Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40716 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1191/2016 R.G. proposto da:

T. Fantasie d’Arredo s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e L.R. pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Tortoriello, con domicilio eletto presso l’avv. Mirko Beriard, in Roma, Francesco Denza 52;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5273/17/15, depositata il 3 giugno 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RILEVATO

che:

– la ” T. Fantasie D’Arredo Srl in liquidazione” propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5273/17/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 30 giugno 2015, che, confermando quella di primo grado, ha respinto l’appello della contribuente: con il ricorso originario la contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007 ai fini Iva, Irap e Ires, con cui era stato rideterminato il maggior reddito di Euro 65.869,00, oltre interessi e sanzioni;

– l’avviso era conseguito ad un accertamento analitico-induttivo dell’amministrazione finanziaria che, ritenuti inattendibili i dati dichiarati dalla parte, aveva rideterminato il reddito alla luce della antieconomicità dell’azienda che, a fronte dei ricavi per Euro 251.244,00 aveva dichiarato un reddito d’impresa di Euro 2.119,00;

– osservava la CTR che: – era irrilevante la deduzione della contribuente circa la natura familiare dell’attività; – correttamente era stata inquadrata la società come di capitali, esercente attività all’ingrosso, come dalla medesima dichiarata; – parimenti irrilevante che la società, costituita nel 2005 fosse stata chiusa 5 anni dopo; – l’applicazione di coefficienti di ricarico molto bassi rispetto alla media del settore costituiva grave indizio di evasione e legittimava il ricorso al metodo analitico-induttivo;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria; – l’agenzia resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– con il motivo, la contribuente eccepisce l’: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – Mancato esame della documentazione delle risultanze probatorie acquisite agli atti del giudizio”, per non aver la CTR considerato che la contribuente aveva fornito la prova del carattere familiare dell’attività svolta, della durata inferiore a cinque anni, dell’età dei soci; questi dati evidenziavano che la messa in liquidazione era conseguita proprio alla antieconomicità dell’attività – i cui ultimi bilanci avevano presentato un esiguo attivo -, non ulteriormente incrementata;

– il mancato esame della documentazione prodotta costituiva vizio della motivazione;

– si ripropongono le doglianze proposte nella fase di merito relativamente:

a) all’attività svolta di vendita al dettaglio; b) alla veste solo formale di società di capitale; c) all’assenza di verifiche negli anni precedenti; d) alla necessità di una verifica sulle condizioni di esercizio dell’attività; e) alla erroneità e carenza della motivazione in relazione al maggior reddito accertato e alle percentuali utilizzate per il calcolo;

– la censura, come esattamente rilevato dalla controricorrente, è inammissibile in conseguenza della c.d. “doppia conforme”, in ragione delle pronunce dei due gradi di merito di analogo contenuto (art. 348 ter c.p.c., che limita il ricorso ai motivi di cui al citato art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), 4). Infatti, ai sensi del cd. Decreto Sviluppo, art. 54, comma 2 (D.L. n. 83 del 2012, come conv.), le regole sulla “doppia conforme”, si applicano “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (12 agosto 2012), ossia ai giudizi introdotti in grado di appello dal giorno 11 settembre 2012 in poi (v. Cass. n. 5528 del 2014, in motiv.; cfr. Cass. nn. 26860/2014, 5993/2016). Nella specie, il giudizio in grado di appello, che ha originato la sentenza impugnata col ricorso in esame, è stato introdotto nel 2014;

– non colgono nel segno le argomentazioni e le citazioni di giurisprudenza svolte nella memoria; la sentenza n. 29222/2019 è stata resa in un giudizio ordinario e si giustifica in relazione alla mancanza nel procedimento di una istruzione probatoria, laddove, nel rito tributario la prova è solo documentale; la sentenza n. 28174/2018 esprime un principio, non pacifico, relativo alla prova contraddittoria;

– nel caso in esame, la sentenza di primo grado, trascritta nella sentenza impugnata, e quella di appello si fondano sullo stesso percorso argomentativo, sicché trova applicazione il principio della doppia conforme;

– va comunque rilevato, per completezza argomentativa, che non è stata omessa dalla CTR l’attività istruttoria e valutativa delle prove addotte dal contribuente, semplicemente considerate in parte generiche e sfornite di prova, in parte inidonee a superare le opposte risultanze, derivanti, tra l’altro, dalle stesse dichiarazioni della parte;

– correttamente, infine, la CTR ha considerato che in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia che il contribuente non spieghi in alcun modo -nel caso specifico indicato nell’applicazione di percentuali di ricarico molto basse rispetto alla media del settore-, è legittimo inferire che il comportamento del contribuente sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie e si rende legittimo l’accertamento su base presuntiva (“Nel giudizio tributario, una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell’economia, incombe sul medesimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo – in difetto – pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54” (Sez. 5 -, Ordinanza n. 21128 del 22/07/2021, Rv. 661938 – 01);

– il ricorso va quindi respinto;

– le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 4.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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