LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15744/2014 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Mdl Trade Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cicerone N. 28 presso lo studio dell’avvocato Martielli Vito Antonio che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 205/2014 della COMM. TRIB. REG., PUGLIA, depositata il 24/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giacalone Giovanni che ha chiesto l’estinzione del giudizio.
FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla srl MDL Trade un avviso di rettifica della dichiarazione Iva dell’anno 2002 per operazioni ritenute inesistenti.
2. La CTP di Bari accoglieva il ricorso proposto dalla società avverso detto avviso.
3. La decisione veniva confermata dalla CTR della Puglia con la sentenza in epigrafe.
4. Per la cassazione di detta sentenza ricorreva l’Agenzia delle Entrate.
5. La società resisteva.
6. La stessa, il 29 maggio 2019, presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2019.
7. L’Agenzia delle Entrate, con memoria del 4 dicembre 2020, attestava che “l’istanza è risultata regolare e che la contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto”.
8. In ragione di quanto precede il giudizio deve essere dichiarato estinto.
9. Le spese del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021