LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 885/2021 proposto da:
A.R., alias M.R., domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Novelli per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2343/2020 della Corte di appello di Bologna, depositata il 04/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 22/11/2021 dal Cons. Relatore Dott. Scalia Laura.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’impugnazione proposta da A.R., alias M.R., cittadino del Bangladesh, avverso l’ordinanza con cui il locale tribunale ne aveva, a sua volta, rigettato l’opposizione al provvedimento della competente commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
La Corte d’appello, nel confermare il provvedimento di primo grado, ha rilevato la non credibilità del racconto e l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e del permesso per ragioni umanitarie.
2. Nel racconto reso il richiedente ha dichiarato di avere abbandonato il Paese di origine a causa delle pressioni ricevute dalla propria famiglia -che si era trasferita in altro villaggio nella inutilità della denuncia sporta alla polizia- da altra, potente e di etnia indù, per impossessarsi di un terreno.
3. Avverso l’indicata sentenza A.R. alias M.R. ricorre in cassazione con tre motivi.
Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine dell’eventuale sua partecipazione alla udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
4. Con il primo motivo il ricorrente fa valere omessa pronuncia sui motivi di gravame, mancanza della motivazione e motivazione apparente; con il secondo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio integrato dalla condizione di vulnerabilità del richiedente; con il terzo la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, quanto al diniego della protezione umanitaria.
La Corte d’appello si era limitata a valutare il problema generico della sicurezza interna nel Bangladesh senza mai entrare nel contesto di persecuzione rappresentato dal ricorrente. Nell’escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria i giudici di appello non avevano esaminato la situazione personale del richiedente sul territorio italiano, non tenendo conto del proficuo percorso di integrazione, come da allegazioni curate in primo grado, nel contesto di grave insicurezza e grave carenza nella tutela dei diritti fondamentali della persona nel Paese di provenienza.
5. Il ricorso, dei cui motivi può darsi trattazione congiunta perché connessi, è fondato nei termini di seguito precisati.
Con la recente sentenza n. 24413 del 09/09/2021 le Sezioni Unite di questa Corte, a precisazione di quanto in precedenza già affermato (Cass. 4455 del 2018; Cass. SU n. 29459 del 2019; Cass. n. 17130 del 14/08/2020; vd., anche, Cass. n. 1104 del 20/01/2020), si sono fatte portatrici del principio secondo il quale, in base alla normativa del T.U. Imm., anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia.
Si è così ritenuto che tale valutazione comparativa dovrà essere svolta “attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano, con la precisazione che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia e, per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del T.U. cit., art. 5, per riconoscere il permesso di soggiorno”.
L’operatività del criterio della comparazione resta salva, pertanto, fuorché nelle ipotesi, limite, in cui, la piena realizzazione di una delle due condizioni (la lesione dei diritti umani nel paese di provenienza, da un canto, e l’integrazione sociale nel paese di accoglienza, dall’altro) non sortisca l’effetto di annullare uno dei due termini in raffronto e, quindi, la fattibilità stessa del giudizio di comparazione (vd. parr. nn. 46 e 47 SSUU citt.).
6. La Corte d’appello di Bologna, ferma nella specie l’applicabilità della normativa ante D.L. n. 113 del 2018, ha ritenuto non rilevante l’estremo dell’inserimento del richiedente nel paese di accoglienza (p. 5 sentenza) per poi escludere l’accesso alla protezione umanitaria nella ritenuta insussistenza di una incolmabile sproporzione, nel godimento dei diritti umani, tra i due contesti di vita: quello del paese di accoglienza e quello proprio del paese di provenienza (p. 6 sentenza).
In tal modo la Corte di merito ha mancato di fare applicazione della regola della cd. “comparazione attenuata”, affermata da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza indicata pur a fronte delle deduzioni ed allegazioni curate dal richiedente in punto di integrazione raggiunta in Italia ((indicate in ricorso come relative “a contratto di lavoro, doc. 3 in fascicolo primo grado prodotto con nota di deposito del 24 luglio 2018; “estratto conto previdenziale” (doc. 4 in fascicolo 2 grado prodotto con nota di deposito del 12 ottobre 2019); svolgimento di attività di volontario (doc. 4, fascicolo primo grado)), senza attivare l’obbligo di cooperazione istruttoria, per un giudizio in cui i due termini a confronto, tra loro in rapporto di inversa proporzione, vanno comunque entrambi scrutinati.
7. In accoglimento del ricorso nei termini indicati la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021