Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40762 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 29312 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:

NORDINMPIANTI S.r.l., in liquidazione e concordato preventivo (P.I.:

*****), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, M.F. rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Paolo Romani (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

GLOBAL SERVICE S.r.l. (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore I.A.T. – Impianti Alta Tecnologia S.r.l.

(P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 426/2018, pubblicata in data 24 aprile 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

FATTI DI CAUSA

Nordimpianti S.r.l., in liquidazione e concordato preventivo, ha pignorato i crediti vantati dalla propria debitrice I.A.T. S.r.l. nei confronti di Global Service S.r.l. a titolo di canoni relativi ad un contratto di affitto di azienda.

La società terza pignorata ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo, ma il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 549 c.p.c., ha assegnato ugualmente le somme pignorate. Global Service S.r.l. ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Ravenna.

Ricorre Nordimpianti S.r.l., sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le società intimate.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere omesso il Tribunale di pronunciarsi (o per aver implicitamente respinto) sulla eccezione di inopponibilità ai creditori delle cessioni e delle liberazioni di pigioni e di fitti compiute anteriormente al pignoramento in base ai criteri dell’anteriorità della trascrizione e della data certa”.

Con il secondo motivo (proposto in via subordinata rispetto al primo) si denunzia “Motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 2918 c.c.”.

I primi due motivi del ricorso – sebbene posti dalla ricorrente in linea di subordinazione – sono in realtà logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

La società ricorrente fa presente che il giudice del merito ha deciso l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla terza pignorata avverso l’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, limitandosi ad accertare che l’estinzione per pagamento di detti crediti era avvenuta in data anteriore al pignoramento, senza prendere in considerazione le proprie difese (che avevano peraltro portato il giudice dell’esecuzione a disporne l’assegnazione) in relazione all’inopponibilità del pagamento, benché anteriore al pignoramento, ai sensi dell’art. 2918 c.c., in quanto relativo a canoni o fitti non ancora scaduti.

Effettivamente, nella sentenza impugnata non è in alcun modo presa in esame la questione dell’opponibilità del pagamento effettuato dalla affittuaria (avvenuto nel 2014) in relazione a canoni del contratto di affitto di azienda incontestabilmente non ancora scaduti, almeno in parte, né al momento del pagamento stesso, né al momento del pignoramento (che ha avuto luogo nel luglio 2015) e che, anzi, avrebbero avuto scadenza, in parte, anche oltre l’anno dal pignoramento stesso (tale pagamento, secondo quanto affermato nella decisione impugnata, ha pacificamente avuto ad oggetto i canoni relativi all’intero triennio 2014/2016).

La questione era stata espressamente posta dalla società creditrice pignorante opposta e, comunque, avrebbe dovuto essere presa in esame anche di ufficio, trattandosi di questione attinente alla opponibilità, al creditore procedente, del pagamento effettuato dal terzo e da questi addotto a fondamento del carattere negativo della propria dichiarazione, pagamento relativo a canoni di affitto e già ritenuto inopponibile dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza oggetto di opposizione.

Il giudice del merito dell’opposizione avrebbe, quindi, dovuto certamente valutare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge ai fini dell’opponibilità dell’allegato pagamento al creditore procedente e, a tal fine, avrebbe dovuto (anche a prescindere da specifiche eccezioni di parte) applicare le disposizioni di legge che disciplinano la fattispecie, e cioè quelle dettate dall’art. 2918 c.c., le quali, oltre alla anteriorità al pignoramento del pagamento, richiedono, ai fini dell’opponibilità dello stesso, ulteriori presupposti (in particolare, la trascrizione, per le liberazioni eccedenti il triennio) e prevedono comunque limiti di efficacia (in particolare, l’anno successivo al pignoramento, per le liberazioni inferiori al triennio).

Avendo del tutto omesso di verificare la sussistenza di tali presupposti e l’operatività dei suddetti limiti, avendo anzi, nella sostanza, il giudice del merito del tutto omesso di valutare l’applicabilità in concreto della norma di legge che regola la fattispecie astratta sottoposta al suo giudizio, la decisione impugnata va cassata affinché a tanto si provveda in sede di rinvio.

2. Con il terzo motivo (proposto in via subordinata rispetto ai primi due) si denunzia “Motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il terzo motivo del ricorso è dichiaratamente proposto dalla ricorrente solo in via subordinata rispetto ai primi due.

Avendo trovato accoglimento i primi due motivi del ricorso, esso deve pertanto ritenersi assorbito.

In ogni caso, è opportuno osservare che, da una parte, l’accertamento dell’anteriorità del pagamento rispetto al pignoramento costituisce oggetto di un accertamento di fatto adeguatamente motivato dal giudice del merito e, d’altra parte, è la stessa ricorrente ad affermare espressamente di non avere in alcun modo inteso contestare tale accertamento, nell’ambito dell’esposizione relativa ai primi due motivi del ricorso.

3. Sono accolti i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Ravenna, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Ravenna, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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