Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40731 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10916/14 R.G. proposto da:

SIPIMAS S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Rosario Calì, con domicilio eletto in Palermo, via Gioacchino Di Marzo, n. 11;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 170/24/13 depositata in data 23 settembre 2013;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 novembre 2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

RILEVATO

che:

1. La Sipimas s.r.l., società immobiliare, impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva accertato maggior reddito ai fini IRES, per l’anno 2006, sul rilievo che la contribuente non avesse dimostrato la sussistenza di condizioni oggettive che avevano reso impossibile il conseguimento dell’ammontare minimo dei ricavi previsto dalla L. n. 724 del 1994, art. 30.

2. La Commissione provinciale adita rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento del Direttore regionale, che aveva dato origine all’avviso di accertamento, in difetto di elementi validi, non offerti dalla contribuente, che potessero inficiare detto provvedimento.

3. Proposto appello dalla contribuente, la Commissione regionale rigettava l’impugnazione. Con riguardo all’eccepita inammissibilità dell’appello per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, sollevata dall’Ufficio finanziario, affermava: “l’eccezione potrebbe avere un significato preclusivo sol che l’interpretazione di cui sopra in maniera restrittiva non è il caso di adottare, per cui si esamina il ricorso anche per gli altri motivi…”; quindi, si soffermava ad esaminare la ratio ed i criteri di applicazione della normativa sulle società di comodo, e, nella parte conclusiva della motivazione, osservava che “la disciplina fiscale prevista dalle norme di cui sopra è in aperto contrasto con le deduzioni difensive della contribuente società e dimostrativa della sua operatività illegittima anche nella proposizione dell’appello” e che la riproposizione delle argomentazioni svolte nel giudizio di prime cure non costituivano “motivi specifici dell’impugnazione”, concludendo per l’inammissibilità del gravame. In dispositivo, rigettava l’appello della contribuente, confermando la sentenza di primo grado.

4. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione la contribuente, con quattro motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate mediante controricorso.

5. All’esito dell’adunanza camerale del 17 novembre 2020, questa Corte, con ordinanza resa in pari data, rilevato che la ricorrente aveva depositato il ricorso oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., e che l’avviso di fissazione dell’adunanza non era stato comunicato alla controricorrente, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo.

La società contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, si deve dare atto, diversamente da quanto rilevato con l’ordinanza resa in data 17 novembre 2020, del tempestivo deposito del ricorso presso la Cancelleria di questa Corte.

Dall’esame del fascicolo emerge che la società contribuente, dopo avere notificato il ricorso all’Agenzia delle entrate in ***** ed anche presso l’Avvocatura generale dello Stato, rispettivamente in data 25 marzo e 20 marzo 2014, ha provveduto al deposito mediante spedizione a mezzo posta, tanto che il plico, inviato in data 27 marzo 2014, è pervenuto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione – Ufficio protocollo – in data 4 aprile 2014, come risulta dal timbro apposto sull’avviso di ricevimento della raccomandata e sul plico (allegato 2 della memoria).

La società ricorrente, come pure si evince dal fascicolo, ha anche spedito a mezzo posta, in data 24 aprile 2014, le cartoline di ricevimento delle notifiche dei ricorsi all’Agenzia delle entrate ed all’Avvocatura dello Stato, che sono pervenute presso la Cancelleria di questa Corte – Ufficio protocollo – in data 30 aprile 2014 (doc. 5 allegato alla memoria), anche se la missiva (datata 22 aprile 2014), a firma del difensore della ricorrente, avv. Rosario Cali, con cui sono stati trasmessi gli originali delle cartoline postali di ricevimento, reca il timbro, apposto dall’Ufficio depositi di questa Corte, del 12 maggio 2014.

Riferendosi tale ultima data alla ricezione, da parte della Cancelleria di questa Corte, della nota di deposito degli avvisi di ricevimento attestanti l’avvenuta notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate, e non al deposito del ricorso, deve ritenersi rispettato il termine previsto dall’art. 369 c.p.c., che esige, a pena di improcedibilità, che il ricorso venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

2. Con il primo motivo – rubricato “Illegittimità e/o nullità della sentenza per omessa e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5. Illegittimità e/o nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 32 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Illegittimità e/o nullità della sentenza per motivazione omessa e/o contraddittoria e/o apparente. La Commissione tributaria regionale ha al contempo negato ed affermato che l’appello presentato dalla società contribuente fosse inammissibile per mancanza di motivi specifici di impugnazione” – la contribuente deduce che la C.T.R. ha dapprima ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza di specifici motivi di impugnazione, sollevata dall’Ufficio, e, nella seconda parte della sentenza, ha, incomprensibilmente, ripreso l’esame della medesima eccezione, ritenendo che il gravame fosse inammissibile. Sostiene, inoltre, che il dispositivo, deliberando il rigetto, e non l’inammissibilità dell’appello, appare coerente con la prima parte della sentenza, ma in contrasto con la parte conclusiva della motivazione.

La motivazione della sentenza, ad avviso della ricorrente, e’, quindi, meramente apparente perché non fornisce alcuna certezza in ordine al percorso adottato dai giudici di appello per rigettare o accogliere l’eccezione formulata dall’Ufficio.

3. Con il secondo motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, evidenzia che l’appello conteneva diversi motivi specifici di impugnazione della sentenza volti a criticare il percorso motivazionale della sentenza di primo grado; segnatamente, era stata rilevata la mancanza di motivazione, l’omessa valutazione degli elementi raccolti, l’illogicità manifesta e l’omesso esame dell’eccezione relativa alla L. n. 244 del 2007 nella parte in cui si affermava che la normativa sulle società di comodo non era applicabile alle società risultate congrue e coerenti nell’applicazione degli studi di settore.

4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di impugnazione, in relazione all’art. 112 c.p.c., e mancanza di presupposti per ritenere assorbiti tutti i motivi di ricorso non esaminati (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Aveva eccepito l’illegittimità dell’avviso di accertamento per errata applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 1, così come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 128, lett. b) e c), facendo rilevare che, in seguito alle novità introdotte da tale ultima disposizione, erano state ampliate le cause di esclusione cd. “automatiche”, ossia i presupposti oggettivi in presenza dei quali la società era automaticamente esclusa dall’ambito di applicazione della presunzione di non operatività, senza bisogno di procedere alla presentazione dell’istanza di interpello. La predetta disposizione, pur se introdotta nell’anno 2007, aveva natura procedimentale ed era, pertanto, applicabile anche agli anni di imposta precedenti. L’eccezione, sollevata nel ricorso introduttivo, non era stata esaminata dalla Commissione provinciale ed era stata riproposta in sede di appello, ma la Commissione regionale aveva omesso di pronunciarsi. Secondo la ricorrente, difettavano, inoltre, i presupposti per dichiarare assorbiti gli altri motivi di ricorso, per cui i giudici di appello erano incorsi in un vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

5. Con il quarto motivo si deduce “Illegittimità e/o nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla violazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5. Illegittimità e/o nullità della sentenza per motivazione omessa e/o contraddittoria e/o apparente e conseguente violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Illegittimità e/o nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Illegittimità e/o nullità della sentenza per mancato esame delle prove documentali fornite e conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”.

La ricorrente evidenzia di avere dimostrato che lo “scollamento” rilevato traeva origine dall’acquisto di un immobile effettuato nel mese di dicembre 2004, non ancora a reddito nell’anno 2006 perché sottoposto ad opere di manutenzione straordinaria, tanto che aveva depositato una perizia tecnica sullo stato dell’immobile e la corrispondenza scambiata con una società internazionale, documenti utili a provare che il mancato affitto nell’anno 2006 era stato determinato da situazioni oggettive e contingenti, nonché quattordici contratti di affitto relativi ad immobili locati, che comprovavano l’effettivo svolgimento dell’attività immobiliare. A fronte di tali deduzioni difensive, la Commissione regionale aveva genericamente argomentato sulla disciplina fiscale delle società di comodo, senza affrontare le eccezioni sollevate in grado di appello e senza esaminare il caso di specie, omettendo di verificare se le prove fornite consentissero o meno di superare la presunzione prevista dalla legge e di disapplicare la normativa sulle società di comodo.

6. La seconda censura è fondata, con assorbimento degli altri motivi.

6.1. Secondo l’insegnamento di questa Corte, “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto del gravame proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass., sez. 65, 22/01/2016, n. 1200; Cass., sez. U, 16/11/2017, n. 27199).

6.2. Tale principio, che trova applicazione quando l’Amministrazione si limiti a ribadire in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, in quanto dalla stessa considerate idonee a supportare la pretesa fiscale e la legittimità dell’atto impositivo, vale, in egual misura, anche nel caso in cui sia la parte privata a limitarsi a richiamare in appello le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, contrapponendole alle argomentazioni con le quali il giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare il ricorso introduttivo (Cass., sez. 5, 24/03/2017, n. 7639; Cass., sez. 6-5, 20/04/2018, n. 9937; Cass., sez. 5, 11/05/2018, n. 11061; Cass., sez. 5, 20/12/2018, n. 32954).

6.3. E’ ben vero che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017, pronunciandosi con riguardo agli artt. 342 e 434 c.p.c., hanno ritenuto la necessità che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, quindi, delle relative doglianze, con la conseguenza che l’appellante deve contrapporre alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata le proprie deduzioni volte a criticare le ragioni sostenute dal primo giudice; ciò, tuttavia, non esclude che la mera riproposizione delle originarie argomentazioni non risponda a tale requisito, posto che non occorre “l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado”.

Pertanto, in tema di contenzioso tributario, “la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppure per implicito, in termini inequivoci” (Cass., sez. 5, 20/12/2018, n. 32954).

6.4. Nel caso in esame, la C.T.R. afferma: “Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, come sopra dedotto, dispone che l’appello, tra le altre cose, deve indicare i motivi specifici dell’impugnazione, prevedendone l’inammissibilità in caso di omissione o di estrema incertezza. La riproposizione delle argomentazioni svolte nel giudizio di prime cure non costituiscono “motivi specifici dell’impugnazione”, con la conseguente dichiarazione d’inammissibilità del gravame”, in tal modo discostandosi dai principi regolatori della materia.

Infatti, come emerge dall’atto di appello, prodotto unitamente al ricorso per cassazione, la contribuente ha contrastato la decisione di primo grado riproponendo i medesimi motivi d’opposizione all’accertamento e sottolineando la correlazione degli stessi con la documentazione prodotta, in tal modo manifestando una critica che investiva la sentenza impugnata nella sua interezza e che ha indotto il giudice di appello, in modo contraddittorio, ad esaminare anche nel merito le ragioni di censura.

7. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale per il riesame, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo motivo del ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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