Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40722 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 20407 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da:

C.G., in qualità di socio della CE.BA s.n.c., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Giuseppe Laudante, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Mariagrazia Affatato, in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 297;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonché

Agenzia delle entrate – Riscossione, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 870/08/17, depositata in data 1 febbraio 2017, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 870/08/17, depositata in data 1 febbraio 2017, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di C.G., in qualità di socia della CE.BA s.n.c., e dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza n. 1079/06/15 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso la cartella di pagamento n. ***** emessa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 54-bis, per l’anno di imposta 2005, ai fini Irap, Iva e altro;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che il ricorso originario era inammissibile non avendo la contribuente depositato nei termini di cui D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 (applicabile anche in grado di appello stante il richiamo di cui al medesimo D.Lgs., art. 61) entro cui era possibile il deposito di nuovi documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, la relata di notifica della cartella di pagamento impugnata (depositata dopo la discussione sebbene nel termine concesso, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, per il deposito di memorie) così impedendo di verificare la tempestività del ricorso, decorrendo da tale data il termine perentorio di cui all’art. 21 del medesimo decreto per la proposizione del medesimo;

– avverso la sentenza della CTR, C.G., in qualità di socia della CE.BA, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate; rimane intimata l’Agenzia delle entrate – riscossione;

-la ricorrente ha depositato delibera di ammissione al patrocino a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 124;

– il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia da parte della CTR sull’eccezione di avvenuta decadenza in cui era incorso il concessionario, essendo stata la cartella in questione notificata oltre i termini di cui alla L. n. 106 del 2005;

– il motivo è inammissibile in quanto non coglie il decisum avendo la CTR accolto il gravame della società concessionaria sul rilievo assorbente dell’inammissibilità del ricorso originario per mancata prova della tempestività dello stesso, essendo stata la relata di notifica della cartella impugnata prodotta oltre i termini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, applicabile anche per la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell’art. 58; da qui l’implicito assorbimento della eccezione concernente l’assunta decadenza alla riscossione per violazione della legge e la mancata configurabilità di una omessa pronuncia del giudice di appello sul punto; infatti, come precisato da questa Corte l’assorbimento in senso improprio – configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre – impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (da ultimo, Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2334 del 03/02/2020);

– con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per errores in procedendo della CTR nel ritenere inammissibile il ricorso originario, essendo stato quest’ultimo notificato ad Equitalia Sud s.p.a. nei termini di legge il 26.7.2013 a fronte della cartella notificata il 6.6.2013;

– in primo luogo il motivo si profila inammissibile; invero, va ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il mancato esame da parte del giudice di una questione processuale, qual è quella in esame, non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, che si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito (Cass. civ., 29/5/ 2020 n. 10267; 14 marzo 2018, n. 6174; Cass. civ., 12 gennaio 2016, n. 321; Cass. civ., 10 novembre 2015, n. 22952) potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. civ., nn. 3927/02; Cass. civ., nn 11919/02, 18147/02, 10073/03, 12433/04, 22860/04, 3667/06 e 4191/06);

– in ogni caso, il motivo è infondato;

– ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4:”Unitamente al ricorso e ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato,..”; mentre il ricorso e i documenti indicati nell’art. 22, comma 1, devono essere depositati, a pena di inammissibilità, nella segreteria della commissione tributaria adita, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, il deposito in atti della cartella esattoriale, completa di relata di notifica – onde consentire il controllo di tempestività di detto ricorso- è ammissibile fino a venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione medesimo Decreto, ex art. 32, applicabile anche in sede di appello, stante il richiamo previsto dall’art. 61, ai fini della produzione di documenti nuovi citato ex art. 58;

– nella specie, la CTR ha correttamente applicato le norme di legge, nel ritenere inammissibile il ricorso originario, avendo il contribuente depositato la cartella impugnata, completa della relata di notifica, sebbene nel termine concesso ex art. 101 c.p.c., comma 2, per il deposito di memorie, oltre il termine di cui al citato art. 32, applicabile anche in sede di appello, per la produzione di nuovi documenti citato ex art. 58;

– con il terzo motivo si denuncia la nullità della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2, e degli 3 e 53 Cost., per intervenuto giudicato favorevole al socio coobbligato C.A. inerente la medesima cartella in forza della sentenza della CTR della Campania n. 7643/49/16, depositata il 1 settembre 2016, passata in giudicato in data 1 marzo 2017, che aveva rigettato il gravame del concessionario avverso la sentenza n. 1079/06/2015 della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso del coobbligato medesimo per decadenza dalla iscrizione a ruolo;

– il motivo, con il quale si denuncia sostanzialmente la difformità della decisione della CTR dal giudicato esterno formatosi, in altro giudizio, tra il creditore e un altro condebitore solidale in merito alla medesima cartella, chiedendone l’estensione alla contribuente, è inammissibile;

– nella specie, il rigetto del secondo motivo di ricorso, con conseguente conferma della pronuncia della CTR di inammissibilità del ricorso originario (per mancata prova della tempestività dello stesso) preclude l’esame della questione dedotta con il terzo motivo, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo;

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente e l’Agenzia delle entrate seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese nei confronti di Agenzia delle entrate-riscossione, essendo rimasta intimata;

– risultando l’ammissione al gratuito patrocinio in via provvisoria e anticipata, sussistono i presupposti processuali del raddoppio del contributo (Cass., sez. un. 4315 del 20/2/2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1400,00 oltre spese prenotate a debito;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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