LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso N. 745/2019 R.G. proposto da:
V.R.I. e V.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via Tommaso D’aquino 83, presso lo studio dell’avvocato Tommaso Longo, rappresentati e difesi dall’avvocato Gian Paolo Manno, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
L.G., quale erede di O.E. (deceduto);
– intimato –
nonché contro C.P., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 11, presso lo studio dell’avvocato Gianfranco Tobia, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Causa, come da procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
nonché contro I.B., domiciliata nella Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Gazzari e Giorgio Limardo, come da procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1514/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 08.10.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.09.2021 dal Consigliere relatore Dott. SAIJA Salvatore.
FATTI DI CAUSA
A seguito di complessa controversia definita dal Tribunale di Genova con la declaratoria della nullità – per abusi edilizi – di due successivi atti di compravendita di un immobile sito in Bogliasco, C.P. (ultima acquirente del compendio) promosse un pignoramento presso terzi per il recupero del credito restitutorio vantato nei confronti della propria dante causa, O.E.. I terzi pignorati, V.R.I., V.A. e M.F. (ad un tempo, anche danti causa della Olcese nella descritta vicenda traslativa) resero dichiarazione negativa, sicché venne instaurato il giudizio ex art. 548 c.p.c., per l’accertamento dell’obbligo del terzo. Espletata l’istruttoria, il Tribunale di Genova, con sentenza del 12.4.2014, dichiarò cessata la materia del contendere per l’intervenuta transazione tra la C. e la O., dichiarò inammissibile l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da V.A., nonché la domanda riconvenzionale proposta dai terzi pignorati, e compensò le spese tra la O. e tutte le altre parti, condannando i predetti terzi alla rifusione delle spese stesse in favore della C.. I terzi pignorati proposero gravame avverso detta statuizione dinanzi alla Corte d’appello di Genova, insistendo nelle originarie domande ed eccezioni e chiedendo anche la condanna ex art. 96 c.p.c.. Alla prima udienza, il processo venne dichiarato interrotto per l’intervenuto decesso di O.E.. Gli appellanti riassunsero il processo con istanza del 2.12.2014, ma la notifica effettuata presso l’ultimo domicilio eletto della defunta non era stata seguita dalla costituzione di alcuno, sicché la Corte genovese dispose la rinnovazione della notifica, che venne eseguita nei confronti di I.B., quale pretesa erede della O.; la predetta, costituitasi, negò tale qualità, in quanto figlia di primo letto del marito della defunta, I.V., che con quest’ultima s’era successivamente risposato; gli appellanti chiesero quindi concedersi un nuovo termine per la notifica, finalmente eseguita nei confronti di L.G., che aveva frattanto accettato l’eredità della O. con beneficio d’inventario, con atto a rogito del notaio D.R. in data 29.9.2015. Il L., costituitosi, eccepì l’inammissibilità dell’appello e chiese dichiararsi l’estinzione del giudizio, contestando le avverse domande nel merito. La Corte adita, con sentenza del 8.10.2018, dichiarò quindi l’intervenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione entro il termine perentorio.
Avverso detta sentenza, ricorrono per cassazione R.I. e V.A., affidandosi a due motivi, tra loro alternativi, illustrati da memoria, cui resistono con autonomi controricorsi C.P. e I.B.. L.G. è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 291 c.p.c., comma 3, art. 307 c.p.c., comma 3, e art. 161 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. I ricorrenti si dolgono della decisione d’appello nella parte in cui si è rilevato che, una volta evocata in giudizio I.B., che non era erede della O., non avrebbe più potuto concedersi un nuovo termine per la riassunzione, sicché l’ordinanza del 28.10.2015, che così aveva invece disposto, andava revocata. Al contrario, detta nuova notifica era stata regolarmente effettuata e la causa aveva avuto il suo seguito; ne deriva che, poiché detto termine non poteva essere concesso, la sentenza è da considerare nulla, invocandosi al proposito l’insegnamento di Cass. n. 10933/1998.
1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c., comma 3, e art. 307 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 I ricorrenti si dolgono dell’erroneità della statuizione circa l’estinzione del giudizio, per essere inesistente la notifica nei confronti degli eredi della O.. Rilevano invece che la notifica effettuata nei confronti di I.B. non può dirsi inesistente, bensì nulla, essendovi certamente un collegamento tra la predetta e la defunta O., coniuge in seconde nozze del padre della prima, I.V.. La nuova notifica nei confronti della giusta parte ( L.G.), dunque, avrebbe sanato la nullità, con ogni conseguenza.
2.1 – Il primo motivo è inammissibile.
Secondo gli odierni ricorrenti, la Corte d’appello, nel concedere la rinnovazione del termine per la notifica all’effettivo erede di O.E., avrebbe di per sé commesso un errore esiziale, giacché tutti gli atti del procedimento viziati dalla previa concessione di un termine non concedibile sono irrimediabilmente affetti da nullità, compresa la sentenza che ha definito il giudizio.
In proposito, a parte l’assoluta fuorvianza del precedente di legittimità invocato dai V., e ancor più a parte la considerazione logica secondo cui la sentenza di cui si propugna la nullità ha comunque emendato l’errore di cui si discute (reso, infatti, con ordinanza revocabile ex art. 177 c.p.c., e revocata in sede decisoria), è ampiamente noto che, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 3. “La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa”. Pertanto, poiché la pretesa nullità, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, sarebbe stata originata esclusivamente dal proprio comportamento processuale, ne consegue che essi non sono comunque abilitati a far valere la relativa invalidità, ove mai sussistente.
3.1 – Il secondo motivo è infondato.
Nel ricostruire le vicende processuali conseguenti all’interruzione del processo d’appello, la Corte genovese ha correttamente evidenziato che, una volta riassunto il processo stesso con il deposito del ricorso nel termine perentorio di tre mesi ex art. 305 c.p.c., e così rinnovatasi la editio actionis, non può porsi alcun problema di tempestività della riassunzione, solo occorrendo ripristinare il contraddittorio, secondo le diverse regole della vocatio in ius. Pertanto, il vizio da cui sia eventualmente colpita la notifica del ricorso per riassunzione e del decreto ex art. 303 c.p.c., non può comportare l’estinzione del giudizio (quand’anche detta attività sia stata svolta fuori termine), occorrendo che il giudice ne disponga la rinnovazione, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c.; ove tale ulteriore attività notificatoria non venga a sua volta eseguita secondo legge, il giudice deve dichiarare l’estinzione del giudizio, per il combinato disposto dell’art. 291 c.p.c., comma 3 e art. 307 c.p.c., comma 3. Si tratta di interpretazione ampiamente consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità (da ultimo, Cass. n. 2526/2021).
Sulla base di tali corrette premesse, la Corte d’appello ha poi evidenziato che, una volta tentata, irregolarmente, la notifica del ricorso e del decreto agli eredi della O. collettivamente ed impersonalmente, ed una volta chiesta ed ottenuta la rinnovazione del termine ex art. 291 c.p.c., la circostanza che i V. abbiano individuato quale legittimo contraddittore un soggetto – I.B. – che non era erede della O., né legittima, né testamentaria, avrebbe dovuto indurre il giudice a prendere atto di ciò, pronunciando la conseguente estinzione, per il mancato rispetto del termine stesso, non potendosi concedere un nuovo termine, stante la già perfezionata fattispecie estintiva.
L’impostazione seguita dal giudice d’appello è assolutamente corretta, e non è minimamente scalfita dagli argomenti addotti col mezzo in esame.
Infatti, l’errore prospettico da cui questo muove deriva dal fatto che i ricorrenti pretendono di inquadrare il tema della mancata tempestiva notifica nei confronti del preteso erede della O. come vizio del procedimento notificatorio (non si tratterebbe di inesistenza, bensì di pretesa nullità “per collegamento”, giacché la I. è pur sempre la figlia del marito della O., pur senza essere a sua volta figlia di quest’ultima, donde in definitiva la sanabilità del vizio; non è peraltro un caso che si invochi, al riguardo, l’insegnamento di legittimità antecedente alla stessa Cass., Sez. un., n. 14916/2016, che com’e’ noto ha posto riordine sulla questione) e non già – come invece è – come omesso adempimento dell’attività processuale prescritta (id est: identificazione dell’erede e conseguente sua evocazione in giudizio).
Qui è indubbio che gli allora appellanti, dopo una prima notifica non andata a buon fine, hanno individuato un soggetto, I.B., che non era erede di O.E.. Quindi, essi non hanno evocato in giudizio, nel nuovo termine di natura perentoria concesso dalla Corte d’appello ex art. 291 c.p.c., comma 3, il successore della defunta, il che equivale a dire che non hanno svolto l’attività prescritta, come già anticipato, così essendosi perfezionata l’estinzione del giudizio, correttamente rilevata nella sentenza impugnata.
Ne’, del resto (a parte l’esistenza di istituti codicistici volti ad eliminare la situazione di incertezza circa la delazione ereditaria), risulta che i V. abbiano mai invocato la scusabilità dell’errore nell’identificazione del preteso erede, il che avrebbe anche potuto astrattamente abilitarli a chiedere la rimessione in termini (attività di cui peraltro non v’e’ la benché minima traccia).
4.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti di C.P. e I.B.. Nulla va disposto nei confronti di L.G., questi non avendo svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna delle controricorrenti in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021
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