LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26717/2012 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Finim Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia, n. 300, presso lo studio dell’avvocato Croce Roberto, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Monti Angela Maria;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 33/2012 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 12/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA.
FATTO DI CAUSA Con sentenza n. 33/46/2012, depositata in data 12 aprile 2012, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la sentenza n. 177/1/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da FINIM Srl contro l’avviso di accertamento emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, relativo a IVA IRPEG e IRAP per l’anno di imposta 2004, riconoscendo la parziale deducibilità dei costi per carburante che l’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica fiscale con accesso nella sede aziendale eseguito dalla Guardia di Finanza, aveva invece completamente escluso per mancanza di documentazione e di prova della inerenza.
La Commissione Tributaria Regionale, investita dall’appello della Agenzia delle Entrate che aveva dedotto la erronea deduzione dei costi per carburanti in presenza di una documentazione priva degli elementi obbligatori, quali la indicazione dei chilometri finali, prezzo del carburante ecc. e della prova della inerenza delle operazioni, ha rigettato l’appello ritenendo che i primi giudici “hanno sviscerato tutte le riprese che, a suo tempo, la Agenzia delle Entrate aveva ripreso con il proprio avviso di accertamento” e che questo giudice “esaminate le carte allegate al fascicolo processuale, non può che confermare quanto stabilito dal primo giudice”.
Contro la sentenza di appello, notificata in data 17 settembre 2012, ha presentato ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, con atto consegnato all’ufficiale giudiziario in data 16 novembre 2012 e successiva memoria con produzione di documenti.
La Srl FINIM si è costituita tardivamente con controricorso notificato alla Agenzia delle Entrate il 20 giugno 2013 al fine di fare valere la inesistenza della notifica del ricorso per cassazione e contestando comunque anche la sua ammissibilità e fondatezza.
Con atto depositato anteriormente all’adunanza camerale, inizialmente fissata per il 13 marzo 2019, la FINIM Srl ha formulato istanza per la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24 ottobre 2018, convertito dalla L. n. 293 del 2018, per cui questa Corte, con ordinanza in data 13 marzo 2019, apparendo la controversia definibile ai fini della previsione normativa citata, ha rinviato la causa a nuovo ruolo. Successivamente però il difensore della contribuente, con istanza in data 5 maggio 2021, ha chiesto la fissazione di una nuova udienza per la trattazione definitiva del ricorso, che è stato quindi chiamato per la odierna adunanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che la richiesta di parte contribuente di fissazione di una nuova udienza per la “trattazione definitiva del ricorso” è indicativa del fatto che la prospettiva di adesione al “condono” è stata abbandonata, per cui il ricorso deve essere deciso in base all’atto inizialmente depositato.
Ciò premesso, con un unico motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate lamenta nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. n. 546 del 1992, art. 61, e art. 36, comma 1, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, poiché il giudice di appello non aveva assolto in alcun modo l’obbligo motivazionale che gli incombeva con riguardo ai motivi di appello che erano stati solo esposti nella sentenza di appello, ma non esaminati, essendosi il giudice di appello limitato ad una acritica adesione alla sentenza di primo grado, di cui peraltro non era riportato alcun passaggio della motivazione, né nella parte in fatto né in quella in diritto della motivazione della sentenza di appello, il che a maggior ragione rendeva inidoneo il rinvio alla parte motivazionale della sentenza di primo grado, che non era indicato, ai fini della comprensione dell’iter decisionale e della congruità e logicità dei motivi posti a fondamento della decisione.
Con il controricorso, notificato in data 20 giugno 2013, la intimata, che ha sostenuto di essersi costituita tardivamente per mera prudenza al fine di eccepire la inammissibilità del ricorso avversario, quando era occasionalmente venuta a conoscenza della pendenza del ricorso per cassazione avendo inoltrato istanza di rimborso alla Agenzia delle Entrate di Pavia, nel convincimento che la sentenza fosse in giudicato, ha dedotto che, come verificato attraverso l’accesso al fascicolo processuale presso la Corte di cassazione, la notificazione del ricorso era inesistente poiché eseguita tramite il servizio postale con plico indirizzato al difensore Dott. M.F., in via *****, mai ad esso pervenuto, evidentemente perché l’indirizzo del difensore, come risultava da tutti gli atti di causa, era quello diverso di via *****, con conseguente inammissibilità dei ricorso e passaggio in giudicato della sentenza di appello.
La Agenzia, con memoria in data 25 febbraio 2019, ha replicato che la notificazione del ricorso non poteva essere ritenuta inesistente bensì solo nulla e sanata ex tunc dalla costituzione della controparte, poiché il ricorso era stato spedito tempestivamente all’indirizzo del procuratore presso cui la società aveva eletto domicilio in grado di appello, mentre la notifica non era andata a buon fine solo a causa dell’errata scrittura, da parte della richiedente, del numero civico, indicato in *****, anziché in *****, senza che nessuna ricerca fosse stata eseguita dal notificante per reperire il destinatario, mentre la procedura di notificazione si era comunque conclusa con la restituzione del plico al mittente con la dicitura “sconosciuto” e comunque la contribuente si era costituita con controricorso notificato il 20 giugno 2013, così sanando il vizio di nullità del procedimento notificatorio.
La notificazione del ricorso, così come rilevato dalla contribuente, è in effetti inesistente.
Premesso che la notificazione del ricorso doveva essere eseguita nello studio del difensore nominato nel giudizio di merito presso il quale la parte contribuente aveva eletto domicilio, e cioè in *****, come risulta anche dalla intestazione della sentenza di appello, nella specie, dagli atti depositati dalla Agenzia delle Entrate ricorrente con il ricorso, emerge soltanto la consegna del plico all’agente postale in data 16.11.2012 ai fini della spedizione della raccomandata postale all’indirizzo “erroneo” di via *****, in assenza di qualsiasi restituzione del plico. Successivamente, con la memoria del 25.2.2019, la Agenzia ha depositato un avviso di ricevimento della raccomandata, però proprio da esso risulta che l’atto non è mai stato consegnato al destinatario, posto che il destinatario, in data 19.11.2012, è risultato sconosciuto all’indirizzo indicato, per cui il plico è stato depositato dall’agente postale presso l’Ufficio e nessuna ulteriore attività è stata posta in essere ai fini della identificazione dell’indirizzo effettivo del destinatario.
Orbene, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione o tanto meno con la consegna dell’atto all’ufficio postale ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento – ovvero il che è equivalente, la produzione successiva, da parte del ricorrente, di un avviso su cui l’agente postale ha certificato che il destinatario era sconosciuto all’indirizzo indicato nella richiesta di notificazione, cosicché l’atto non era mai stato posto nella disponibilità del destinatario-comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (v., per tutte, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25552 del 27/10/2017 Rv. 646413 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 13639 del 04/06/2010, RV. 613239 – 01), senza che sia ammesso neppure il rinvio dell’udienza per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso (Sez. 5, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015, Rv. 636610 – 01).
Si è in tal caso al di fuori dell’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, invocato dalla Agenzia ricorrente, per cui il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016 Rv. 640604 – 01), poiché la possibilità di ordinare il rinnovo della notificazione presuppone una notificazione nulla. Si ricade invece nell’ambito della notificazione inesistente, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, come quando, ad esempio, l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa, ovvero non venga neppure restituito al mittente.
E’ opportuno aggiungere che, con riferimento ad un caso del tutto speculare a quello in esame, questa Corte ha ritenuto che “A seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte Cost. – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna all’ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l’atto in questione sia “ab origine” viziato da errore nell’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante” (v. Sez. U, Sentenza n. 7607 del 30/03/2010 Rv. 612146 – 01 e successive conformi; v. ancora, successivamente, Cass. Sez. L, Sentenza n. 21037 del 18/10/2016 Rv. 641409 – 01: “Ai fini della tempestività della proposizione del ricorso per cassazione la data di consegna all’ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l’atto in questione sia “ab origine” viziato da errore nell’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario, costituendo tale indicazione una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante”).
Ma, se anche, in ipotesi, l’errore non fosse stato imputabile al notificante – il che non è nel caso in esame, poiché la Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la indicazione di un erroneo indirizzo era imputabile a proprio errore nella scrittura del numero civico -, le Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. Sez. Un. 14594 del 2016 rv. 640441 01) hanno ritenuto che “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (v., ancora, Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20700 del 09/08/2018 Rv. 650482 – 01; successive conformi, da ultimo Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020 Rv. 658886 – 01).
Difettando quindi la prova della ricezione della raccomandata e in conseguenza del perfezionamento della procedura notificatoria dell’impugnazione, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
Dalla soccombenza deriva la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio. Non sussistono, ratione temporis, i presupposti per la applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in ordine al raddoppio del contributo unificato e comunque si tratta di ricorrente che è esentato dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021
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