LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9703/2012 R.G. proposto da:
F.A., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Di Alberti, elettivamente domiciliato presso l’avv. Marco Saponara, in Roma, alla via Tibullo n. 10;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 783 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, pronunciata in data 14 luglio 2011, depositata in data 1 agosto 2011 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
che:
F.A. ricorre con un unico motivo avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 783 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, pronunciata in data 14 luglio 2011, depositata in data 1 agosto 2011 e non notificata, che ha parzialmente accolto l’appello del contribuente, confermando la cartella impugnata limitatamente all’imposta dovuta a titolo di Irap per l’anno 2003;
con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che, ai fini della non assoggettabilità all’Irap, il contribuente non potesse ritrattare la propria dichiarazione per l’anno di imposta 2003, avendo presentato richiesta di concordato preventivo di cui alla L. n. 326 del 2003, art. 33, che presupponeva l’immodificabilità della dichiarazione in relazione alla limitazione dei poteri di accertamento, di cui alla L. n. 326 del 2003, art. 33, comma 3, lett. a) e c);
il ricorso, fissato una prima volta per la pubblica udienza del 14 settembre 2016, veniva rinviato a nuovo ruolo, avendo la Corte disposto la rinnovazione della notifica entro novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza;
successivamente, il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 25 novembre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380-bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
a seguito del ricorso l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
preliminarmente deve rilevarsi l’ammissibilità del ricorso, che risulta inoltrato per la notifica all’Agenzia delle entrate il 9 giugno 2017, entro novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza della Corte, che disponeva la rinnovazione della notifica, avvenuta in data 13 marzo 2017;
con l’unico motivo del ricorso principale, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, e della L. 24 novembre 2003, n. 326, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo il ricorrente, l’adesione al concordato preventivo biennale disciplinato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 33, non precluderebbe la possibilità di avviare un contenzioso sull’an e sul quantum delle imposte applicate, in quanto oggetto dell’accordo è solo la determinazione preventiva della base imponibile;
diversamente, l’adesione del contribuente alla sanatoria fiscale di cui alla L. n. 289 del 2002, preclude al contribuente di chiedere il rimborso dei crediti d’imposta;
il motivo è fondato e va accolto;
come questa Corte ha affermato, “in tema di condono fiscale, il concordato preventivo biennale introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 33, convertito in L. n. 326 del 2003, concerne essenzialmente le imposte sui redditi con limitati effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, mentre da esso esula l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), atteso il tenore testuale della disposizione, che, tra l’altro, rinvia, per la determinazione del significato dei termini “ricavi” e “compensi”, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Ne consegue che l’adesione al concordato non comporta effetti preclusivi ai fini del diritto al rimborso dell’imposta regionale in questione” (Cass. n. 11947 del 2012; conf. Cass. n. 14266 del 2016);
pertanto, nel caso di specie, la C.t.r. non poteva limitarsi a rilevare, per l’anno 2003, l’adesione del contribuente al concordato preventivo fiscale, per escludere l’ammissibilità stessa del contenzioso relativo alla sussistenza dei presupposti di assoggettabilità alll’Irap;
il giudice di appello, invece, avrebbe dovuto esaminarne la ricorrenza o meno dei presupposti impositivi dell’Irap, in base alle prove eventualmente fornite dal contribuente circa l’assenza di una autonoma organizzazione nell’esercizio della sua attività;
in conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021