LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5286/2015 R.G. proposto da:
L.D., (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. AGOSTINO GESSINI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza della Libertà, 13;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA (C.F.), in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 5441/40/2014 depositata in data 8 settembre 2014;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza/camera di consiglio del 26 ottobre 2021 dal Consigliere Filippo D’Aquino;
udito il/lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ROBERTO MUCCI, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
PREMESSO Che:
Il contribuente L.D. ha impugnato una cartella di pagamento emessa per IRPEF, addizionali, sanzioni e accessori relativa ai periodi di imposta 2004 e 2005, deducendo che non gli fossero mai stati notificati gli atti presupposti, costituiti da un questionario e due avvisi di accertamento, nonché contestando nel merito la pretesa erariale;
che la CTP di Frosinone ha rigettato il ricorso;
che la CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza in data 8 settembre 2014, ha ritenuto inammissibile l’appello del contribuente, ritenendo che gli atti prodromici all’emissione della cartella fossero stati correttamente impugnati, prendendo atto dello sgravio parziale degli importi, stante l’annullamento in autotutela;
che il contribuente ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, cui resiste l’Ufficio con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
Il ricorrente, dando atto di avere aderito alla definizione agevolata delle cartelle in data 11 aprile 2017 di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che la rinuncia risulta notificata al controricorrente;
che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio”, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass., Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 5 maggio 2011, n. 9857);
che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere ulteriormente dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato e che in entrambe le ipotesi deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., Sez. VI, 2 ottobre 2018, n. 24083);
che nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (D.Lgs. 31 dicembre 1002, n. 546, art. 46, comma 4);
che nell’ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per condannare il contribuente ricorrente al raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021