LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. NOVIK ADET Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9403/2016 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.C., rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Amodio e Angelo Scala, elettivamente domiciliato, presso lo studio dell’avvocato Alessandra La Via in Roma, via G. Avezzana 51;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 9107, depositata il 19 ottobre 2015, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2021 dal Consigliere Novik Adet Toni.
RILEVATO
che:
– L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 9107 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, depositata il 19 ottobre 2015, che, in riforma di quella di primo grado, ha accolto l’appello di A.C.: con il ricorso originario questi, imprenditore edile individuale, aveva impugnato l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005, emesso ai fini Iva, Irap e Irpef, con cui era stato recuperato a tassazione un maggior imponibile di Euro 520.014,00, a fronte di un reddito d’impresa dichiarato di Euro 16.602,00; il maggior accertamento derivava dalla vendita di due immobili fatta dalla “Impresa Costruzioni A.C.” ad A.C., persona fisica;
– osservava la CTR che: – dalla lettura dell’atto impositivo non si comprendeva quali fossero stati i dati in base ai quali desumere il maggior valore del compendio immobiliare; – in proposito, non erano utilizzabili i dati desunti dalle quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), in quanto essi assumevano unicamente il valore di elemento indiziario di evasione necessitanti di ulteriori supporti probatori; – nel caso di specie, l’agenzia non aveva fornito elementi ulteriori a supportare l’asserita incongruità del valore dichiarato, non avendo provveduto ad offrire elementi di comparazione o idonea documentazione; – al contrario, l’assenza di intento speculativo derivava dalla circostanza che i beni erano stati donati alle figlie e da queste rivenduti dopo “notevole lasso temporale”;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo;
– il contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– con il motivo, l’agenzia eccepisce la: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 85, comma 2 e art. 9, comma 3, nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: si contesta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l’azione accertatrice dell’ufficio fosse fondata esclusivamente sul riferimento ai valori OMI, laddove al contrario questi erano stati utilizzati, nel valore minimo, unicamente per la determinazione del valore normale dei beni ceduti, ed erano stati corroborati da altri dati, ovverosia: – perizia giurata prodotta dal contribuente che aveva valutato in Euro 705.450,00 il valore totale dei cespiti, superiore a quello dichiarato, ma inferiore a quello accertato; – la proposta di adesione del contribuente, portante una differenza dei ricavi pari ad Euro 129.311,00; – la successiva rivendita da parte di una figlia nel 2009 di un immobile per un valore di Euro 172.000, laddove il complesso dei beni donati alla medesima, composta da tre appartamenti con relativi box di pertinenza, era stata indicato in Euro 183.000;
– la censura è fondata per le ragioni che seguono;
– escluso di poter attribuire valore alla proposta di adesione del contribuente, atteso che in caso di mancata adesione, contribuente e Amministrazione finanziaria semplicemente non hanno concordato nella determinazione della pretesa tributaria alla luce dei complessivi elementi emersi nel contraddittorio, si osserva che questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo – stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea – ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi introdotta dall’art. 35 cit., così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass., sent. n. 9474/2017; n. 26487/2016; n. 24054/2014; da ultimo cfr. anche ord. n. 11439/2018);
– tuttavia, nel caso in esame, come si ricava dalla lettura dell’accertamento riportato nel controricorso, il reale valore dei beni non è stato ricavato dal mero scostamento dei valori, essendo stati i detti valori, una volta accertata l’incongruenza, utilizzati solo per ricostruire attendibilmente quelli della cessione;
– infatti, la CTR non ha tenuto conto che l’Ufficio, nell’atto impositivo e nelle difese del giudizio, nel pieno contraddittorio delle parti, aveva messo in evidenza ulteriori elementi, come si è avuto cura di trascrivere in narrativa, a fondamento dell’ipotizzato scostamento, e cioè la perizia di parte e la successiva vendita di un immobile (che l’Ufficio afferma essere stata allegata all’accertamento), riportanti importi nettamente superiori rispetto al valore del dichiarato;
– ebbene, esclusa la dignità di presunzione legale dei valori OMI, spettava alla Commissione regionale una valutazione del materiale indiziario allegato dall’Agenzia, al fine di verificare se esso potesse assurgere a prova presuntiva per la convergenza di presunzioni semplici, gravi precise e concordanti, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), dovendosi precisare che, ai fini degli accertamenti tributari, non è necessario che gli elementi assunti a fonte di presunzioni siano plurimi, benché l’art. 2729 c.c., comma 1, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3 e art. 39, comma 4, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, si esprimano al plurale, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un unico elemento, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell’ambito del processo logico, non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia sorretto da una adeguata motivazione che sia immune da contraddittorietà (Cass. n. 17574 del 29/7/2009; Cass. n. 656 del 15/1/2014; Cass. n. 2155 del 25/1/2019);
– la sentenza va pertanto cassata e il processo rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che dovrà decidere tenendo conto di tutte le presunzioni semplici allegate dall’Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in altra composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021