LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29249/2019 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Belsiana, 71 presso lo studio dell’avvocato Occhipinti Mario che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.A., G.G.;
– intimati –
nonché contro Italfondiario Spa nella qualità di procuratore di Castello Finance srl, a sua volta mandataria di Intesa San Paolo spa, elettivamente domiciliato in Roma Via Di Villa Grazioli 15 presso lo studio dell’avvocato Gargani Benedetto che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gargani Guido;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7614/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 da FIECCONI FRANCESCA.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto notificato in data 27 settembre 2019, la sig.ra M.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 7614/2018 del 29/11/2018 della Corte d’appello di Roma, notificata il 27 luglio 2019, che in riforma della sentenza ha accolto l’azione revocatoria esperita dalla controparte nei confronti dell’acquirente, qui ricorrente, e dei venditori di due beni immobiliari di proprietà di A. e G.G., qui intimati, quali debitori della banca in forza di due fideiussioni. Il ricorso è affidato a dieci motivi d’impugnazione. ITALFONDIARIO S.p.a., nella qualità di mandataria di CASTELLO FINANCE S.r.l., ha notificato controricorso in data 30 ottobre 2019. Gli altri soggetti intimati non hanno formulato difese.
2. Per la controversia in esame è stata disposta la discussione in adunanza camerale ex art. 380 bis 1 c.p.c.. La parte ricorrente ha depositato memoria.
3. Per quanto qui di interesse, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza oggetto di impugnazione, ha accolto il gravame proposto dalla società attrice avverso il rigetto dell’azione revocatoria esercitata dalla banca ex art. 2901 c.c. e, in riforma della sentenza impugnata, assorbito ogni altro motivo, ha dichiarato inefficaci, ex art. 2901 c.c., nei confronti di Italfondiario S.p.a gli atti di compravendita delle quote di nuda e piena proprietà dell’appartamento di *****, stipulati, il primo, in data 2 agosto 2001, rep. 121712, racc. 16483, fra G.A. e M. ed il secondo, in data 30 ottobre 2001, rep. 122409, racc. 16598, fra G.G. e M.L., facendo soprattutto riferimento a due dictum contenuti nelle sentenze di primo grado (non definitiva e definitiva), non resi oggetto di impugnazione incidentale da parte dell’appellata, in ordine alla sussistenza di pagamenti non diretti alla soddisfazione del credito per la vendita e alla sussistenza della scientia damni, in virtù della conoscenza della pregressa situazione debitoria dei venditori, tuttavia ritenuti non rilevanti dal giudice di primo grado che aveva respinto sia l’azione di simulazione, sia la revocatoria, sull’assunto che i pagamenti, per quanto pregressi al negozio o privi di data certa, furono destinati al pagamento di parte del debito verso la banca.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare assorbente va rilevato che il ricorso presenta chiari indici di violazione dell’art. 366 c.p.p., n. 3, in quanto parte ricorrente ha inteso assolvere all’onere di enunciazione del requisito dell’esposizione sommaria del fatto semplicemente riproducendo quanto indicato dalla sentenza di appello a proposito dello svolgimento processuale di primo grado e, quindi, si è limitata a riferire le scansioni del giudizio di appello e l’esito di tale giudizio di riforma della sentenza di primo grado.
2. Quanto riprodotto risulta assolutamente insufficiente ad assolvere all’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.
3. Si ricorda che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il quale, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006).
4. La prescrizione del requisito risponde non a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
5. Orbene, la riproduzione di quanto enunciato dalla sentenza impugnata circa lo svolgimento processuale pregresso al grado di appello non rispetta in alcun modo i principi di diritto consolidati innanzi ricordati.Difatti, il ricorso, nella parte dedicata allo svolgimento in fatto, è così strutturato:
6. “1. Così in fatto è l’accertamento dell’impugnata sentenza, 1…” (viene trascritto il testo integrale della sentenza). A p. 6 del ricorso, viene quindi formulata una lettura in chiave critica dei punti in cui la sentenza oggetto di impugnazione ha ritenuto come giudicati interni la statuizione di inutilizzabilità di alcuni documenti à fini probatori e 014 piena consapevolezza dell’acquirente (la ricorrente) in ordine alla situazione debitoria del marito e del cognato da cui ha acquistato gli immobili (p. 7 della sentenza). Al punto 5. si indica che la sentenza è stata notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.
7. Ebbene, da quanto sopra riprodotto in via succinta e schematica risalta che: a) non si evincono in alcun modo le ragioni per le quali il Tribunale ritenne di emettere la sentenza non definitiva, dato che si omette di riferire sebbene sommariamente il tenore della sentenza; b) non si evince in alcun modo perché venne disposto il prosieguo dell’attività istruttoria e non si evincono le ragioni per cui venne disposta la c.t.u.; c) non si evincono, sebbene sommariamente, le ragioni per cui co la sentenza definitiva la domanda venne rigettata; d) non si evincono i motivi dell’appello svolto dalla parte resistente e le difese svolte dall’attuale ricorrente.
8. Va rilevato che, anche di recente, è stato ribadito che ” Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018).
9. Le carenze dell’esposizione innanzi rilevate non sono in alcun modo sopperite nemmeno nella successiva esposizione dei motivi, atteso che sia nel primo che nel secondo si fanno riferimenti del tutto insufficienti al tenore della sentenza non definitiva e nessun riferimento si fa a quella definitiva di primo grado.
10. Nella descritta situazione rimane del tutto impossibile percepire le ragioni della consecuzione della decisione non definitiva e di quella definitiva ed inoltre le ragioni del devolutum operato dall’appello.
11. Deve in ogni caso rilevarsi, quanto ai singoli motivi, che anche essi di dimostrano inammissibili.
12. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione di legge processuale (artt. 115,116,177,279,329 e 346 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che fossero passate in giudicato (interno) alcune conclusioni raggiunte dal Tribunale nelle due sentenze di primo grado, con conseguente omesso accertamento dei requisiti della domanda revocatoria (eventus damni e scientia damni) e omessa valutazione delle prove contrarie prodotte dalla M.; con il secondo motivo si deducono le stesse circostanze in termini di violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omissione a livello grafico ed apparenza della motivazione.
13. Quanto al primo motivo, fermo che l’illustrazione si risolve, pur localizzando la sentenza non definitiva in questo giudizio di legittimità, in una limitatissima riproduzione del suo contenuto, consistente in un breve periodo nella nota 15 e in altro periodo nella pag. 9, per il resto delegando inammissibilmente a questa Corte di rintracciare in essa ciò che sorreggerebbe la prospettazione della c.d. affermazione ad abundantiam, in tal modo violando l’art. 366 c.p.c., n. 6, il quale impone di riprodurre il contenuto dell’atto anche processuale su cui il motivo si fonda, oppure di riprodurlo indirettamente precisando a che cosa l’indiretta riproduzione corrisponda in esso, si rileva che detta prospettazione risulta comunque enunciata in modo del tutto assertorìo e generico, con conseguente violazione del principio della necessaria specificità del motivo di ricorso per cassazione (in termini Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, che ribadisce il consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005);
14. In secondo luogo, si tratta di prospettazione che, pur nella sua assertorietà, si dovrebbe considerare palesemente infondata, giacché, quand’anche fosse vero che la rimessione in decisione era avvenuta ai fini di decidere sulla eccezione inerente alla ritualità della costituzione della parte convenuta, poiché, una volta ricordato che, a norma dell’art. 189 c.p.c., comma 2, la rimessione in decisione investe il giudice della decisione su tutta la causa, l’essersi il tribunale pronunciato anche sull’inutilizzabilità delle quietanze avrebbe costituito oggetto possibile della decisione non definitiva resa, con la conseguenza che la statuizione risultava legittimamente resa, priva id pregio essendo la tesi della ricorrente che vorrebbe limitato il potere di decidere del tribunale.
15. Per le dette ragioni il primo motivo risulta inammissibile e gradatamente infondato; mentre il secondo motivo resta assorbito dalla sorte del primo.
16. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e inversione dell’onere probatorio, nonché violazione dell’art. 2901 c.c. sulla ritenuta mancata prova del pagamento del prezzo delle due compravendite del 2001 per imputabilità della prova dei pagamenti non alle compravendite, bensì ai finanziamenti concessi nel 1999 dalla M. ai G., ovvero oltre un anno prima della venuta ad esistenza del credito.
17. Tale censura riguarda il punto della sentenza che, quanto all’eventus damni, ha considerato, oltre i due giudicati, il merito del motivo di appello inerente alla mancata prova del pagamento del prezzo, ritenendolo fondato, trattandosi di versamenti privi di data certa distribuiti in un arco temporale molto ampio, diretti -come attestato anche dal giudice di primo grado- a finanziare l’attività commerciale, e non quindi a estinguere l’obbligazione di pagamento del prezzo della vendita, con pagamenti che risultano precedere di due anni gli atti di vendita in questione. Inoltre nella sentenza impugnata si legge che il giudice dell’appello, ai fini dell’azione revocatoria, ha ritenuto come anomalo il pagamento in cambiali e in contanti, con scadenze frammentate in un’ampia fascia temporale, a prescindere dall’accertamento sulla simulazione delle quietanze.
18. Da qui il giudice dell’appello ha concluso per la contraddittorietà della sentenza di primo grado nel non dare valore a tali elementi per la prova della scientia damni del terzo, essendo mancata la prova del pagamento del prezzo.
19. Detto motivo in primo luogo risulta inammissibile, perché – in maniera del tutto contraddittoria- assume come oggetto di critica la motivazione della Corte territoriale riproducendola una parte e omettendone un’altra, e precisamente quella che si riferisce alla mancanza della data certa, che non perette che il pagamento sia imputato alla compravendita oggetto del presente giudizio, anche perché parte dei pagamenti, quelli fatti mediante emissione di assegni, risultano “precedere addirittura di due anni la stipula degli atti di vendita. Senza contare l’anomalia del pagamento di parte del prezzo con cambiali e in contanti, con scadenze frammentate in un’ampia fascia temporale” (cfr. sentenza, p. 3).
20. La censura manca di specificità perché, essendo solo in parte riprodotta la ratio decidendi sul punto in contestazione, la critica svolta non può dirsi correlata alla ratio decidendi, dovendo la critica alla ratio decidendi rivolgersi al testo integrale della sentenza sul punto, per potere essere considerata in sede di giudizio di legittimità, ove l’esame riguarda il dictum in contestazione, non essendo possibile un riesame della vicenda osservata dal giudice o un esame autonomo del contenuto della medesima sentenza.
21. In secondo luogo, il motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. senza rispettare i criteri indicati da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 in motivazione non massimata sul punto e ribaditi, ex multis, da Cass. (ord.) n. 26769 del 2018 (secondo cui: “In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre”), ed in realtà si risolve in una sollecitazione a rivalutare quaestiones facti del tutto al di fuori dei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., n. 5: in pratica, quello che ha fatto la Corte è apprezzare il tenore della documentazione sotto il profilo probatorio;
22. Con il quarto motivo, ex art. 360, n. 5 si denuncia il vizio di motivazione incomprensibile e per irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili sulla ritenuta mancata prova del pagamento delle due compravendite del 2001 per imputabilità della prova dei pagamenti provati ai finanziamenti concessi nel 1999 dalla M. ai G. ovvero a circa due anni prima della venuta ad esistenza del credito.
23. Il motivo è privo di fondamento perché pretende di denunciare – tra l’altro senza evocare l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e restando sul piano del n. 5 del 360 – una contraddittorietà di motivazione tale da evidenziarne la sostanziale inesistenza, appoggiandola ad elementi aliunde, cioè ad una inammissibile – sempre ai sensi del n. 5 rivalutazione delle risultanze probatorie.
24. In realtà la censura tende a contrapporre il ragionamento della Corte d’appello a quello del Tribunale che, invece, ha ritenuto che l’operazione immobiliare avesse avuto la finalità di consentire ai venditori di far fronte ai debiti e non di sottrarsi alle relative esposizioni debitorie. Invero, i fatti di causa sono stati osservati e diversamente interpretati, e non omessi; inoltre il rilievo della diversa interpretazione da darsi ai fatti di causa non denota un vizio di motivazione, per quanto sopra detto in ordine alla motivazione contraddittoria e non rispettosa del cd minimo costituzionale di cui a Cass. SU 8053/2014.
25. Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 2699 e 2700 sulla efficacia della quietanza inserita nell’atto pubblico notarile; violazione dell’art. 116 c.p.c. sul valore probatorio atipico della quietanza nei confronti di terzi. Sulla ritenuta mancanza di data certa delle quietanze e sulla loro ritenuta inutilizzabilità nel presente giudizio (v. p. 3 della sentenza impugnata la censura vorrebbe attribuire alla dichiarazione di quietanza, che significa affermare che si è stati pagati, valore di prova dell’effettivo pagamento e di data certa di esso contro il creditore. Tuttavia dare quietanza significa solo riconoscere l’avvenuto pagamento, ma non provare il fatto del pagamento verso i terzi.
26. Si veda, sul punto, il principio sancito da Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 20520 del 29/09/2020 (Rv. 659196 – 01), secondo cui l’indicazione del venditore, contenuta nell’atto notarile di compravendita, che il ” pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto” non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., avendo natura confessoria, con I conseguenza che il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell’art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest’ultima nel rapporto tra le parti.
27. Pertanto, si vorrebbe far operare la confessione a danno del terzo creditore, il che non è compatibile con il sistema sopra delineato.
28. Quanto osservato è decisivo per evidenziare la inammissibilità pure del sesto motivo, che prospetta una contraddittorietà di motivazione sul punto in modo inconferente; inoltre deduce pure l’omissione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, come omesso esame, quando l’esame c’e’ stato.
29. Con il settimo motivo si deduce la omissione, sotto il profilo della motivazione, di un fatto secondario e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. riguardo alla presunzione di sussistenza della scientia damni in capo alle parti dell’atto dispositivo, in virtù dei loro rapporti, rispettivamente coniugi separati ed affini (pp 3 e4 della sentenza impugnata).
30. Il motivo esordisce con l’affermazione che la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il “consilium fraudis” si poteva desumere dal rapporto di parentela, che la sentenza non contiene, perché considera l’effettiva conoscenza della situazione debitoria in cui versavano i due venditori, sicché è privo di correlazione con la motivazione. Peraltro, deduce la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in modo inidoneo e nemmeno indica dove e come i pretesi datti omessi erano divenuti oggetto di allegazione di parte; in fine, deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 in modo inidoneo, cioè senza rispettare i criteri indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 e ss., in motivazione non massimata (vedi paragrafi 4 e ss.).
31. L’ottavo ed il nono motivi denunciano violazioni di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., mal dedotti, per i motivi sopra già espressi sul paragrafo n. 23 e 24; non si (Ndr: testo originale non comprensibile).
32. Infine, tutti i motivi si caratterizzano per un’evocazione di documenti fatta in modo del tutto generico e senza puntuale rispetto degli oneri riproduttivi diretti od indiretti di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
33. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alle spese, oltre il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021