LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25361/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliain Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Lease Plan Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 579/01/11 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 5 luglio 2011, depositata in data 19 settembre 2011 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi avverso la Lease Plan Italia S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 579/01/11 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 5 luglio 2011, depositata in data 19 settembre 2011 e non notificata, che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio, in controversia concernente l’impugnazione della cartella di pagamento con cui l’ufficio, ai fini dell’Irpeg dell’anno di imposta 2003, aveva ritenuto erroneo il riporto di un credito di imposta;
con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che le eccezioni svolte dall’Ufficio avevano carattere di novità, mirando ad una ricostruzione della pretesa tributaria del tutto diversa da quella prospettata nel giudizio di primo grado e addirittura basata su una ricostruzione che influenzava anche crediti ormai definiti e mai contestati;
pertanto la C.t.r. dichiarava inammissibile l’appello, per la violazione del divieto di proporre nuove eccezioni previsto dal D.P.R. n. 546 del 1992, art. 57.
a seguito del ricorso, il contribuente è rimasto intimato;
il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 14 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
secondo la ricorrente, avrebbe errato la C.t.r. nel ritenere che le questioni introdotte con l’atto di appello fossero nuove e, dunque, inammissibili;
invero, i riferimenti ai pregressi periodi di imposta sarebbero serviti unicamente per giungere al corretto calcolo del credito di imposta maturato nell’anno 2003;
con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36 bis e 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe errato nel ritenere che non erano più contestabili i crediti esposti nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta precedenti, in quanto essi non si consolidavano con lo spirare del termine entro il quale l’amministrazione finanziaria doveva provvedere alla liquidazione dell’imposta;
i motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono inammissibili;
dalla stessa prospettazione di parte ricorrente si evince che in primo grado l’ufficio, richiamando il contenuto della cartella impugnata, contestava alla società contribuente di aver compensato crediti di imposta, che non risultavano dalla dichiarazione, perché non indicati nel quadro RU del Modello Unico;
la cartella, infatti, scaturiva da un controllo automatizzato, che evidenziava l’errore materiale in cui era incorsa la società contribuente;
in linea teorica, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell’anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto. (Nella specie, si trattava di recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate non indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi)” (Cass. n. 24747 del 2020);
tuttavia, nel caso di specie, il ricorso non presenta la dovuta autosufficienza e non consente di apprezzare quale fosse il preciso tenore motivazionale della cartella e la congruenza degli argomenti e dei documenti portati in appello a riprova del credito erariale;
non e’, dunque, possibile valutare se le questioni sollevate dall’ente impositore in appello comportassero o meno la modifica della domanda così come originariamente prospettata nella cartella di pagamento;
pertanto il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile;
nulla deve disporsi in ordine alle spese, in quanto la contribuente è rimasta intimata.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021