Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40717 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. NOVIK ADET Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4974/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RASF Immobiliare s.r.l., in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Silvia Lina Zaira Brignano, presso la quale è elettivamente domiciliata in Acqui Terme, corso Italia 72;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 838/24/15, depositata il 15 settembre 2015, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2021 dal Consigliere Novik Adet Toni.

RILEVATO

che:

– L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 838/24/15 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 15 settembre 2015, che, confermando quella di primo grado, ha respinto l’appello dell’amministrazione: con il ricorso originario la Rasf Immobiliare Srl aveva impugnato l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006, emesso ai fini Iva, Irap e Ires, con cui era stato imputato un: a) maggior reddito per un totale di Euro 22.781,92, in esito alla valutazione delle rimanenze di magazzino costituite da materiali, utilizzati per lavori in diversi cantieri, riportanti valori uguali sia per le rimanenze iniziali che per le finali, b) occultamento di ricavi per Euro 93.055,88 in relazione alla vendita di un terreno per Euro 12.000 e di un immobile per Euro 58.000, oltre Iva;

– osservava la CTR che: ad a) la contribuente aveva dettagliato i lavori svolti, qualificabili come costi d’esercizio per manutenzione ordinaria, ad b) il mutuo rilasciato all’acquirente, di importo superiore al valore degli immobili, quale risultante da perizia disposta dall’istituto bancario, era comprensivo anche dei lavori di ristrutturazione da eseguirsi; elemento di supporto a questa valutazione, la CTR rinveniva nella valutazione compiuta dall’agenzia delle entrate che, ai fini dell’imposta di registro, aveva ritenuto congrui i valori dichiarati;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– la contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, l’agenzia eccepisce la: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (art. 360 c.p.c., n. 4)”: si contesta che la sentenza impugnata sarebbe “sorretta da motivazione meramente apparente, non rispondendo, pur sinteticamente, alle osservazioni e puntuali repliche avanzate dall’Agenzia nel proprio atto di appello”, sia nell’aver ritenuto che i costi sostenuti dalla società fossero da attribuire a manutenzione ordinaria anziché ad incremento delle rimanenze, sia quanto al valore degli immobili ceduti;

– la censura è infondata;

– la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata);

– pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale consistente nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, mentre tale vizio resta escluso con riguardo alla valutazione delle circostanze in senso difforme da quello preteso dalla parte (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. Sez. U, 21 dicembre 2009, n. 26825);

– nel caso in esame, la sentenza non merita censura perché la CTR, con giudizio di fatto non censurabile in questa sede, dopo aver, relativamente ai costi sostenuti, dato atto che la contribuente aveva “esposto dettagliatamente i lavori svolti”, riportati nell’esposizione in “Fatto”, ha ritenuto che fossero state poste in essere opere di manutenzione ordinaria; quanto al valore degli immobili venduti, essa ha preso in esame la perizia eseguita dalla Banca erogatrice del mutuo al compratore e, in base ai tempi di erogazione, ha concluso che l’importo del mutuo comprendesse anche lavori di ristrutturazione ancora da compiere; si può dunque affermare che la motivazione della sentenza medesima superi la soglia del c.d. “minimo costituzionale”;

– con il secondo motivo, si eccepisce la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c. c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, per non aver la CTR valutato gli elementi di prova forniti dall’ufficio (perizia redatta dalla Banca che indicava in Euro 91.000,00 il valore attuale dell’immobile; il valore risultante dall’applicazione delle quotazioni OMI), nonché per aver utilizzato il valore definito ai fini dell’imposta di registro;

– la censura è inammissibile;

– la CTR ha compiuto la sua valutazione in base alle prove introdotte nel giudizio, non potendosi sicuramente ritenere integrata una inversione dell’onere della prova per aver la CTR ritenuto idonea quella fornita dalla contribuente (v. Cass. n. 26769 del 23/10/2018); in effetti, in luogo di un problema interpretativo, consistente nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge evocate dall’ufficio (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 – art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54), con il motivo in esame si allega un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (ex plurimis: Cass. sez. 1, 13/10/2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. sez. 4, 11/01/2016, n. 195, Rv. 638425-01; Cass. sez. 5, 30/12/2015, n. 26110, Rv. 638171-01); il motivo, quindi, sotto l’aspetto della violazione di legge introduce surrettiziamente una lettura alternativa delle risultanze di causa, rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, in assenza di qualsivoglia censura dei criteri ermeneutici asseritamene violati o di specifica indicazione di un preciso error in iudicando;

– il ricorso va quindi respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 4.500, oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfettario 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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