Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40681 del 17/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16450/2015 proposto da:

Fallimento di D.G.A. e D.G.M., in persona del curatore fall.re Dott. P.S.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. 28, presso lo studio dell’Avvocato Fabio Basili, rappresentato e difeso dall’Avvocato Roberto Iucci, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Delta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Boccherini n. 3, presso lo studio dell’Avvocato Federico De Angelis, rappresentata e difesa dall’Avvocato Roberto Fiorucci, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Fallimento di D.G.A. e D.G.M., in persona del curatore fall.re Dott. P.S.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. 28, presso lo studio dell’Avvocato Fabio Basili, rappresentato e difeso dall’Avvocato Roberto Iucci giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1432/2015 della Corte d’appello di Roma, depositata il 3/3/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/9/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1379/2011, accoglieva la domanda di revoca, L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2, proposta dal fallimento dei soci di fatto D.G.A. e D.G.M. nei confronti di Delta s.r.l. avente a oggetto il pagamento della somma di Euro 145.200.

Tale pagamento era stato effettuato – nell’ambito di un contratto di appalto in cui il consorzio Careca, aggiudicatario dei lavori commissionati dal Comune di Ancona, aveva affidato alla propria consorziata D.G. l’esecuzione degli stessi, in parte poi subappaltati a Delta s.r.l. – dalla stazione appaltante a diretto beneficio di Delta s.r.l., in virtù di una procura irrevocabile all’incasso rilasciata in favore di quest’ultima da Careca per la riscossione del credito vantato dal medesimo consorzio nei confronti dell’amministrazione municipale.

2. La Corte d’appello di Roma, valutato il contesto negoziale e normativo in cui si inseriva il pagamento in oggetto, riteneva invece che simili modalità di pagamento non integrassero un pagamento anormale e conseguentemente, con sentenza pubblicata in data 3 marzo 2015, in integrale riforma della statuizione impugnata rigettava la domanda di revoca proposta dal fallimento D.G. nei confronti di Delta s.r.l..

3. Per la cassazione di questa decisione ha proposto ricorso il fallimento dei soci di fatto D.G.A. e D.G.M. prospettando otto motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Delta s.r.l., la quale, a sua volta, ha proposto in via incidentale condizionata quattro motivi di ricorso.

Rispetto a questi ultimi il fallimento D.G. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2: la Corte d’appello, sostenendo che il carattere anormale del pagamento poteva essere rilevato a prescindere dal fatto che le modalità con cui lo stesso era avvenuto fossero o meno previste in contratto, ha erroneamente svalutato il regolamento negoziale, dovendosi al contrario apprezzare, allo scopo di verificare la normalità del pagamento, se il meccanismo triangolare e compensatorio tramite il quale il corrispettivo era stato versato al subappaltatore avesse copertura pattizia.

4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2: la Corte d’appello, ove avesse ravvisato l’esistenza di una clausola abilitativa del pagamento diretto, avrebbe comunque dovuto indagare quale fosse la comune intenzione delle parti nel prevedere una simile condizione ed escludere che la pattuizione fosse funzionale esclusivamente all’interesse del creditore a veder sottratto il proprio credito alla legge del concorso.

4.3 Il quinto motivo di ricorso assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 3-bis e L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2: la Corte d’appello ha escluso l’anormalità del pagamento in ragione dell’applicabilità alla fattispecie in esame della L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 3-bis, norma che, al contrario, non era applicabile, sia perché non vi era prova che il bando di gara avesse previsto la possibilità di un pagamento diretto ad opera della stazione appaltante, sia perché comunque il pagamento era avvenuto tramite un meccanismo negoziale diverso e incompatibile con tale disciplina, costituito dal rilascio di una procura irrevocabile all’incasso.

4.4 Il sesto motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c., L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 3-bis e L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2: la Corte d’appello ha presunto l’esistenza di una clausola abilitativa del pagamento diretto all’interno del bando di gara, ritenendo di conseguenza normale l’esborso ricevuto da Delta s.r.l., sulla base di un unico elemento indiziario, costituito dall’esistenza stessa del pagamento indiretto, che risulta privo dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.

4.5 Con il settimo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 3-bis, L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, artt. 116 e 132 c.p.c.: la Corte d’appello, nel ritenere che in ogni caso le modalità di pagamento in concreto seguite per il soddisfacimento di Delta s.r.l. non fossero connotate da anormalità rispetto al complessivo ambito normativo, ha erroneamente valorizzato un astratto contesto di legge, allargandone la portata al di là del suo ristretto ambito di applicazione, piuttosto che porre attenzione allo specifico regolamento negoziale in essere fra le parti, giacché la generale tipizzazione di una particolare modalità di estinzione dell’obbligazione non vale a rendere uno specifico strumento di pagamento sempre esentato da revocatoria.

4.6. L’ottavo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67 e L. n. 109 del 1994, art. 13, comma 2: la Corte d’appello, richiamando la responsabilità solidale del consorzio aggiudicatario e della consorziata affidataria previsto dalla L. n. 109 del 1994, art. 13, comma 2, ha escluso che il rilascio di una procura irrevocabile all’incasso in favore di Delta s.r.l. costituisse criticità meritevole di essere valutata come indice di anormalità.

Questo assunto – sostiene la ricorrente – non sarebbe condivisibile, sia perché la responsabilità solidale e sussidiaria del consorzio aggiudicatario Careca non escludeva la terzietà del medesimo rispetto al rapporto negoziale di subappalto, sia perché il pagamento diretto di Delta s.r.l. non era avvenuto azionando la responsabilità sussidiaria di Careca.

5. I motivi, da esaminare congiuntamente, risultano l’uno (il secondo) infondato, gli altri inammissibili.

5.1 La Corte di merito, una volta precisato che doveva considerarsi anormale il pagamento che fosse stato attuato attraverso modalità non usuali secondo la prassi del consueto svolgimento del rapporto, ha ritenuto che il Tribunale non avesse valutato adeguatamente il contesto negoziale e normativo in cui si inseriva il pagamento in discorso.

Occorreva invece considerare – a parere dei giudici distrettuali – il panorama normativo regolante l’affidamento in subappalto a terzi di lavori ottenuti dal consorzio aggiudicatario e affidati ad una consorziata, che prevedeva in linea generale sia una diretta responsabilità del consorzio aggiudicatario e della consorziata affidataria dei lavori verso subappaltatori e fornitori (L. n. 109 del 1994, art. 13, comma 2), sia la possibilità di pagamento diretto dei lavori al subappaltatore da parte della stazione appaltante (L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 3-bis).

Alla luce di questa “peculiare disciplina del subappalto nell’ambito delle opere pubbliche” occorreva “rivalutare se le modalità di pagamento nella specie seguita integr(assero) un pagamento anormale come ritenuto dal primo giudice. E ciò a prescindere dall’essere o meno prevista in contratto tale modalità di pagamento” (pag. 7).

Questa irrilevanza dipendeva dal fatto – ha spiegato subito dopo la Corte di merito (pag. 8) – che il pagamento presumibilmente era avvenuto in esecuzione di una specifica previsione contrattuale e, “ad ogni modo”, non esulava dalla prassi e dagli usi commerciali seguiti nello specifico ambito in cui esso era avvenuto, dove il consorzio Careca aveva rilasciato analoghe procure all’incasso a favore di altri subappaltatori e fornitori.

Si tratta di una pluralità di ragioni (l’una riferita al contenuto del contratto di appalto, l’altra concernente le modalità di svolgimento del medesimo rapporto) che, pur prendendo le mosse da una generale ricognizione del panorama normativo regolante il rapporto, si pongono come distinte ed autonome e risultano di per sé capaci, giuridicamente e logicamente, di giustificare la decisione adottata.

5.2 La L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, considera gli atti non normali nella prassi commerciale come sintomatici del dissesto del debitore poi fallito e capaci di giustificare la presunzione iuris tantum che l’altro contraente sia in grado di trarne la conoscenza dello stato di insolvenza al momento della conclusione del contratto, con la conseguenza che su tale contraente grava l’onere di fornire la prova contraria (Cass. 9578/2000).

Ove poi le parti, nell’ambito di un rapporto di durata, pattuiscano in origine, in vista dell’evoluzione del rapporto, specifiche modalità di pagamento, il giudice non deve fare riferimento, nel valutare il carattere anomalo dei singoli pagamenti avvenuti nel corso del rapporto, alla generale prassi commerciale, ma, se esistenti, alle regole generali dello specifico contratto di durata e alle modalità di pagamento seguite nel caso concreto dalle parti, in quanto soltanto queste circostanze sono idonee ad attestare l’eventuale carattere consueto del pagamento e consentono, di conseguenza, di apprezzare se l’accipiens fosse in grado di rendersi conto che il ricorso a forme di adempimento diverse da quelle pattuite e fino ad allora seguite fosse sintomatico del dissesto del debitore poi fallito (Cass. 14002/2018).

5.3 Proprio al fine di delineare la prassi commerciale nel cui ambito il pagamento era stato realizzato la Corte d’appello ha inteso sottolineare come il contesto normativo regolante i complessi rapporti esistenti fra stazione appaltante, consorzio aggiudicatario, consorziata affidataria dei lavori e subappaltatore di parte di essi prevedesse la possibilità di un pagamento diretto da parte del committente in favore del subappaltatore e una responsabilità solidale tanto del consorzio aggiudicatario quanto della consorziata affidataria nei confronti del medesimo.

Una simile indagine non era quindi volta ad affermare la diretta applicabilità al caso di specie della L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 3-bis e L. n. 109 del 1994, art. 13, comma 2, bensì a delineare le caratteristiche del contesto normativo del settore commerciale di riferimento, al fine di dimostrare come la peculiare modalità con cui il versamento era stato effettuato (tramite il rilascio di una procura irrevocabile all’incasso da parte del consorzio aggiudicatario in favore del subappaltatore al fine di innescare quello che il primo giudice ha definito un meccanismo triangolare e compensativo) trovava un’assonanza (in termini di pagamento diretto in favore del subappaltatore e di corresponsabilità del consorzio aggiudicatario) nella prassi generale del settore in cui l’esborso era avvenuto e nella disciplina che lo regolava.

Il quinto motivo di ricorso non coglie una simile ratio decidendi e muove dall’erroneo presupposto che la Corte di merito abbia inteso affermare la diretta applicabilità alla fattispecie in esame della L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 3-bis, piuttosto che indagare la generale prassi del settore.

Ne discende l’inammissibilità della doglianza, dato che il ricorso per cassazione deve necessariamente tenere a parametro e contestare in maniera specifica la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 19989/2017).

Analogo vizio affligge l’ottavo motivo di ricorso, poiché le considerazioni della Corte distrettuale in tema di diretta responsabilità solidale del consorzio aggiudicatario sono state effettuate a raffigurazione del generale contesto normativo di riferimento e non allo scopo di affermare una diretta applicabilità al caso di specie.

5.4 Il sesto motivo di ricorso è inammissibile.

In tesi di parte ricorrente il pagamento diretto, che secondo la Corte di merito era convenzionalmente previsto, doveva considerarsi illegittimo, non risultando lo stesso previsto nel bando di gara, e indimostrato, emergendo a riscontro di esso un unico elemento indiziario, costituito dalla “esistenza stessa del pagamento” (pag. 32).

Il primo tema posto dal ricorrente è irrilevante, dato che ai fini dell’accoglimento della revocatoria occorreva accertare non se la previsione contrattuale in base al quale l’atto era stato compiuto fosse o meno legittima, ma se il pagamento potesse o meno essere considerato normale e costituire, di conseguenza, un indice sintomatico del dissesto del debitore.

Il secondo profilo di contestazione non risulta invece coerente con le valutazioni della Corte di merito, che ha inteso valorizzare non la “esistenza stessa del pagamento indiretto” (pag. 32 del ricorso), bensì “l’effettiva esecuzione di pagamenti diretti da parte della stazione appaltante a subappaltatori” (pag. 8 della sentenza impugnata).

Dunque, non l’esecuzione del pagamento in sé, ma il fatto che altri pagamenti diretti oltre a quello in contestazione fossero avvenuti nell’ambito della medesima commessa in favore di differenti subappaltatori ha indotto la Corte d’appello a presumere che l’atto revocando fosse avvenuto in esecuzione di una specifica previsione contrattuale.

Sotto questo aspetto la critica manca di riferibilità alla decisione impugnata, non risulta specificamente attinente al decisum della sentenza impugnata e, come tale, è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con la conseguente sua inammissibilità (Cass. 20910/2017, Cass. 13735/2020).

5.5 Il secondo motivo di ricorso non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di precisare che, al fine di escludere che l’estinzione di un’obbligazione da parte del debitore sia avvenuta mediante un atto costituente un mezzo anormale di pagamento, non è sufficiente accertare che questa possibilità sia stata prevista dalle parti all’atto della stipulazione del contratto, ma bisogna considerare anche la funzione della clausola contrattuale, e cioè verificare, in base al comportamento delle parti anche successivo alla stipulazione, se una simile pattuizione sia stata da esse voluta a tutela dell’interesse del debitore, che non può normalmente liberarsi se non effettuando il pagamento, ovvero di un apprezzabile interesse del creditore, indipendente dal soddisfacimento del credito vantato, dovendo altrimenti ritenersi che essa costituisca uno strumento contrattuale preordinato ad assicurare al creditore la possibilità di sottrarsi alla legge del concorso (Cass. 11850/2007).

Il che, tuttavia, corrisponde al contenuto dell’indagine compiuta dalla Corte di merito, la quale, nel ricostruire il contesto normativo e negoziale in cui il pagamento era avvenuto attraverso considerazioni che passano dal piano generale normativo a quello particolare negoziale e registrano la loro coincidenza, ha espressamente dato conto che in tale contesto il pagamento diretto dal committente al subappaltatore era funzionale non solo a una “maggiore tutela del contraente debole, vale a dire il subappaltatore, ma soprattutto della stazione appaltante al fine di garantire maggiore certezza e speditezza dello svolgimento del rapporto contrattuale” (pag. 7).

A giudizio della Corte di merito esisteva quindi, nel contesto negoziale caratterizzato da una pluralità di contratti fra loro collegati, un peculiare interesse dei soggetti in apice e in coda nella concatenazione dell’appalto alla realizzazione di una simile forma di pagamento.

5.6 Ne discende anche l’inammissibilità del primo e del settimo mezzo, volti a contestare la seconda ratio decidendi offerta dalla Corte distrettuale (vale a dire le considerazioni in merito al fatto che, “ad ogni modo”, il rilascio della procura all’incasso era coerente con una prassi seguita dal consorzio Careca nei confronti di subappaltatori e fornitori).

In vero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).

6.1 Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perché la Corte di merito ha omesso di effettuare un’indagine funzionale ad appurare se la clausola contrattuale che prevedeva il pagamento diretto in favore di Delta s.r.l. tutelasse esclusivamente l’interesse del creditore a vedere sottratto il proprio credito alla legge del concorso.

6.2 Il quarto motivo lamenta, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la Corte d’appello abbia “completamente omesso ogni accertamento in materia di scientia decoctionis”, quando risultava provata la conoscenza diretta da parte di Delta s.r.l. e degli altri subappaltatori dello stato di insolvenza della D.G..

7. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione del coincidente vizio che li accomuna, sono inammissibili.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel suo attuale testo, riguarda un vizio specifico concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o a una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 14802/2017, Cass. 21152/2014).

Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione di questioni difensive rilevanti ai fini del decidere, come quelle di cui il ricorrente lamenta l’omesso vaglio.

8. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso principale deve essere respinto.

Rimane di conseguenza assorbito il ricorso incidentale proposto dal controricorrente, espressamente condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472