Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40752 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13212/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Degli Scipioni 103, presso lo studio dell’avvocato Moretti Andrea, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pasquini Alessandro;

– ricorrente –

contro

Sa.Lu., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Padovani;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 936/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso notificato il 11 aprile 2019, S.M. propone ricorso per cassazione della sentenza n. 936 della Corte di appello di Genova, depositata l’11 giugno 2018, affidato a sette motivi, illustrati da memoria. Resiste l’intimato Sa.Lu. con controricorso notificato il 15 maggio 2019, illustrato da memoria tempestivamente depositata.

2. Per quanto di interesse, la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato la prescrizione del diritto del S. di riscuotere somme da un conto corrente aperto con altro agente assicurativo al momento del passaggio delle consegne della sua attività collegata a Ina ass.ni., ha dichiarato non prescritti, ma inesigibili, i crediti maturati nei confronti di Sa., in quanto derivanti da un accordo stipulato con l’agente subentrato ( Sa.) per la tenuta di un conto corrente relativo alle poste di credito di competenza della gestione pregressa che, tuttavia, non risultava esse stato chiuso. Per altre poste, inoltre, relative al recupero di crediti verso la clientela per anticipati versamenti effettuati dall’agente, la Corte di merito ha ritenuto non sussistere la legittimazione passiva dell’agente subentrato, bensì della compagnia assicuratrice all’epoca rappresentata dall’agente, non chiamata in giudizio dall’attore qui ricorrente ma solo dal convenuto qui resistente in sua manleva.

3. Per quanto riguarda il credito di CFPO s.r.l. in liquidazione verso l’agente qui resistente, in thesi ceduto al ricorrente al momento del passaggio della consegne dell’agenzia, la Corte d’appello ha ritenuto che non ne fosse stata provata né la cessione, né la tempestiva notifica della medesima prima dell’eccepito pagamento da parte del debitore ceduto, qui resistente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce violazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 2909 c.c. e violazione del giudicato interno formatosi in ordine all’accertamento della esigibilità delle pretese rivendicate dal S..

2. Con il secondo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., per omessa od erronea rilevazione che il profilo della esigibilità delle pretese rivendicate a titolo di provvigioni sarebbe pacifico tra le parti o comunque non contestato.

3. Con il terzo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1823,1831 c.c., art. 1833 c.c., comma 3, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso l’esigibilità del diritto del ricorrente alla liquidazione del saldo del conto corrente.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, relativo a crediti di provvigioni maturati nei diversi rami assicurativi;

5. Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per difetto assoluto in motivazione in sede di accertamento della questione relativa all’assunzione, da parte del convenuto qui resistente, dell’obbligo di ottenere il rimborso presso i clienti della compagnia INA dei premi che il ricorrente aveva anticipato in qualità di agente generale.

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115,167,183,345 c.p.c. e art. 2697 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa o erronea rilevazione che l’esistenza del credito ceduto da CFPO s.r.l. al ricorrente non avrebbe formato oggetto di tempestiva specifica contestazione da parte della controparte.

7. Con il settimo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per difetto assoluto di motivazione in sede di accertamento circa la prova del credito che il ricorrente avrebbe acquistato da CFPO s.r.l..

8. Ritiene il Collegio che i primi tre motivi debbano essere trattati congiuntamente in quanto collegati alla medesima questione afferente al parziale accoglimento del primo motivo di appello, sul rilievo della non sussistenza di una ipotesi di prescrizione delle poste iscritte nel conto corrente, tuttavia da ritenersi inesigibili in quanto incluse in un contratto di conto corrente non ancora chiuso tra le parti.

8.1. In particolare, il ricorrente assume che il credito derivante da provvigioni maturate per la stipula di polizze, per un ammontare di Euro 64.763,13, sia stato accertato da parte del giudice di prime cure che lo aveva dichiarato prescritto ex art. 2948 c.c. e che, pertanto, una volta rilevato che il termine di prescrizione era, anziché triennale, decennale e che il diritto di credito non era prescritto si sia formato un giudicato interno sulla sua esigibilità, maturata il 21 maggio 2003, non essendo stata impugnata la statuizione del giudice di primo grado su questo punto.

8.2. Il primo motivo è infondato in quanto la sentenza della Corte d’appello, facendo riferimento al fatto che nel rapporto di conto corrente la prescrizione inizia a decorrere dalla chiusura del conto corrente ex art. 1823 c.c. e che il conto in questione, per affermazione dello stesso appellante qui ricorrente, era stato dichiarato ancora aperto (p. 12 atto di appello riportato a p. 7 della sentenza), ha ritenuto che le poste di credito ivi inserite non fossero liquidabili in quanto inesigibili, e ciò in forza di un consolidato principio di diritto in tema di conto corrente aperto (Cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 2860 dell’11712/1964).

8.3. In particolare la Corte di merito, una volta esclusa la prescrizione, ha constatato che il “dies a quo” per il decorso del termine di prescrizione dei diritti coincide con il momento a partire dal quale è esigibile il credito. Nel caso di apertura di credito, tale esigibilità deriva dalla scadenza del relativo termine, ove l’apertura sia a tempo determinato, ovvero dalla scadenza del preavviso di recesso unilaterale di cui all’art. 1845 c.c. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15024 del 21/11/2000). Una volta esclusa la prescrizione, la sentenza d’appello si è limitata a prendere atto della dichiarazione dell’agente qui ricorrente che, per dimostrare che il credito non si era prescritto, aveva indicato nell’atto di appello che il conto era ancora aperto.

8.4. La statuizione della Corte d’appello è corretta.

8.5. Per disposto dell’art. 1823 c.c., il contratto di conto corrente ha il fine di evitare il pronto pagamento dei crediti esigibili che possono maturare a favore di ciascuna delle parti nel corso di una loro durevole relazione di affari, rendendone possibile una differita e globale compensazione, e tale finalità viene raggiunta mediante l’obbligo delle parti d’immettere nel conto i crediti, che vengono dichiarati inesigibili per la durata del conto medesimo o di determinati suoi periodi, mentre viene reso esigibile, alla chiusura di ciascun periodo, il saldo risultante dalla compensazione tra le due masse delle partite contrapposte. Pertanto, pur conservando le rimesse il loro carattere giuridico di crediti veri e propri, l’obbligazione, avente per oggetto sin dall’origine una somma di danaro, deve essere adempiuta al tempo della scadenza indicata nel contratto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2860 del 11/12/1964).

8.6. Il primo motivo, peraltro, assume erroneamente che il rilievo della eccezione di prescrizione, e conseguentemente anche la sentenza che pronunci l’estinzione del diritto per prescrizione, presupponga l’accertamento di esistenza e di esigibilità del diritto e che tale dictum non sia stato oggetto di specifica impugnazione da parte del convenuto appellato, assumendo che sul punto si sia formato un giudicato implicito.

8.7. Tuttavia, mette conto osservare che una esplicita affermazione di esigibilità del diritto di credito non è rinvenibile nella sentenza di primo grado, per come riportata nel ricorso. In ogni caso, la statuizione di prescrizione del diritto non presuppone la esistenza o esigibilità del diritto, restando essa sul terreno dell’accertamento di estinzione del diritto.

8.8. Sul punto, il motivo spende argomenti infondati, poiché la prescrizione trova fondamento nell’inerzia del titolare del diritto, sintomatica, per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, non equivalendo l’eccezione a un implicito riconoscimento del diritto (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 26309 del 07/11/2017; Cass. Sez. Un., sent. 25 luglio 2002, n. 10955).

8.9. Tale principio si ricava, oltre che dai principi generali in tema di prescrizione del diritto, dall’analisi dell’art. 2959 c.c., relativo alle cd prescrizioni presuntive, secondo cui “l’eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi previsti dagli artt. 2954,2955 e 2956 c.c., ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta”. In proposito si è sottolineato che il disposto ha un effetto circoscritto e deve intendersi nel senso che l’ammissione del fatto che l’obbligazione non sia stata estinta comporta il rigetto dell’eccezione, ma non, al contrario, che l’aver sollevato l’eccezione di prescrizione determini l’ammissione del fatto costitutivo del debito (cfr. Corte di Cassazione, sez. 6 (seconda) civile, Ordinanza 5 giugno 2019, n. 15303; Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017).

8.10. Conseguentemente, non può sostenersi che si sia formato un giudicato, sia esplicito, che implicito, sulla esigibilità dei crediti.

8.11. Quanto alla sussistenza di una ipotesi di mancata contestazione della esigibilità del credito a titolo di provvigioni d’acquisto maturate nei rami RDD e RCA, o per altre provvigioni sui regolamenti di premi o d’incasso sul portafoglio FAP e Tesoro, nonché di crediti maturati per altre provvigioni d’acquisto mensili, ex art. 115 c.c., in thesi non considerata dal giudice, il secondo motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, poiché non riporta il punto, enucleabile dagli atti difensivi delle parti e dall’atto di appello, da cui può ricavarsi tale circostanza o la denuncia di mancata osservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c..

8.12. Inoltre, va ancora una volta sottolineato che la censura si pone in antitesi con quanto asserito dallo stesso appellante qui ricorrente allorché, nel contestare, impugnandola, la pronuncia di estinzione del diritto per prescrizione contenuta nella sentenza di prime cure, ha addotto che il conto corrente instaurato tra le parti, lungi dall’essere stato chiuso, era ancora aperto, mentre la parte convenuta nelle sue difese ha sempre negato l’esistenza del credito, come puntualmente riportato dalla controparte nel controricorso. Dal che risulta che fosse pacifica, piuttosto, la inesigibilità dei crediti indicati nel conto corrente non ancora chiuso.

8.13. Quanto alla errata interpretazione o applicazione delle norme in materia di conto corrente regolato dalle parti, di cui al terzo motivo, il ricorrente adduce quale violazione di norme una presunta errata sussunzione della fattispecie riguardante un conto corrente che era già chiuso per volontà delle parti, al fine di denunciare l’errata dichiarazione di inesigibilità del credito.

8.14. La censura risulta troppo generica e astratta per consentirne una piena valutazione in sede di giudizio di legittimità, laddove il principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, richiede che il giudice di legittimità sia messo nelle condizioni di valutare ex actis la rilevanza della questione in diritto sollevata (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19985 del 10/8/2017; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/7/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11501 del 17/5/2006).

8.15. Difatti, in forza dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte, sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata: nel valutare tutti questi aspetti, dunque, sarebbe stato necessario poter valutare la domanda per come inizialmente proposta unitamente all’atto processuale in cui è rinvenibile, con riferimento al caso di specie, la mancata contestazione e la violazione dedotta. Conseguentemente, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

8.16. La censura, in ogni caso, non è in grado di dimostrare, anche solo in via astratta, il vizio dedotto.

8.17. Ed invero, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Sicché, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

8.18. In particolare, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità. Difatti, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (Sez. U., Sentenza n. 25573 del 12/11/2020; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/).

8.19. Pertanto i motivi di cui sopra sono infondati (il primo) e per lo più inammissibili (il secondo e il terzo).

9. I restanti motivi quarto e quinto attengono al rigetto del secondo motivo e terzo motivo di appello riguardo ad altri crediti e mettono in discussione la pronuncia che riguarda alcune provvigioni in tesi spettanti al ricorrente e non al resistente, per l’importo di Euro 9.963,34 (di cui al secondo motivo di appello), nonché gli anticipi dei premi versati dall’agente per conto dei clienti, pari a Euro 72.949,17, giudicati quali debiti di competenza della compagnia assicuratrice e non dell’agente; inoltre, gli ultimi due motivi (il sesto e il settimo motivo) riguardano una cessione di credito dal giudice ritenuta insussistente, e ciò in base a una interpretazione delle scritture prodotte.

9.1. Essi vanno trattati congiuntamente in quanto affetti da plurimi vizi di inammissibilità.

9.2. Per quanto attiene alla assunta violazione dell’art. 112 c.p.c., di cui al quarto motivo il motivo è palesemente infondato alla luce di indirizzi giurisprudenziali oramai consolidati. Il vizio di minuspetizione di cui all’art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice non provveda su una domanda formulata, senza ulteriori spiegazioni. Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., difatti, riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 1616 del 26/01/2021; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 29254 del 12/11/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11455 del 19/06/2004).

9.3. Non è dunque questa l’ipotesi che ricorre nel caso di specie: nel presente giudizio il giudice dell’appello ha infatti provveduto su una domanda espressamente formulata, relativa alla somma di Euro 9.963, 34, rivendicata dall’appellante nel secondo motivo di appello in quanto in tesi erroneamente percepita dal convenuto in luogo dell’attore, giungendo a una conclusione di insussistenza della prova della legittimazione passiva del convenuto, dopo uno scrutinio dei fatti allegati e una analisi delle prove. Lo stesso vale per la restante parte dei crediti appostati.

9.4. Quanto alla denuncia di omessa o apparente motivazione, di cui al quinto e settimo motivo, logicamente da trattare congiuntamente, va preliminarmente rilevato che, su ogni questione, la Corte di appello si è pronunciata con una motivazione intrinsecamente e logicamente coerente coi fatti analizzati.

9.5. Non sussiste il vizio di omessa motivazione quando non risulta ictu oculi violato il principio sancito da Cass. Sez. U. n. 8053/2014 quanto al cd contenuto minimo costituzionale della motivazione, richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Per effetto della riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, resta quindi “esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (come stabilito da Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

9.6. Gli argomenti utilizzati per escludere la legittimazione passiva del resistente riguardo ai suddetti crediti appostati nel conto corrente e la mancata prova della cessione del credito, difatti, non presentano vizi di tal sorta.

9.7. Va osservato inoltre che la Corte di merito, per i crediti di cui al secondo e terzo motivo di appello, oltre ad avere rilevato la carenza di legittimazione passiva dell’agente convenuto, ha ritenuto comunque carente l’elemento della esigibilità di quelli appostati nel conto corrente per i medesimi motivi analizzati al punto 4.1 della sentenza (v. sentenza impugnata, p. 10, a chiusura del punto 4.2), sulla base di una valutazione di merito della documentazione scambiata tra le parti del tutto insindacabile, per quanto sopra detto con riguardo ai primi tre motivi.

9.8. Trattandosi in ogni caso di censure che, nel loro insieme, involgono questioni attinenti a crediti che il ricorrente assume fare parte del conto corrente giudicato dal giudice come ancora aperto, rileva ancora di più, e in via pregiudiziale, osservare che i motivi riguardo al rigetto del secondo e terzo motivo di appello, relativi a ulteriori crediti facenti parte del conto corrente, trattati congiuntamente al punto 4.2 della sentenza, non censurano specificamente la statuizione di inesigibilità del pari affermata dal giudice di secondo grado alla fine della trattazione delle questioni sottoposte al suo esame.

9.9. Sicché, quanto a tale categoria di crediti appostati nel conto corrente, deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità dei motivi in base al principio per cui “quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015; Cass. Sezioni Unite, n. 24469 del 2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 2006).

9.10. In ordine alla cessione al ricorrente del credito vantato da CEPO s.r.l. nei confronti del resistente, trattata al punto 4.3 della sentenza impugnata, si tratta di un credito per il quale la Corte di merito ha speso molti argomenti per sottolineare che la documentazione analizzata non offra elementi per ritenere provata detta cessione, anche sotto il profilo della intervenuta notifica della medesima prima del pagamento effettuato dal debitore ceduto alla società creditrice. La motivazione, pertanto, è supportata da uno scrutinio della documentazione in atti del tutto intrinsecamente congruo ed esaustivo.

10. Quanto al sesto motivo, sempre relativo al credito ceduto, si assume che il giudice abbia erroneamente ritenuto che il credito di CRPO srl, maturato a titolo di provvigioni sulle polizze da essa concluse, non fosse stato ceduto al ricorrente, posto che l’agente resistente, in sede di costituzione, si era limitato ad eccepire la prescrizione e a dedurre l’omessa notifica della cessione, assumendo che fossero tutte affermazioni incompatibili con la volontà di contestare l’esistenza del diritto di credito dedotto; mentre solo tardivamente, nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, la controparte avrebbe contestato il fatto costituivo del diritto (ovvero la cessione).

10.1. Il motivo, in primo luogo, è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non riporta per intero l’atto di costituzione del resistente, per vero riportato da quest’ultimo nel controricorso là dove nelle conclusioni viene richiesto di accertare che il credito non sussiste e/o non è opponibile al resistente (p. 18 controricorso). In secondo luogo, esso pone ancora una volta una questione infondata in diritto, posto che l’eccezione di prescrizione non presuppone l’affermazione di esistenza del diritto, per quanto sopra detto con riferimento ai primi tre motivi.

11. Conclusivamente il ricorso va rigettato, essendo infondato il primo e inammissibili i restanti motivi, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore della parte resistente, oltre al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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