Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40738 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19143/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

S.G.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele Coglitore e Luigi Ferdinando Berardi, elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, alla via Confalonieri n. 5;

– controricorrente –

e:

S.G.M., in qualità di erede di S.G.A., deceduto in data *****, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Calderara e Luigi Ferdinando Berardi, elettivamente domiciliata presso il primo, in Roma, alla via Confalonieri n. 5;

– interventrice –

e:

Equitalia Basilicata S.p.A., in persona del l.r.p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 136/3/2011 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, pronunciata in data 30 settembre 2010, depositata in data 9 giugno 2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi avverso S.G.A. per la cassazione della sentenza n. 136/3/2011 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, pronunciata in data 30 settembre 2010, depositata in data 9 giugno 2011 e non notificata, che ha accolto l’appello del contribuente, in controversia concernente l’impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione, relativo a maggiori Irpef, Irap ed Iva con riferimento all’anno di imposta 1999;

con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva nulla la cartella, perché emessa a seguito di avviso di accertamento notificato oltre i termini di legge, non potendosi applicare la proroga biennale;

a seguito del ricorso, il contribuente si è costituito con controricorso, mentre Equitalia Basilicata S.p.A. è rimasta intimata;

successivamente è intervenuta S.G.M., in qualità di erede di S.G.A., deceduto in data *****;

il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 21 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380-bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

con istanza depositata nelle more dell’udienza, parte contribuente ha chiesto la sospensione del processo ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. dalla L. n. 136 del 2019;

la Corte, con ordinanza del 21 dicembre 2018, ha sospeso il processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito dalla L. n. 136 del 2019, e rinviato la causa a nuovo ruolo;

in seguito, l’Agenzia delle entrate, deducendo l’avvenuto diniego del condono, ha chiesto fissarsi l’udienza di trattazione;

il ricorso è stato nuovamente fissato per la Camera di consiglio del 25 novembre 2021.

CONSIDERATO

che:

preliminarmente deve rilevarsi che non risulta impugnato il diniego di condono;

pertanto deve ritenersi preclusa la definizione agevolata della controversia;

con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia l’omessa pronuncia, la violazione dell’art. 112 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso, che avrebbe avuto ad oggetto vizi relativi all’avviso di accertamento, ormai definitivo perché ritualmente notificato a mani del contribuente e non impugnato nei termini, e non della cartella di pagamento;

il motivo è inammissibile, in quanto difetta di specificità, non riportando le doglianze avanzate con il ricorso introduttivo dal ricorrente;

anzi, nella stessa esposizione del “fatto” introduttiva dei motivi di ricorso, l’Agenzia ricorrente, nel riassumere i motivi dedotti dal contribuente nell’impugnazione della cartella esattoriale, ne elenca alcuni sicuramenti riconducibili a vizi formali della stessa cartella (quali la mancanza di sottoscrizione, di motivazione, di indicazione del responsabile del procedimento);

pertanto, nonostante la correttezza dell’affermazione secondo cui con l’impugnazione della cartella di pagamento non possono essere fatti valere vizi che riguardano l’avviso di accertamento, ormai definitivo per mancata impugnazione, il motivo, per come formulato, risulta inammissibile;

con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

secondo la ricorrente, la proroga biennale prevista dalla L. n. 189 del 2002, art. 10, si applicherebbe anche agli atti di accertamento emessi nei confronti di contribuenti che non possono avvalersi dei benefici recati dalla legge in oggetto, come nel caso in esame, in cui il contribuente non poteva avvalersi delle disposizione recate dalla L. n. 289 del 2002, artt. da 7 a 9, per aver ricevuto, prima dell’entrata in vigore della legge medesima, notifica del processo verbale di constatazione;

pertanto, trattandosi di anno di imposta 1999, la scadenza ordinaria per l’esercizio del potere di accertamento del 31/12/2004 era legittimamente prorogata al 31/12/2006;

di conseguenza era da considerarsi tempestiva la notifica dell’avviso di accertamento al contribuente, avvenuta in data 28/8/2006;

il motivo è fondato e va accolto;

secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, “in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, opera, “in assenza di deroghe contenute nella legge”, sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge.” (Cass. n. 17935 del 2012; conf. Cass. n. 33775 del 2019, che richiama Cass. n. 16964 del 2016 e Cass. n. 3816 del 2018));

come si è detto, “in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, opera, “in assenza di deroghe contenute nella legge”, sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché è raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge: da un lato, non potendo desumersi argomenti in contrario dalla generica locuzione normativa “i contribuenti che non si avvalgono”, venendo in ogni caso ad essere circoscritta la iniziativa volontaria del contribuente di avvalersi della dichiarazione integrativa nell’ambito dei limiti legali previsti per il suo esercizio, dovendo quindi ricomprendersi nella indicata espressione anche la ipotesi in cui la legge non consenta di avvalersi di detta integrazione ai fini del condono (cfr. Corte Cass. 5 sez. 23.7.2010 n. 17395); dall’altro apparendo incompatibile con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) la diversa interpretazione secondo cui la norma riserverebbe – illogicamente – un trattamento differenziato ai contribuenti che non hanno inteso avvalersi del condono rispetto a quelli (che risulterebbero così avvantaggiati dal più breve termine di decadenza per l’accertamento) nei cui confronti difettano gli stessi presupposti di legge per esercitare la facoltà di integrazione della dichiarazione e fruire del condono (Cass. n. 3782 del 2016, che richiama Cass. n. 14018 del 2012; Cass. n. 22921 del 2014)”;

nel caso di specie, la C.t.r. ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, in quanto alla data di pubblicazione della L. n. 289 del 2002, gli era stato già notificato il p.v.c.;

di conseguenza il giudice di appello ha dichiarato la nullità della cartella oggetto di impugnazione, perché emessa a seguito di avviso di accertamento notificato al contribuente oltre i termini di legge;

la sentenza, dunque, non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, secondo i quali non vale la distinzione tra chi poteva e non poteva beneficiare del condono ai fini dell’applicabilità della proroga biennale;

pertanto, la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla C.t.r. della Basilicata, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, ritenuto inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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