Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40678 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2274/2021 proposto da:

A.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Viola per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1927/2020 della Corte di appello di Bologna, depositata il 06/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 22/11/2021 dal Cons. Relatore Dott. Scalia Laura.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’impugnazione proposta da A.E., cittadino del Ghana, avverso l’ordinanza con cui il locale tribunale ne aveva, a sua volta, rigettato l’opposizione al provvedimento della competente commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Corte d’appello, nel confermare il provvedimento di primo grado, ha rilevato la non credibilità del racconto e l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e del permesso per ragioni umanitarie.

2. Nel racconto reso il richiedente ha dichiarato di avere abbandonato il proprio Paese perché temeva le ritorsioni in suo danno del comandante delle forze armate, cui egli riferiva di appartenere, dopo aver contravvenuto agli ordini del primo nel corso di una missione affidagli (sedare una rivolta di ribelli, azione durante la quale, in violazione degli ordini ricevuti dal comandante, gli appartenenti alla squadra del richiedente sparavano un colpo d’arma da fuoco, in aria).

3. Avverso l’indicata sentenza A.E. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine dell’eventuale sua partecipazione alla udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

La Corte d’appello aveva ritenuto inattendibile il racconto del richiedente in violazione delle norme indicate, come interpretate dalla Corte di cassazione. I giudici di appello non avevano considerato la situazione esistente nel Nord del Ghana, al confine con il Burkina Faso, zona in cui si sono verificati i fatti descritti ed in cui si registrano conflitti tribali che provocano vittime ed hanno utilizzato fonti non aggiornate, facendo riferimento a rapporti del 2014 e del 2015, benché la decisione fosse stata assunta nel 2020.

5. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione e motivazione apparente (violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La Corte d’appello aveva ritenuto l’episodio riferito dal richiedente nel suo racconto riconducibile alla sfera privata, escludendone la portata persecutoria, senza valutare se le autorità ghanesi offrano protezione a chi si dichiara vittima di abusi e maltrattamenti in ambito militare.

6. Con il terzo e quarto motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dell’art. 8 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché mancato esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La protezione umanitaria va accordata quando la titolarità dei diritti umani fondamentali in cui si esplica la dignità della persona sia suscettibile di venire meno nel caso di rimpatrio e la valutazione deve essere effettuata tenendo in considerazione la situazione della vita privata e familiare del migrante in Italia e nel proprio Paese. La Corte d’appello si era limitata a negare la protezione umanitaria ritenendo che la stessa fosse fondata su di un “indimostrato turbamento derivate dai fatti narrati la cui credibilità non può essere ritenuta neanche in questo grado”, in tal modo non dando alcun rilievo alla documentazione prodotta relativa alla conoscenza della lingua italiana (attestato A2) ed allo svolgimento di attività lavorativa ad Udine (busta paga maggio 2019 e proroga contratto lavoro) (docc. 19-38).

7. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché diretti aa sostenere una diversa e non consentita, nel giudizio di legittimità, lettura del merito e non autosufficienti non facendo valere il ricorrente di aver dedotto in appello, con erronea valutazione da parte del giudice di primo grado delle dichiarazioni rese, anche l’errata riconduzione a vicenda privata del rapporto intercorso tra il richiedente ed il militare, suo superiore.

8. Il terzo ed il quarto motivo sono fondati.

Con la recente sentenza n. 24413 del 09/09/2021 le Sezioni Unite di questa Corte, a precisazione di quanto in precedenza già affermato (Cass. 4455 del 2018; Cass. SU n. 29459 del 2019; Cass. n. 17130 del 14/08/2020; vd., anche, Cass. n. 1104 del 20/01/2020), si sono fatte portatrici del principio secondo il quale, in base alla normativa del T.U. Imm., anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia.

Si è così ritenuto che tale valutazione comparativa dovrà essere svolta “attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano, con la precisazione che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia e, per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del T. U. cit., art. 5, per riconoscere il permesso di soggiorno”.

L’operatività del criterio della comparazione resta salva, pertanto, fuorché nelle ipotesi, limite, in cui, la piena realizzazione di una delle due condizioni (la lesione dei diritti umani nel paese di provenienza, da un canto, e l’integrazione sociale nel paese di accoglienza, dall’altro) non sortisca l’effetto di annullare uno dei due termini in raffronto e, quindi, la fattibilità stessa del giudizio di comparazione (vd. parr. nn. 46 e 47).

9. La Corte d’appello nella inosservanza degli indicati canoni e del modello di giudizio sopra definito, si è limitata infatti, nell’impugnata sentenza, ad affermare che “non sussistono altresì i presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivo umanitari, domanda che l’appellante fonda su di un indimostrato turbamento derivante dai fatti narrati la cui credibilità non può essere ritenuta neanche in questo grado” (p. 5 sentenza) senza valutare, ai fini dell’integrazione sociale, le allegazioni indicate nell’odierno ricorso dall’appellante e omettendo di svolgere ogni indagine comparativa tra contesto di accoglienza ed originario, in rapporto alla violazione dei diritti umani in Ghana.

In tal modo i giudici d’appello hanno mancato di fare applicazione della regola della cd. comparazione attenuata, come meglio definita dalla citata sentenza a Sezioni Unite secondo cui, non può omettersi nella valutazione del giudice di merito, volta al riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, uno dei due presupposti, ovverosia quello della integrazione sociale e quello del godimento dei diritti umani in patria, nel senso che la verificata insussistenza dell’uno rende inutile indagare sull’altro.

Il diverso atteggiarsi di uno dei presupposti può dare spazio, infatti, ed in diversa misura, allo scrutinio dell’altro salva sola l’ipotesi in cui, l’affermazione piena di uno dei due, sortisca l’effetto di esautorare il giudice da ogni ulteriore accertamento, superando ed assorbendo lo scrutinio dell’altro presupposto.

10. In accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, nel senso sopra indicato, pertanto, ed in applicazione dei riportati principi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, perché, in diversa composizione, provveda a formulare nuovo giudizio sulla domanda di protezione per seri motivi umanitari in applicazione dei richiamati principi sulla comparazione cd. attenuata e, anche, per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo ed il quarto nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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