Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.40747 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 35044/2018 R.G. proposto da:

A.G.N., G.A.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ZACCHEO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO CORRADO DI GERONIMO;

– ricorrente –

contro

AS.VI., AS.SA., P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 25, presso lo studio dell’avvocato FULVIO NERI, rappresentati e difesi i primi due dalla terza e quest’ultima di persona;

– controricorrenti –

e contro

ELIPSO FINANCE S.R.L. e per essa la mandataria FBS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio dell’avvocato MARCO BATTAGLIA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

LA GANCIA SRL, COIS94 SRL IN LIQUIDAZIONE, PLANTA S.S. DI S.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 875/2018 del TRIBUNALE di TRAPANI, letta alla pubblica udienza del 26/09/2018;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 15/09/2021 dal Presidente Dott. Franco DE STEFANO;

lette le conclusioni motivate scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa SOLDI Anna Maria, confermate alla pubblica udienza di discussione, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Fulvio NERI e Marco BATTAGLIA.

FATTI DI CAUSA

1. A.G.N. ed G.A.M. ricorrono, con atto articolato su due motivi, per la cassazione della sentenza pubblicata all’udienza 26/09/2018 col n. 875 e addotta come notificata il 03/10/2018 – con cui il Tribunale di Trapani ha rigettato la loro opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento (contrassegnato dal n. 46/16, del 14/04/2016, di “locale terran(e)o adibito ad attività artigianale” sito in ***** (oggi *****), della superficie catastale di mq. 88 in NCEU Trapani al… “foglio ***** – particella ***** – rendita Euro 192…”) di uno dei cespiti ai loro danni staggiti in due procedure di espropriazione immobiliare, iscritte ai nn. 128 e 177 del r.g.e. del 2014 e tra loro riunite, posto in vendita per la piena proprietà ed aggiudicati per la nuda proprietà ad P.A. ed in cousufrutto a As.Vi. e Sa., nel contraddittorio con costoro e coi creditori Prelios Credit Servicing spa per Elipso Finance srl, La Gancia srl, COIS94 in liq.ne e Planta s.s. di S.T..

2. Notificato il ricorso agli ultimi tre presso i procuratori costituiti nel processo esecutivo, resistono con separati controricorsi, da un lato, la Elipso Finance srl (stavolta a mezzo di altra mandataria, la FBS spa) e, dall’altro, gli aggiudicatari P.A., As.Vi. e Sa.; e, rinviata la discussione dalla pubblica udienza del giorno 11/06/2021 a quella del 15/09/2021 (non tenuta in Camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato al 31 luglio 2021 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), conv. con modif. dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021, ma con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, commi 1 e 2), il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte per il rigetto e le conferma in udienza, mentre i ricorrenti e i controricorrenti As. – P. depositano memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato che è versata in atti la prova della rituale notifica a mezzo p.e.c. del controricorso di Elipso Finance, nuovamente prodotta all’udienza di discussione: sicché non può accogliersi alcuna doglianza sul punto dei ricorrenti.

2. Ciò posto, i ricorrenti lamentano: col primo motivo, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., per avere la sentenza impugnata affermato la carenza dell’interesse ad agire in capo agli opponenti e negato che gli stessi avessero allegato alcun pregiudizio concreto ai loro interessi, del resto per non avere essi potuto godere dei benefici derivanti dalla sospensione ex art. 624 bis c.p.c., in relazione ai cespiti malamente aggiudicati in conseguenza della violazione delle regole sulla vendita e per la palese invalidità ed illegittimità dell’offerta di acquisto, per la perturbazione dell’equilibrio dello svolgimento della vendita, con induzione degli altri partecipanti a desistere e violazione dell’interesse anche del debitore al rispetto delle regole che disciplinano la legittimità della vendita; col secondo motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 571,574,576,586 c.p.c., per il mancato rispetto delle condizioni contenute nell’ordinanza di vendita e la non corrispondenza tra queste e l’offerta poi non solo formulata ma pure accolta, con conseguente illegittimità della scomposizione – per di più qualitativa – del diritto oggetto di trasferimento, oltretutto merce’ costituzione di un diritto di usufrutto al di fuori dei casi previsti dall’art. 978 c.c., con ampi richiami a dottrina e giurisprudenza a sostegno degli argomenti sul punto.

3. E’ tuttavia superflua la disamina dei singoli motivi di ricorso e delle difese sul punto sviluppate dai controricorrenti, per l’evidente sua improcedibilità: avvenutane la notifica a mezzo posta elettronica certificata, l’asseverazione di conformità della prodotta copia analogica della sentenza come notificata e della sua relata (consistente nel messaggio di posta elettronica con cui la notifica ha avuto luogo) non è autografa, risultando agli atti ritualmente depositati ed accessibili da questa Corte soltanto una stampa con la dicitura “firmato digitalmente” riferita all’avvocato Angelo Corrado Di Girolamo; sicché, per essere restati tali almeno alcuni degli intimati, non è superata l’improcedibilità disegnata proprio per tali evenienze da Cass. Sez. U. 25/03/2019, n. 8312.

4. D’altra parte, non vi è in atti la copia notificata della sentenza, ma soltanto quella autentica, nonostante gli stessi ricorrenti diano atto in ricorso che la gravata pronuncia era stata appunto notificata: sicché permane applicabile, secondo consolidata giurisprudenza (da ultimo, v. Cass. 12/02/2020, n. 3466), la sanzione dell’improcedibilità, neppure essendo il ricorso stato notificato entro i sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza (Cass. 17066/13).

5. Ed altra ragione di improcedibilità del ricorso sta nel fatto che, nonostante esso sia stato in formato digitale fin dall’originale, la sua copia notificata è priva di asseverazione autografa di conformità all’originale, risultando agli atti soltanto una stampa con la dicitura “firmato digitalmente” riferita all’avvocato Angelo Corrado Di Girolamo: sicché, per essere restati tali almeno alcuni degli intimati, non è superata la sanzione dell’improcedibilità ribadita per questa evenienza da Cass. Sez. U. 24/09/2018, n. 22438.

6. Del ricorso va quindi dichiarata l’improcedibilità, con condanna – solidale, per l’identità della posizione processuale – dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti (e per gli As. – P. tra loro in solido, attesa la comunanza di interesse).

7. Poiché il ricorso è dichiarato improcedibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso n. 35044/18 r.g. avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 26/09/2018, n. 875.

Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate: in favore di As.Vi. e Sa. ed P.A., tra loro in solido, in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; in favore della Elipso Finance srl come rappresentata da FBS spa, in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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