LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12167/2020R.G. proposto da:
S.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Migliaccio, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5245/19, depositata il 30 ottobre 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021 dal Consigliere Mercolino Guido.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che S.M., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 30 ottobre 2019, con cui la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 23 agosto 2018 dal Tribunale di Napoli, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;
che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.
Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);
che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, sostenendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della situazione di vulnerabilità collegata alla condizione di minorenne non accompagnato in cui egli si trovava all’epoca dell’espatrio, della situazione oggettiva di compressione dei diritti fondamentali esistente nel suo Paese di origine e dei disagi affrontati nel corso del soggiorno di un anno in Libia prima dell’arrivo in Italia;
che la Corte territoriale ha inoltre omesso di procedere alla valutazione comparativa del livello d’integrazione sociale da lui raggiunto in Italia e della situazione in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, essendosi limitata ad evidenziare il contrasto tra l’asserita conoscenza della lingua italiana e la richiesta di rimessione in termini da lui proposta ai fini dell’impugnazione della decisione della Commissione territoriale, motivata dall’ignoranza della medesima lingua, senza tener conto del tempo trascorso al momento della proposizione dell’appello, dell’istanza di audizione personale e delle richieste istruttorie da lui avanzate;
che il motivo è infondato, sotto tutti i profili prospettati;
che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la sentenza impugnata ha infatti proceduto sia alla valutazione della situazione oggettiva esistente nel Paese di origine del ricorrente che al raffronto tra lo stato in cui quest’ultimo versava prima dell’espatrio con il livello d’integrazione da lui raggiunto in Italia, richiamando per un verso informazioni fornite da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, da cui emergeva il superamento della situazione d’insicurezza generalizzata e di grave violazione dei diritti fondamentali già esistente in Gambia, escludendo per altro verso la configurabilità di una condizione di vulnerabilità personale, in relazione allo stato di povertà cui il ricorrente verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, e ritenendo infine indimostrato anche l’apprendimento della lingua italiana da parte del ricorrente ed il reperimento di una stabile occupazione nel nostro Paese;
che tale apprezzamento si pone complessivamente in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di protezione umanitaria, secondo cui l’applicazione di tale misura richiede una valutazione individuale, da condursi caso per caso, del livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunto dal richiedente in Italia, comparato alla situazione personale in cui versava prima dell’abbandono del Paese di origine ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare una privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, in misura tale da comprimerne il contenuto oltre il limite rappresentato dal nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass., Sez. Un. 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. I, 30/03/ 2020, n. 7599; 23/02/2018, n. 4455);
che, nell’ambito della predetta valutazione, la situazione generale del Paese di origine può assumere d’altronde rilievo esclusivamente in relazione alla sua incidenza sulla vita privata e familiare del richiedente, quale riflesso di una condizione di vulnerabilità personale da lui vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in caso di rimpatrio, prendendosi altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il paradigma normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (cfr. Cass., Sez. I, 3/04/ 2019, n. 9304; Cass., Sez. VI, 7/02/2019, n. 3681);
che correttamente la sentenza impugnata ha omesso di tener conto della minore età del ricorrente all’epoca dell’abbandono del Paese di origine e dell’assenza di un accompagnatore maggiorenne, configurandosi lo stato di minorenne non accompagnato come una condizione dell’azione, la cui sussistenza dev’essere valutata in riferimento al momento della decisione, e risultando pacifico che a quella data il ricorrente aveva ormai raggiunto la maggiore età, con il conseguente venir meno dell’esigenza di più intensa protezione connessa alla predetta condizione (cfr. Cass., Sez. II, 13/08/ 2020, n. 17115);
che nessun rilievo possono assumere, ai fini della valutazione in ordine alla condizione di vulnerabilità personale del ricorrente, neppure i disagi da lui sopportati durante l’anno trascorso in Libia, non trattandosi del suo Paese di origine, verso il quale dev’essere disposto il rimpatrio, ma di uno dei Paesi in cui egli è transitato prima di giungere in Italia, e non essendo stata d’altronde precisata la natura e la gravità delle esperienze da lui affrontate in quel Paese, che per il loro forte grado di traumaticità, da valutarsi anche in rapporto alla sua giovane età ed alla durata del soggiorno, risultino eventualmente idonee a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass., Sez. I, 3/07/2020, n. 13758; 2/07/2020, n. 13565; 15/05/ 2019, n. 13096);
che nel censurare l’apprezzamento relativo al livello d’integrazione da lui raggiunto in Italia, il ricorrente non è in grado d’indicare elementi di fatto trascurati dalla sentenza impugnata ed idonei ad orientare in senso diverso la decisione, ma si limita ad insistere sulla richiesta di audizione personale avanzata nel giudizio di appello e sulle istanze istruttorie formulate, senza neppure precisare l’oggetto di queste ultime o la natura dei chiarimenti che intendeva fornire, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso la deduzione del vizio di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, nonchè la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, a seguito della sostituzione del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8/10/2014, n. 21257);
che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021