LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18753/2018 proposto da:
C.A., rappresentata e difesa in proprio ed elettivamente domiciliata in Roma in Via Boezio n. 14, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Itri, Pec:
antonella.casamassima.pec.avvocatilucca.it;
– ricorrente –
contro
T.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 778/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/09/2021 dal Cons. rel. ANNA MOSCARINI;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario.
FATTI DI CAUSA
1. L’avvocato C.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a dodici motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 778 del 4/4/2018 che, accogliendo l’appello incidentale della controparte T.M. avverso la sentenza di primo grado, pronunciata in un giudizio avente ad oggetto il pagamento di spese legali, ha condannato la C. a restituire alla T. la differenza tra la maggior somma che quest’ultima aveva pagato per compulsum in ottemperanza ad un decreto ingiuntivo e la somma oggetto della definitiva pronuncia recata dalla sentenza di primo grado. Nessuno ha resistito al ricorso.
2. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in Adunanza Camerale del 21/10/2020, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, in occasione della quale il Collegio di questa Terza Sezione Civile, ritenuto che il ricorso ponesse questioni in parte nuove tali da richiedere una pronuncia nomofilattica di questa Corte, ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza.
3. La causa è stata allora fissata alla odierna pubblica udienza in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.
Nelle more della fissazione della pubblica udienza la ricorrente ha depositato un atto di rinunzia al ricorso con il quale ha esposto di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione di una intervenuta transazione tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto dell’atto di rinunzia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., considerato che nessuno si è costituito per resistere all’impugnazione, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Non occorre provvedere né sulle spese del giudizio di cassazione né sull’accertamento dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Nulla spese. Nulla per contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza della Sezione Terza Civile, il 10 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021