Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40761 del 20/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30559/2018 proposto da:

Bruno Trotti Calzature S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere della Vittoria n. 11, presso lo studio dell’avvocato Lore’ Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolucci Andrea;

– ricorrente –

contro

Zalando SE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Massimiliano, Goglia Luigi e Lavagnini Simona;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 da Valle Cristiano, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

La vicenda di merito, per quanto ancora di rilievo n questa sede, concerne una causa o meglio, diverse cause di contraffazioni di calzature, anche dinanzi ad autorità giudiziarie estere (e precisamente quelle di Parigi e di Berlino).

La causa è pervenuta alla cognizione di questa Corte a seguito di declaratoria di esecutorietà, in applicazione del Re CEE n. 44 del 2001, di sentenza del Tribunale di Berlino, operata dalla Corte di Appello di Ancona con decreto in data 15/06/2017 e, quindi, con sentenza, di rigetto dell’opposizione al detto decreto di esecutorietà, n. 1843 del 28/08/2018.

La Bruno Trotti S.r.l., ricorre con due motivi avverso la detta sentenza della Corte territoriale.

La Zalando SE, resiste con controricorso.

All’adunanza del 30 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dalla rinunzia e dall’adesione ad essa, provenienti rispettivamente dalla ricorrente Bruno Trotti Calzature S.r.l. da un lato e da Zalando Se dall’altro, entrambe redatte in due atti, il primo, di rinuncia recante data 25/01/2021 e il secondo, di accettazione, recante data 97/09/2021, risulta che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, con spese già compensate tra le parti stesse.

Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

Nulla per le spese di questo giudizio.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 – 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio;

nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472