LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7203/2013 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Equitalia Nord Spa;
– intimata –
e contro
Grosso Mat Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Vallisneri 11, presso lo studio dell’avvocato Pacifici Paolo che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Amore Arturo, giusta procura a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 16/2012 della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, depositata il 12/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2021 dal consigliere Dott. LEUZZI SALVATORE, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Basile Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento;
udito per il ricorrente l’avvocato Peluso Alfonso che ha chiesto l’accoglimento.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate di Torino notificava alla Grosso Mat s.r.l. una cartella di pagamento, mediante la quale, con riferimento all’anno di imposta 2000, irrogava la sanzione amministrativa di Euro 24.258,48 per tardivo versamento dell’IVA.
La CTP di Torino accoglieva il ricorso della contribuente. L’appello dell’Ufficio veniva respinto dalla CTR del Piemonte.
La Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza d’appello, accogliendo il motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, teso a rimarcare l’inammissibilità della doglianza relativa alla mancanza di motivazione della cartella, invero tardivamente sollevata con memoria successiva all’originario ricorso.
Il giudizio veniva riassunto dalla contribuente, che insisteva per l’annullamento della cartella di pagamento, in ragione del difetto di prova della pretesa fiscale, della operatività del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 e dell’applicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3.
L’Agenzia concludeva nel senso dell’inammissibilità e, in subordine, infondatezza delle deduzioni della contribuente.
La CTR rigettava nuovamente l’appello dell’Ufficio.
L’Agenzia ha affidato il proprio ricorso per cassazione a cinque motivi. La contribuente ha resistito con controricorso, depositando, altresì, successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia contesta la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell’art. 9 e la falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis per avere la CTR ritenuto erroneamente applicabile quest’ultima norma ad una fattispecie di ritardato e non di omesso versamento dell’IVA e per aver incongruamente esteso alla sanzione oggetto di causa gli effetti del condono.
Con il secondo motivo l’Agenzia contesta la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e con l’art. 63, comma 4, per essere incorsa la CTR in un vizio di ultrapetizione, occupandosi del profilo dell’entità della sanzione, invero mai posta in discussione in precedenza.
Con il terzo motivo l’Agenzia contesta, subordinatamente al mancato accoglimento del secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 per avere la CTR erroneamente applicato alla fattispecie le disposizioni normative in punto di ravvedimento operoso.
Con il quarto motivo l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo la violazione dell’art. 384 c.p.c. in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 4, per avere la CTR trascurato la statuizione della Corte di Cassazione in punto di novità della doglianza relativa alla mancanza di motivazione della sentenza, diffusamente soffermandosi sul profilo della carenza di prova della pretesa tributaria.
Con il quinto motivo l’Agenzia lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’ipotesi di mancato accoglimento del quarto motivo, la violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, e del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, artt. 1 e 6 in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c., per avere la CTR erroneamente reputato immotivata e incerta la pretesa tributaria veicolata dalla cartella di pagamento.
E’ fondato e va accolto il primo motivo di ricorso.
Innanzitutto, in tema di condono fiscale, le misure con le quali lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione dell’IVA devono ritenersi incompatibili, anche rispetto alle sanzioni, con la disciplina comunitaria per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto Europeo: ne deriva che deve essere disapplicato la L. n. 289 del 2002, art. 9 bische consente la definizione dei rapporti fiscali escludendo le sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell’IVA (Cass. n. 27822 del 2018). Questa Corte ha soggiunto che “In tema di condono fiscale, va disapplicato – perché in contrasto con la sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06 della Corte di Giustizia, avuto riguardo agli artt. 2 e 22 della cd. Sesta Direttiva IVA e 10 Trattato CE – la L. n. 289 del 2002, art. 9 nella parte in cui consente al contribuente, che abbia omesso di presentare le dichiarazioni IVA negli esercizi d’imposta coinvolti dal condono, di fruire per questa imposta della definizione agevolata con conseguente riespansione dei poteri di accertamento dell’Ufficio” (Cass. n. 11589 del 2021). Ed inoltre, questa Corte ha statuito che la L. n. 289 del 2002, art. 9-bis nella parte in cui consente di definire una controversia con l’Amministrazione finanziaria evitando il pagamento delle sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell’IVA, deve essere disapplicato a prescindere da specifiche deduzioni di parte e senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali (quale, nella specie, il carattere “chiuso” del giudizio di cassazione), essendo in contrasto con gli obblighi previsti dagli artt. 2 e 22 della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’IVA, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06, che ascrive a dette norme comunitarie portata generale, poiché anche tale forma di condono cd. clemenziale, come le ipotesi di condono premiale previste dalla stessa L. n. 289 del 2002, artt. 7 ed 8 è idonea a pregiudicare in modo significativo il funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto (Cass. n. 19661 del 2018; Cass. n. 20435 del 2014).
E’ inammissibile il secondo motivo di ricorso.
La censura investe, sotto l’aspetto dell’ultrapetizione, il profilo dell’entità della sanzione, mai sollevato in precedenza. La novità della questione implica l’inammissibilità del motivo che la veicola. Questa Corte ha osservato che “Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 28480 del 2005). Questa Corte ha soggiunto che “Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità” (Cass. n. 15596 del 2018).
Gli altri motivi restano assorbiti.
Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza va cassata e la causa decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente e la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021