sistema di accoglienza approntato dal paese ospitante, non potessero costituire un presupposto per il riconoscimento della domanda proposta.

“In ogni caso”, hanno aggiunto i giudici distrettuali, la percezione di una retribuzione media mensile pari a circa Euro 500, destinata a venir meno a decorrere dal marzo 2020, risultava “palesemente insufficiente per consentire al richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente in Italia” (pag. 10). Si tratta di concorrenti valutazioni in ordine a un non apprezzabile radicamento nel territorio italiano, fondate nell’un caso sulle attività lavorative valutabili a tal fine, nell’altro sulla percezione di una retribuzione insufficiente a consentire un autonomo mantenimento, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata.

7.2 Rispetto a quest’ultima valutazione parte ricorrente assume l’esistenza di una motivazione soltanto apparente perché il rilievo “si fonda su un assunto del tutto privo di fondamento sia sociale che normativo”. Si è già detto che la motivazione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016).

Nel caso di specie la motivazione è più che chiara, nel negare il radicamento in ragione dell’incapacità di autonomo mantenimento, e la critica in realtà intende dedurre non un vizio motivazionale, ma una contestazione concernente il merito (“il fondamento”) della decisione. Valutazione, questa, che compete al giudice di merito e non può essere posta in contestazione in questa sede di legittimità.

7.3 La ritenuta infondatezza delle censure mosse alla seconda delle rationes decidendi rende inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, le critiche relative alla prima, in quanto quest’ultima non potrebbe comunque condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).

8. Il quinto motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla situazione socio-politica generale del paese di origine, con violazione di diritti fondamentali, ai fini della concessione della protezione umanitaria.

10. Il motivo è inammissibile, per mancanza di decisività della situazione generale di cui si denuncia il mancato esame.

Se è ben vero che il giudizio di non credibilità della narrazione del richiedente non precludeva di per sé la valutazione di diverse circostanze che concretizzassero una situazione di vulnerabilità (Cass. 10922/2019), occorre tuttavia rilevare che a tal fine non erano sufficienti le allegazioni sulla sola situazione generale esistente nella regione di provenienza del ricorrente.

In vero, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente.

Ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo, provocando una particolare condizione di vulnerabilità.

11. In conclusione, in virtù delle ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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