Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.40744 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso n. 1942/2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, in VIA ACQUA DONZELLA, 27, presso lo Studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SRL SAN LUCA;

– intimata –

avverso l’ORDINANZA n. 33149/2018 della CORTE di CASSAZIONE, depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa del Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

udita la relazione del sostituto procuratore, Dott. MARIO FRESA, con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato Nicola Staniscia, la ricorrente.

FATTI DI CAUSA

La ricorrente espone in fatto che l’Istituto ***** le aveva ingiunto il pagamento dell’intero costo del corso relativo all’anno scolastico 2004-2005, nonostante la mancata frequentazione dello stesso da parte del figlio, in forza dell’impegno in tal senso assunto con la domanda di iscrizione e, in particolare, con la clausola n. 3, che prevedeva l’obbligo di pagamento dei corso per l’intero anno scolastico anche nel caso in cui lo studente per propria volontà, per impossibilità o per rinuncia non avesse frequentato o avesse sospeso la frequentazione del corso.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2335/2009, accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall’odierna ricorrente, perché riteneva la clausola n. 3 contraria al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1625/2016, accoglieva l’appello dell’Istituto e condannava S.S. al pagamento della somma ingiunta, oltre alle spese di lite.

S.S., assumendo che la ordinanza di questa Corte si sia fondata sul presupposto errato della esistenza della società controricorrente e della sua legittimazione processuale, ne chiede la revocazione ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4.

Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dalla intimata.

Il PM, in persona del sostituto procuratore, Mario Fresa, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

La ricorrente ha illustrato il ricorso con memoria.

Il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente assume che, risultando la società San Luca cancellata dal registro delle imprese al momento della notificazione del ricorso per cassazione ed avendo il procuratore della stessa ricevuto un mandato circoscritto ad un unico grado di giudizio, quest’ultimo poteva solo ricevere la notifica della sentenza, ma non proporre controricorso nell’interesse della società. La procura per il controricorso risultava rilasciata, dal liquidatore, in data 26 aprile 2017, la cancellazione della società risaliva al 21 marzo 2017.

La sentenza della Cassazione, non avendolo rilevato, sarebbe incorsa in errore revocatorio, di qui la richiesta della ricorrente di revocazione della stessa.

1.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

Innanzitutto, il Collegio rileva che esso è carente circa l’illustrazione dei fatti di causa e non rispetta le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3. Già questa rappresenta una ragione assorbente di inammissibilità del ricorso per revocazione. Va data continuità al principio secondo cui “La domanda di revocazione della sentenza della Corte di Cassazione per errore di fatto, da proporre, in base al disposto dell’art. 391-bis c.p.c., con ricorso ai sensi degli artt. 365 e segg., deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398 c.p.c., comma 2 e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3 e non anche la riproposizione dei motivi dell’originario ricorso per Cassazione” (Cass. Sez. Un., n. 17631 del 20/11/2003; Cass., Sez. Un., n. 24170 del 30/12/2004; Cass., Sez. Un., n. 13863 del 06/07/2015).

Il ricorso descrive compiutamente l’errore di fatto imputato alla sentenza della Corte di Cassazione e contiene l’indicazione del motivo di revocazione, ma esso pretermette l’esposizione dei fatti di causa nella misura necessaria a rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata, dovendosi escludere che essa possa desumersi dalla sentenza impugnata, atteso che il ricorso per revocazione, introduce un nuovo giudizio, e non già una nuova fase di quello precedente, deve essere redatto ai sensi degli artt. 365 c.p.c. e segg. (Cass., n. 14126 del 01/06/2018).

1.2. Ad ogni modo, l’azione proposta presuppone l’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. Tale errore non può dirsi ricorrente nel caso di specie. Essendo stata la procura all’avv. Aurelio Gentili conferita dal liquidatore della società San Luca SRL e non emergendo ex actis che la procedura di liquidazione si fosse conclusa con la cancellazione della società dal registro delle imprese, questa Suprema Corte non era nella condizione di accertare il denunciato difetto di legittimazione processuale.

Non è in discussione che il liquidatore di una società definitivamente estinta non sia legittimato a rilasciare alcuna procura speciale, giacché la cancellazione della società ha come effetto il venir meno del potere di rappresentanza degli organi della liquidazione (Cass. 22/01/2020, n. 1392; Cass. 12/12/2019, n. 32728). Gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese sono stati chiariti, sia per le società di persone che per le società di capitali, dalle Sezioni Unite, con la decisione del 12 marzo 2013 n. 6070: pronuncia la quale infatti ha, tra l’altro, affermato che, dopo la riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003. “La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dalla L. Fall., art. 10); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso”. E ciò, per quanto qui interessa, significa che, essendosi la società estinta prima del promovimento del giudizio di legittimità, e avendo pertanto perso la capacità di stare in giudizio, il controricorso avrebbe potuto essere proposto (solo) dagli ex soci della società estinta. Nel caso in esame, invece, il controricorso era stato proposto dal liquidatore della società ovvero da un soggetto inesistente perché estinto. Tale inesistenza si rifletteva, sine dubio, sulla proposizione del controricorso.

Nondimeno, come già anticipato, che la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese prima del conferimento della procura e che, quindi, il liquidatore non potesse conferire la procura specie all’avvocato Gentili non risulta fosse stato portato a conoscenza di questa Corte. Spettava al ricorrente dimostrare, osservando le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 6, che l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società fosse nota a questa Suprema Corte o potesse essere rilevata dalla stessa ex actis.

Solo in tal caso sarebbe stato possibile, se del caso, denunciare che questa Corte avrebbe potuto rilevare il difetto di legittimazione processuale della società San Luca, ove non fosse incorsa in una erronea attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo o in una omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che l’avevano indotta a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, cioè che la società fosse un soggetto giuridico ancora esistente al momento della proposizione del controricorso.

1.3. Va altresì ribadito che la domanda di revocazione di una pronuncia della Corte di Cassazione non può essere ammessa qualora, per dimostrare l’errore revocatorio, sia necessario, come in questo caso, produrre documenti nuovi, non depositati nelle precedenti fasi di giudizio e non richiamati, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, con l’originario ricorso per cassazione (Cass. 03/05/2018, n. 10469; Cass. 06/06/2017, n. 14002).

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

3. Quanto alla richiesta di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per l’adozione di eventuali provvedimenti nei confronti dell’Avv. Aurelio Gentili, ribadita dal difensore in udienza, oltre che nella memoria illustrativa del ricorso, né questo Collegio né, con tutta evidenza, il Sostituto Procuratore, pure presente durante la discussione, l’hanno ritenuta fondata su presupposti meritevoli di accoglimento.

4. Non si deve provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio, perché la intimata non vi ha svolto attività difensiva.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13/05/2014, n. 10306).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente il versamento, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, dalla Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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