Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40719 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10574/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Euroappalti S.r.l., in persona del L.R. pro tempore, D.S.C.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 10.656/15, depositata il 27 novembre 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RILEVATO

che:

– L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 10.656/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, depositata il 27 novembre 2015, che, in riforma di quella di primo grado, ha accolto l’appello della Euroappalti S.r.l., contestualmente rigettando quello incidentale dell’ufficio: con il ricorso originario la società contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008, emesso ai fini Iva, Irap e Ires, con cui era stato recuperato a tassazione un maggior imponibile di Euro 302.309,00; il maggior accertamento derivava dall’esame delle movimentazioni finanziarie di conto corrente bancario ritenute ingiustificate e/o non documentate;

– il giudice di primo grado, annullando alcune riprese, aveva determinato in complessivi Euro 174.000,00 gli importi da recuperare a tassazione;

– osservava la CTR che l’ufficio aveva illegittimamente utilizzato ai fini delle indagini bancarie nei confronti della società l’autorizzazione rilasciata per compiere indagini finanziarie nei confronti di D.S.C., sottoposto ad autonomo accertamento per la dichiarazione dei redditi Modello Unico 2009, a nulla rilevando che egli fosse anche legale rappresentante e socio della Euroappalti; concludeva che la mancanza di una specifica autorizzazione nei confronti della società determinava la nullità dell’accertamento; dichiarava assorbite le ulteriori censure;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– la contribuente è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

– con il motivo, l’agenzia eccepisce la: “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 7, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5, comma 2”: si contesta l’applicabilità nel caso di specie della norma tributaria che richiede la preventiva autorizzazione per l’espletamento di indagini bancarie, sia per la mancanza di un pregiudizio concreto per il contribuente, sia perché l’atto aveva valenza meramente interna; comunque, osserva, che non era stata compiuta nessuna indagine bancaria, in quanto l’ufficio, avendo nel corso di un autonomo accertamento in relazione alla dichiarazione dei redditi modello 2009, accertato che D.S.C. aveva effettuato operazioni di versamento e prelevamento sui conti correnti della società, aveva invitato la società a fornire chiarimenti in ordine a queste movimentazioni bancarie: il legale rappresentante della contribuente, presentatosi in ufficio, aveva giustificato le movimentazioni bancarie riportate in un file che consegnava, da cui l’ufficio aveva estrapolato quelle ritenute prive di giustificazione e/o documentazione;

– la censura è fondata per le ragioni che seguono;

– pur svolgendo argomentazioni non perspicue, il ricorso coglie nel vero quando rileva che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, nel caso in esame non fosse necessaria l’autorizzazione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51;

– premesso che in tema di accertamento delle imposte sui redditi e di Iva, in base alle norme richiamate, l’espletamento di indagini bancarie richiede la preventiva autorizzazione della Direzione Generale dell’Agenzia delle entrate, cui compete di valutarne l’opportunità e la necessità, soltanto nel caso in cui sia necessario accedere presso banche ed istituti di credito o finanziari per acquisire documentazione bancaria comunque riferibile al contribuente, rileva il Collegio che la esibizione spontanea di documentazione bancaria inerente l’attività sociale da parte del contribuente – che non ha mai contestato in giudizio l’autenticità e il contenuto dei documenti in questione -, quale risultante dai verbali indicati alla pagina 7 del ricorso, esula del tutto dalla fattispecie sopra individuata;

– la diversità delle fattispecie procedimentali non consente commistioni, dovendo distinguersi nettamente i presupposti autorizzativi per la richiesta di trasmissione di dati, documenti ed informazioni rivolta dall’Ufficio finanziario alle banche, nonché per l’accesso e la ispezione da eseguire presso le sedi delle banche, istituti di credito od altri operatori finanziari, dalla acquisizione di tale documentazione per mano dello stesso contribuente;

– la sentenza va pertanto cassata e il processo rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, in altra composizione, dovrà decidere anche sui motivi assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in altra composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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