Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40764 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso N. 376/2019 R.G. proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Caio Mario, 13, presso lo studio dell’avvocato Saverio Cosi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del procuratore avv. Bruna Pastinese, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli, 15, presso lo studio dell’avvocato Benedetto Gargani, che la rappresenta e difende come da procura allegata al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18306/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27.09.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.09.2021 dal Consigliere relatore Dott. SAIJA Salvatore.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 8.9.2015, il G.d.P.. di Roma accolse l’opposizione all’esecuzione proposta da Intesa San Paolo s.p.a. in relazione all’azione esecutiva avviata da T.G. in forza di ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in precedente procedura esecutiva in danno dell’INPS e nei confronti della predetta banca quale terza pignorata, e ciò in quanto l’azione era stata preannunciata (con la notifica del precetto) contestualmente alla notifica dell’ordinanza stessa, anziché decorso un congruo lasso di tempo.

Proposto gravame dalla T., il Tribunale di Roma lo dichiarò inammissibile con sentenza del 27.9.2018, e ciò ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, l’esecuzione essendo stata preannunciata per l’importo di Euro 965,14 e quindi inferiore al limite di cui all’art. 113 c.p.c., comma 2. In ogni caso, osservò il giudice d’appello che la banca aveva accreditato entro un termine ragionevole successivo alla notifica del precetto, e comunque prima dell’inizio dell’esecuzione forzata, una somma riferibile all’ordinanza di assegnazione in questione e certamente satisfattiva, sicché l’azione esecutiva poi avviata non era in alcun modo giustificata.

Ricorre ora per cassazione T.G., affidandosi ad un unico articolato motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso Intesa San Paolo s.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l’unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c. e art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il giudice d’appello erroneamente rilevato l’inammissibilità del gravame, trattandosi di causa di valore inferiore ad Euro 1.000,00 ex art. 113 c.p.c., comma 2, benché nella specie fossero stati violate le norme del procedimento o anche i principi regolatori-informatori della materia. In particolare, la ricorrente evidenzia che, col proprio atto d’appello, erano state denunciate plurime violazioni degli artt. 101 e 102 c.p.c., art. 1181 c.c., art. 112 c.p.c., artt. 474,479 e 480 c.p.c., art. 1175 c.c., tutte integranti, nella sostanza, ipotesi eccettuative dell’applicabilità dell’art. 339 c.p.c..

2.1 – Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente, dopo l’intestazione, con indicazione delle parti e della sentenza impugnata, procede ad un breve excursus delle vicende processuali (fino a p. 4), così, in seguito avviando l’esposizione dell’articolata censura, da p. 4 a p. 21, mediante fotoriproduzione degli atti processuali di riferimento, e riportando, infine, le conclusioni sottoposte a questa Corte.

2.2 – Ora, premesso che l’art. 366 c.p.c., comma 1, quanto ai requisiti di contenuto-forma del ricorso, prevede al n. 3 che esso debba contenere, a pena di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”, deve anzitutto evidenziarsi che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il fatto deve intendersi nella duplice accezione di fatto sostanziale (ossia, quanto concernente le reciproche pretese delle parti) e processuale (relativo, cioè, a quanto accaduto nel corso del giudizio, alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai provvedimenti adottati dal giudice, ecc. – v. Cass. n. 1959/2004). Quanto poi alla sommarietà che, secondo la norma in esame, deve caratterizzare l’esposizione, è costante l’insegnamento secondo cui “Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito” (così, Cass. n. 7825/2006; Cass. n. 1926/2015).

La funzione cui assolve il requisito in parola è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso “serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”.

Inoltre, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così la già citata Cass. n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora “viva” o meno” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno.

Sul versante opposto, concernente l’eccesso di esposizione, numerose pronunce hanno avuto ad oggetto la tecnica della c.d. “spillatura” o del c.d. “assemblaggio”, consistenti nella riproduzione, meccanica o informatica, di una serie di atti processuali e documenti all’interno del ricorso; in proposito, Cass., Sez. Un. 16628/2009, ha affermato che “La prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura”; e ancora, secondo Cass., Sez. Un. 5698/2012, “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali e’, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale in caratteri minuscoli di una serie di atti processuali: sentenza di primo grado, comparsa di risposta in appello, comparsa successiva alla riassunzione a seguito dell’interruzione, sentenza d’appello ove mancava del tutto il momento di sintesi funzionale, mentre l’illustrazione dei motivi non consentiva di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi)” (i suddetti principi sono stati affermati, ex multis, da Cass. n. 3385/2016 e Cass. n. 12641/2017).

Costituisce naturale evoluzione del consolidato insegnamento giurisprudenziale quella secondo cui la descritta tecnica espositiva non può utilizzarsi neanche nella mera illustrazione dei motivi di ricorso. Così, da ultimo, Cass. n. 26837/2020 ha condivisibilmente affermato che “Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l’enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di un concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell’atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all’interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all’interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte”. 2.3 – Ora, ritiene la Corte che tale ultimo orientamento sia del tutto pertinente nella specie, giacché la ricorrente, a dimostrazione della denunciata violazione di norme di diritto, s’e’ limitata a meramente inserire nel corpo dell’unico articolato mezzo la fotoriproduzione di quelle parti del proprio atto processuale in cui, a suo dire, le relative questioni erano state sollevate, omettendo però qualsiasi momento di sintesi, come se la dimostrazione della mera menzione di singole disposizioni normative (effettuata passim nell’atto d’appello) potesse considerarsi sufficiente a connotare e “vestire” la censura in questa sede proposta, che peraltro investe anche il profilo dell’interpretazione della domanda.

Al contrario, una tale tecnica espositiva rende particolarmente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v. la già citata Cass., Sez. Un., n. 16628/2009).

3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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