LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 1588 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:
C.G., in qualità di socio della CE.BA s.n.c., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Giuseppe Laudante, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Mariagrazia Affatato, in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 297;
– ricorrente –
contro
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
nonché
Comune di Maddaloni, in persona del sindaco p.t.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5525/15/15, depositata in data 9 giugno 2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
che:
– con sentenza n. 5525/15/15, depositata in data 9 giugno 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da C.G., in qualità di socia della CE.BA s.n.c., nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e del Comune di Maddaloni avverso la sentenza n. 3371/03/14 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso la cartella di pagamento n. ***** emessa, per l’anno di imposta 2002, ai fini Tarsu;
– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che le censure erano infondate atteso che- come correttamente osservato dal giudice di primo grado- era impossibile individuare con certezza l’atto che la C. aveva inteso impugnare, avendo quest’ultima indicato nel ricorso di primo grado la cartella ***** di Euro 640,00 per la Tarsu 2005 e depositato, quale atto impugnato, la cartella ***** per l’importo di Euro 1.217,24;
-avverso la sentenza della CTR, C.G., in qualità di socia della CE.BA, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; rimangono intimati la società concessionaria e il Comune di Maddaloni;
– la ricorrente ha depositato delibera di ammissione al patrocino a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 124;
– il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR, nel dichiarare inammissibile l’appello, riportandosi per relationem alla sentenza di primo grado, omesso di pronunciare sul motivo di gravame concernente la asserita discrepanza tra l’atto impugnato e la cartella depositata, avendo la contribuente ottemperato agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2; peraltro, ad avviso della ricorrente, “solo per meri errori di valutazione”, il giudice di appello avrebbe dichiarato inammissibile l’appello;
– il motivo è inammissibile in quanto – oltre a non avere la ricorrente riprodotto, in punto di autosufficienza, nelle parti rilevanti, gli atti difensivi dei gradi di merito – da un lato, non coglie il decisum avendo la CTR rigettato il gravame ritenendo infondate le censure della contribuente proprio sul rilievo assorbente della rilevata incertezza in ordine all’atto impugnato (stante la discrepanza, per importi e annualità di imposta, tra la cartella indicata in ricorso e quella depositata quale atto impugnato) e, dall’altro, nel denunciare in rubrica l’omessa pronuncia, lamentando, al contempo “meri errori di valutazione” da parte del giudice di appello, la contribuente formula una censura in termini generici e perplessi, tale da non consentire a questa Corte di enucleare le specifiche ragioni a fondamento della stessa, sollecitando, peraltro, una inammissibile rivisitazione dell’apprezzamento di fatto del giudice di appello- insindacabile in sede di legittimità- circa la asserita incertezza dell’indicazione in ricorso dell’atto impugnato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18;
– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per “omessa insufficiente ed errata pronuncia” e “per specifici errori di fatto”, avendo la CTR, con “un errore o superficialità di valutazione”, affermato che agli atti risultava impugnata la cartella n. ***** a differenza di quella (recante lo stesso numero) depositata dalla contribuente in fotocopia e che, nel fascicolo processuale non si rinveniva la notifica del ricorso introduttivo;
– il motivo è inammissibile, in quanto, pur denunciando in rubrica soltanto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., risultano cumulate, nella formulazione dello stesso, più censure (di “omessa, insufficiente ed errata pronuncia” e “per specifici errori di fatto”) senza alcuna distinzione nell’illustrazione tra di esse; al riguardo, costituisce ius receptum di questa Corte il principio per cui “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso”, ciascuno dei quali assume – “anche prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006” – “una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica, con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore”, non risultando perciò ammissibile una censura che cumuli, in un unico motivo, “una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati” (ex multis, Cass. sez. III, n. 18202/08; sez. V, n. 19959/2014; conf., da ultimo, nn. 6735/16, 7656/16 e 12926/16), articolati in plurime censure, in modo tale che ne risulti assegnato alla Corte di legittimità il compito (che non le spetta) di interpretare, enucleare, integrare ed esplicitare i profili d’impugnazione (ex plurimis, Cass. nn. 1906 e 9470 del 2008, nn. 9793 e 12248 del 2013, nn. 19959, 25332 e 26018 del 2014, nn. 5964 del 2015; conf. da ultimo, sent. nn. 3605, 3606, 3843, 5696, 7215 e 7857 del 2016);
– con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia da parte della CTR sul motivo di gravame concernente l’avvenuta prescrizione/decadenza in cui era incorso il concessionario, essendo stata la cartella in questione, relativa alla Tarsu per gli anni 2002-2003, notificata in data 6/6/2013, invece che entro il 31.12.2008;
– il motivo è infondato;
– invero, la CTR, nel rigettare l’appello della contribuente stante il rilievo assorbente della mancata coincidenza (per importi e annualità di imposta) tra la cartella indicata in ricorso e quella depositata come atto impugnato, ha sostanzialmente confermato la pronuncia del giudice di primo grado di inammissibilità, per tale ragione, del ricorso originario, disattendendo implicitamente gli altri motivi di gravame;
– con il quarto motivo, si denuncia la nullità della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2, degli artt. 3 e 53 Cost., per intervenuto giudicato favorevole al socio coobbligato C.A. inerente la medesima cartella in forza della sentenza della CTP di Caserta n. 5219/02/14, emessa il 23 giugno 2014, e depositata in data 8 luglio 2014, passata in giudicato, che aveva accolto il ricorso proposto da quest’ultimo;
– il motivo, con il quale si denuncia sostanzialmente la difformità della decisione della CTR dal giudicato esterno formatosi, in altro giudizio, tra il creditore e un altro condebitore solidale in merito alla medesima cartella, chiedendone l’estensione alla contribuente, si profila inammissibile;
– detto precedente ed il suo passaggio in giudicato sono, come dedotti, con il secondo motivo di ricorso, a fondamento di eccezione di giudicato esterno, nel pieno rispetto degli oneri di specificità ed autosufficienza, avendone la ricorrente depositato copia conforme con attestazione del passaggio in giudicato;
– va osservato che, in deroga alla previsione del comma 1, l’art. 1306 c.c., comma 2, consente al condebitore estraneo alla sentenza emessa tra il creditore ed altro condebitore, di avvalersene secundum eventum litis ove la stessa sia passata in giudicato (Cass. n. 12766 del 19/06/2015; Cass. n. 9577 del 19/04/2013; Cass. n. 8816 del 01/06/2012), non sia fondata su ragioni personali del debitore (per un’ipotesi di integrazione delle ragioni personali si veda, ad es., Cass. n. 25890 del 23/12/2015) e sia stata sollevata tempestivamente la relativa eccezione (Cass. n. 21170 del 19/10/2016; Cass. n. 25401 del 17/12/2015). Peraltro, l’eccezione alla efficacia soggettiva del giudicato opera nei soli rapporti tra creditore e condebitore, non anche in sede di regresso tra condebitori (Cass. n. 16117 del 26/06/2013). Il principio – che opera indiscutibilmente anche in materia tributaria (da ultimo, Cass. n. 303 del 2019, n. 33095/2019), atteso che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi e, considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l’annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes (Cass. n. 33436 del 27/12/2018; Cass. n. 3204 del 09/02/2018; per un’applicazione anche all’atto irrogativo di sanzioni cfr. Cass. n. 26008 del 20/11/2013) – incontra, peraltro, due limiti: a) il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato (cfr. Cass. n. 19580 del 17/09/2014; Cass. n. 28881 del 09/12/2008. Secondo Cass. n. 14814 del 05/07/2011 e Cass. n. 7255 del 04/08/1994, che ribadiscono il medesimo principio, la norma opera sul piano processuale, sicché la sua applicazione, in favore del condebitore d’imposta, non trova ostacolo nell’inerzia di questi, la quale inerisce al rapporto sostanziale e non è equiparabile al giudicato; per Cass. n. 2231 del 30/01/2018 e Cass. n. 3105 del 01/02/2019 la norma trova applicazione anche nei confronti di chi abbia adempiuto dopo la notifica della cartella, non trattandosi di pagamento spontaneo); b) il condebitore non deve avere partecipato al giudizio in cui il giudicato si è formato, altrimenti operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l’abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l’annullamento o la riforma (Cass. n. 20559 del 30/09/2014; Cass. n. 1779 del 29/01/2007);
– pertanto, il principio di diritto interno per il quale la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale può essere opposta al creditore da altro condebitore solidale è applicabile, anche in materia tributaria, alle seguenti quattro condizioni: 1) che la sentenza sia passata in giudicato; 2) che non si sia già formato un giudicato nei rapporti tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore (sia perché il condebitore abbia preso parte allo stesso giudizio e non abbia proposto impugnazione, sia perché il giudicato sia intervenuto in altro autonomo giudizio). In proposito il giudicato è opponibile sia se penda giudizio non ancora definito, sia se il condebitore sia rimasto inerte e non abbia impugnato l’atto impositivo; 3) che, ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata in giudizio, nel senso che il giudicato non deve essersi formato prima della scadenza del termine per l’ultima allegazione difensiva delle parti nel giudizio precedente a quello in cui viene dedotto (cfr. Cass. n. 14883 del 31/05/2019); 4) che il giudicato non si sia formato nei confronti del condebitore solidale in relazione a ragioni personali di quest’ultimo (Cass. n. 33095 del 2019);
– in tema di impugnazioni, l’eccezione di giudicato esterno può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che si sia formato dopo la conclusione del processo di appello e che la parte provveda a dedurre tempestivamente i fatti “nuovi” sopravvenuti, sicché l’eccezione è preclusa, e il motivo d’impugnazione è inammissibile, se il giudicato sia intervenuto nelle more del giudizio d’appello senza tempestiva deduzione in quella sede, posto che in tal caso la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5 (Cass. Sez. U. 20/10/2010, n. 21493; v. anche Cass. 04/11/2015, n. 22506; 17/12/2015, n. 25401; 19/10/2016, n. 21170; n. 14883 del 2019);
– in particolare questa Corte ha precisato che “nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno solo con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d’appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, momento in cui il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado può e deve fare riferimento è da considerarsi chiuso” (Cass. n. 14883 del 2019);
– nella specie, avuto riguardo alla copia conforme della sentenza della CTP di Caserta n. 5219/02/14, emessa il 23 giugno 2014, e depositata in data 8 luglio 2014, con attestazione di passaggio in giudicato, si evince la formazione del giudicato decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1 (trattandosi di giudizio in primo grado iniziato successivamente al 4-7-2009) e dunque in data 23 febbraio 2015 (tenendo conto anche della sospensione dei termini feriali), nel corso del giudizio di appello (proposto in data 12.12.2014) e ben prima dello scadere del termine fino a venti giorni prima dell’udienza di discussione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 61 e 32, senza la tempestiva deduzione in sede di gravame; ciò comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso, potendo essere impugnabile la sentenza della CTR emessa in difformità da tale giudicato soltanto con il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5;
– in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;
– nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasti intimati la società concessionaria e il Comune di Maddaloni;
– risultando l’ammissione al gratuito patrocinio in via provvisoria e anticipata, sussistono i presupposti processuali del raddoppio del contributo (Cass., sez. un. 4315 del 20/2/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021