LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10254/2020 R.G. proposto da:
S.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Rizzato, con domicilio, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 4947/19, depositata il 12 novembre 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021 dal Consigliere Mercolino Guido.
RILEVATO
che S.S., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 12 novembre 2019, con cui la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 12 luglio 2018 dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;
che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.
CONSIDERATO
che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);
che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), sostenendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, la sentenza impugnata ha omesso d’inquadrare la sua vicenda personale nella drammatica situazione socio-politica del suo Paese di origine, non avendo tenuto conto dell’impossibilità di ottenere un giusto processo ed un’adeguata tutela dalle autorità statali, in relazione alla condanna da lui paventata, nè della mancata adozione di riforme strutturali delle forze di polizia, degl’istituti di pena, dei servizi d’intelligence e dell’esercito, responsabili in passato di gravi violazione dei diritti umani;
che, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha inoltre omesso di valutare la situazione d’insicurezza ed instabilità tuttora esistente nel Gambia, alimentata dagli scontri a fuoco tra la popolazione civile, le forze di polizia e le truppe dell’ECOWAS presenti sul territorio nazionale;
che il motivo è inammissibile, sotto entrambi i profili prospettati;
che il rischio di subire una condanna all’ergastolo, a causa dell’impossibilità di ottenere adeguata tutela e dell’inaffidabilità del sistema giudiziario e penitenziario, non è infatti riconducibile alla fattispecie prevista dalla lettera c), ma a quella prevista dall’art. 14 cit., lett. b), configurandosi non già come minaccia alla vita o alla persona ricollegabile ad una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato, bensì come pericolo di sottoposizione ad un trattamento inumano o degradante;
che, in ogni caso, la Corte territoriale ha adeguatamente giustificato lo apprezzamento negativo espresso in ordine alla credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, avendo rilevato che, nonostante l’affermazione di aver mantenuto rapporti con i propri familiari rimasti in Patria, ai quali avrebbe potuto rivolgersi per ottenere copia di un’eventuale sentenza di condanna, quest’ultimo non l’aveva prodotta, ed avendo aggiunto che egli aveva omesso di precisare i motivi per cui il rimpatrio lo avrebbe esposto a pericolo, a distanza di anni dai fatti narrati;
che la predetta valutazione risulta conforme ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, il quale, nel consentire al giudice di considerare veritiere le dichiarazioni del richiedente anche nel caso in cui taluni aspetti delle stesse non siano suffragati da prove, esige che il richiedente, oltre ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda, abbia adeguatamente giustificato l’impossibilità di fornire significativi elementi di riscontro;
che il giudizio negativo in ordine alla credibilità soggettiva del richiedente, espresso in conformità dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e rimasto sostanzialmente incensurato, risulta di per sè sufficiente a dispensare il giudice dal compimento di approfondimenti officiosi in ordine alla situazione del Paese di origine, non trovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, il quale non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. tra le altre, Cass., Sez. II, 11/08/2020, n. 16925; Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 27/06/2018, n. 16925);
che, ai fini dell’esclusione della configurabilità di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato interno, la sentenza impugnata ha invece richiamato informazioni fornite da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, puntualmente indicate in motivazione, dalle quali ha desunto l’intervenuto miglioramento della situazione del Gambia, sia sotto il profilo dell’organizzazione politico-istituzionale che sotto quello del rispetto dei diritti umani;
che, nel censurare la predetta valutazione, il ricorrente invoca altre fonti d’informazione, attestanti la persistenza di violenze e scontri a fuoco che coinvolgono le forze di polizia ed il contingente di sicurezza inviato nel Paese dall’Economic Community of West African States, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione della violazione di legge, una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui è demandata in via esclusiva l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 13/ 01/2020, n. 331; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547; Cass., Sez. lav., 14/ 11/2013, n. 25608);
che il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021