Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.40684 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 29531 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– ricorrente –

contro

s.r.l. Edil CM Real Estate;

– intimata –

e nei confronti di:

s.p.a. Equitalia Sud, in persona del responsabile pro tempore del contenzioso esattoriale regionale Campania, rappresentato e difeso, giusta mandato speciale in calce al ricorso, dall’avv. Enrico Fronticelli, Gennaro Di Baldelli, col quale elettivamente si domicilia presso lo studio in Roma, alla via Regina Margherita, n. 234;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data6 giugno 2014, n. 5685/32/14;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2021, tenutasi con le modalità previste del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis;

lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale Alberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento sia del ricorso principale, sia di quello incidentale.

FATTI DI CAUSA

Emerge dalla sentenza impugnata che la s.r.l. Edil C.M. Real Estate è società beneficiaria di una scissione parziale, mediante assegnazione di una quota del patrimonio netto pari a Euro 836.803,00, della s.r.l. Edil CM.

La società ha quindi, appunto nella qualità di beneficiaria, ricevuto una cartella di pagamento scaturente dall’iscrizione a ruolo della somma di Euro 3,831.259,47, oggetto di tre avvisi di accertamento, impugnati senza successo, e che concerneva la società scissa.

La beneficiaria ha impugnato la cartella, anche per vizi propri, ottenendone dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’annullamento perché la richiesta di pagamento doveva essere indirizzata alla società scissa e, solo in caso di prova del mancato assolvimento degli obblighi da parte di questa, alla beneficiaria, assorbite le ulteriori questioni.

Quella regionale della Campania ha rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo ormai formatosi il giudicato, per omessa impugnazione da parte dell’agente della riscossione, in ordine alla nullità della cartella per vizi propri.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, che affida a due motivi, cui risponde con controricorso la sola Equitalia, la quale propone altresì ricorso incidentale adesivo articolato in un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Fondato è il primo motivo del ricorso principale, col quale l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 100,324 e 329 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 in quanto esclude che l’acquiescenza dell’agente per la riscossione alla sentenza di primo grado abbia determinato la formazione del giudicato, nonché del ricorso incidentale adesivo.

Nessun giudicato si è difatti prodotto sulle questioni concernenti i vizi propri della cartella, perché le questioni non sono state decise, ma sono state dichiarate assorbite in ragione dell’accoglimento della questione, logicamente prodromica, dell’asserita violazione del beneficium excussionis ritenuto spettante alla società scissa (in termini, tra varie, Cass. n. 13952/19, secondo cui sulle questioni non esaminate dal giudice d’appello perché ritenute assorbite dall’accoglimento di un motivo di gravame avente natura pregiudiziale non può formarsi alcun giudicato).

2.- L’accoglimento di questo motivo del ricorso principale determina l’assorbimento del secondo, concernente l’affermata carenza di legittimazione attiva dell’Agenzia delle entrate a impugnare il capo della sentenza concernente i vizi propri della cartella.

3.- La sentenza va per conseguenza cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, nonché il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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