Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40766 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso N. 1112/2019 R.G. proposto da:

C.P. e C.M., domiciliati nella Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Gagliardi e Franco Capasso, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrenti-

contro

B.N., D.F., Giglio Fiorentino S.r.l., G.B.A., G.B.A., G.B.L., G.V., M.A., M.G., P.A.

S.n.c., S.A., S.M., S.A.;

– intimati –

nonché contro Concordato Preventivo “A. Del Priore” (Trib. Salerno N. 17/1996), in persona del commissario liq.re I.V., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Cortina d’Ampezzo, 269, presso lo studio dell’avvocato Francesco De Santis, che lo rappresenta e difende come da procura allegata in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché contro Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.a., domiciliata nella Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Pierri come da procura allegata in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 887/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 15.06.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.09.2021 dal Cons. Rel. Dott. SAIJA Salvatore.

FATTI DI CAUSA

C.F., con ricorso del 7.11.2002, propose opposizione di terzo all’esecuzione, ex art. 619 c.p.c., in relazione alla procedura esecutiva immobiliare n. 2050/02 R.G.E., pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, promossa da Giglio Fiorentino s.r.l. nei confronti di B.G. con libello notificato il 25.7.1988. In particolare, il C. dedusse che era stata trascritta sugli immobili pignorati, seppur in data successiva alla trascrizione del pignoramento, la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., da lui proposta per il trasferimento coattivo degli stessi, essendo venuto meno il B.G. all’adempimento degli obblighi assunti con contratto preliminare datato 20.6.1989, domanda accolta dall’adito Tribunale con sentenza n. 156/S/2002. La cennata procedura esecutiva era stata proseguita ad istanza dell’intervenuto Concordato preventivo “A. Del Priore”, sicché il G.E. – proposto frattanto gravame dallo stesso c.p. dinanzi alla Corte d’appello di Salerno nel giudizio ex art. 2932 c.c. – aveva sospeso la procedura esecutiva, in attesa della definizione di detta lite. La Corte salernitana, con sentenza del 18.3.2008, a sua volta rigettò il detto gravame, confermando la sentenza di primo grado. Nonostante l’accertamento della proprietà del cespite in favore del C., così operata, il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 17.7.2009, rigettò l’opposizione ex art. 619 c.p.c., dichiarando il diritto dei creditori di procedere esecutivamente su detto compendio immobiliare, sicché il G.E. dispose per la vendita. I germani P. e C.M., quali eredi di C.F., frattanto deceduto, impugnarono detta ultima sentenza, ma la Corte d’appello di Salerno, con decisione del 15.6.2018, rigettò il gravame.

Avverso detta sentenza, ricorrono ora per cassazione P. e C.M. n. q., affidandosi a due motivi, cui resistono con autonomi controricorsi il Concordato preventivo “A. Del Priore” e Società per la Gestione di Attività – S.G.A. s.p.a., che hanno pure depositato memoria. S.A., S.M., gli eredi di B.G., B. ( B.N., A. G.B., D.F., A. G.B., G.V., L. G.B. e S.A.), Giglio Fiorentino s.r.l., M.A., P.A. s.n.c. e M.G. sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. I ricorrenti si dolgono della decisione d’appello nella parte in cui si è ritenuto che la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 156/S/2002 (che aveva dichiarato il trasferimento coattivo del cespite, ex art. 2932 c.c., in favore di C.F.), confermata dalla Corte salernitana nel 2008, non era ancora passata in giudicato, benché essi ricorrenti avessero più volte prodotto in giudizio la sentenza della Corte di cassazione che, nel 2014, aveva rigettato l’impugnazione proposta dal Concordato preventivo “A. Del Priore”, con conseguente definitività dell’effetto traslativo, con efficacia dalla data di trascrizione della domanda ex art. 2652 c.c., n. 2; lamentano, inoltre, che lo stesso giudice d’appello abbia ritenuto che detta ultima statuizione abbia efficacia ex nunc e non già dalla trascrizione della domanda stessa, ove si consideri che la trascrizione del pignoramento era stata cancellata e che era stata effettuata una nuova trascrizione, successiva, stavolta, alla trascrizione della domanda in discorso e quindi senz’altro non poziore.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione falsa applicazione e “omessa valutazione” in riferimento agli artt. 2932 e 372 c.c., nonché all’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. I ricorrenti lamentano il mancato rilievo del giudicato esterno, derivante dalla già citata sentenza della Corte di cassazione del 2014, a loro dire ampiamente prodotta in atti e non rilevata.

2.1 – Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.

Esso, anzitutto, è stato tardivamente proposto nei confronti di S.G.A., che aveva partecipato al giudizio d’appello a mezzo del procuratore speciale San Paolo Imi s.p.a., dapprima creditore intervenuto nella procedura esecutiva. Infatti, la prima notifica, in data 14.12.2018, è stata tentata presso un domicilio diverso da quello eletto indicato in sentenza, e non si è quindi in alcun modo perfezionata (il plico essendo stato restituito al mittente, v. in fasc. ric.ti), mentre la seconda notifica è stata effettuata a mezzo PEC solo in data 23.1.2019, ben dopo la scadenza del c.d. termine lungo per impugnare, ex art. 327 c.p.c., la sentenza essendo stata pubblicata il 15.6.2018 e noto essendo che nei giudizi aventi ad oggetto opposizioni esecutive non trova applicazione la sospensione feriale dei termini (v. ex multis, Cass. n. 3542/2020).

2.2 – In ogni caso, su un piano più generale, il ricorso in esame viola il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, recando un grave deficit espositivo dei fatti sostanziali e processuali. Infatti, a parte l’estrema confusione e caoticità nella narrazione dei fatti – che già di per sé non agevola la comprensione delle doglianze in questa sede proposte – dal ricorso si evince che alla data di trascrizione della domanda di cui all’art. 2932 c.c., da parte di C.F., sul cespite immobiliare in questione risultava già trascritto il pignoramento eseguito ad istanza di Giglio Fiorentino s.r.l.. Senonché, nel corpo dell’esposizione, gli odierni ricorrenti evidenziano che detta prima trascrizione è stata cancellata e ne sarebbe stata eseguita un’altra, successiva a quella della domanda ex art. 2932 c.c..

Si tratta, com’e’ intuitivo, di un passaggio di estrema rilevanza, perché è evidente che, se davvero la trascrizione del primo pignoramento fosse stata cancellata tout court, la domanda ex art. 2932 c.c., riguardo alle vicende traslative del cespite in discorso e all’azione esecutiva sullo stesso spiegata, verrebbe ad assumere grado di poziorità tale da non poterne subire le relative vicende, in tal caso non trovando applicazione gli effetti di cui all’art. 2915 c.c.. Se così fosse, dunque, l’acquisto del C. sarebbe destinato a prevalere comunque.

Tuttavia, contravvenendo al chiaro disposto della citata norma processuale, i ricorrenti omettono di indicare specificamente quando tutto ciò sia avvenuto, non potendo certo distinguersi, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così Cass. n. 1959/2004); occorre peraltro precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora “viva” o meno” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno.

Correlativamente, ma stavolta in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, i ricorrenti hanno omesso di indicare quando la relativa documentazione sia stata versata in atti e dove essa, attualmente, sia collocata. Il che vale, a ben vedere, anche per la sentenza di questa Corte di cassazione, resa nel 2014, a definizione del giudizio ex art. 2932 c.c. ed ignota al giudice d’appello (che infatti ha affermato che, alla data della decisione, detto giudizio non risultava definito, per essere ancora pendente quello di legittimità), sentenza che gli stessi ricorrenti neppure indicano con il numero della raccolta generale, come d’uso (per completezza, si tratta di Cass. n. 13545/2014).

Se poi la vicenda della pretesa cancellazione della trascrizione del pignoramento del 1988 dovesse invece ascriversi alla (diversa) questione della sua durata ventennale e della sua necessaria rinnovazione pena l’inefficacia, per effetto di quanto disposto dall’art. 2668-ter c.c., la soluzione non potrebbe essere comunque diversa, in quanto i ricorrenti – che all’evidenza ne erano onerati, avendo interesse a ribaltare l’esito del giudizio d’appello – hanno addirittura omesso qualsiasi allegazione sul punto, anche per tal verso violando il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Infine, è poi appena il caso di precisare che la correlata, seppur diversa, questione della mancata rinnovazione della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. da parte dei C., per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2668-bis c.c. – questione che in astratto ben avrebbe potuto minare la sussistenza dell’interesse al ricorso in esame, ex art. 100 c.p.c. (giacché l’acquisto della proprietà del cespite, in qualsivoglia ipotesi, non avrebbe mai potuto opporsi ai creditori, posta l’inefficacia della trascrizione originaria della domanda) – non può essere qui presa in considerazione, giacché S.G.A., che l’aveva sollevata in appello, s’e’ limitata a meramente riproporla in questa sede, anziché avanzare ricorso incidentale (se del caso, condizionato, vista anche la tardiva impugnazione nei suoi confronti) avverso il rigetto implicito dell’eccezione da parte della Corte salernitana.

2.3 – Tornando ai profili di inammissibilità del ricorso, va ancora evidenziato che, con il primo motivo, si lamenta un classico vizio revocatorio (la Corte d’appello non si sarebbe accorta della prova offerta circa l’intervenuto giudicato, con la produzione – addirittura reiterata – della citata sentenza di legittimità), dolendosi i ricorrenti della mancata percezione del dato processuale (che sarebbe stato) regolarmente versato in atti, vizio da denunciarsi però ex art. 395 c.p.c., n. 4, noto essendo che “L’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e non di ricorso per cassazione” (Cass. n. 9628/1994; Cass. n. 3074/1998; Cass. n. 11196/2007; Cass. n. 19174/2016). Dall’inammissibilità del primo motivo per le superiori ragioni discende, per derivazione, anche quella del secondo motivo, perché esso è incentrato sulla pretesa violazione del giudicato esterno da parte della Corte d’appello, vizio fondato però sull’assunto di aver adeguatamente offerto la prova del detto giudicato, ossia la ripetuta sentenza di legittimità del 2014, finendo quindi con l’investire la medesima questione già vista.

2.4 – Sotto ulteriore e finale profilo, i ricorrenti non hanno neanche mostrato di aver ben colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, essenzialmente fondata su una duplice direttiva: 1) la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. è posteriore a quella del pignoramento, sicché essa non può prevalere nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti; 2) gli appellanti non hanno dato prova della definitività della sentenza che sancisce il loro acquisto, e quindi non hanno neanche dimostrato di essere proprietari del cespite staggito, prerequisito per la (utile) proposizione dell’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.. Entrambi gli argomenti non sono stati adeguatamente attinti dai ricorrenti, come già detto, sicché anche per tal verso il ricorso si palesa nel complesso inammissibile.

3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del Concordato preventivo “A. Del Priore” e di S.G.A. Nulla va disposto nei confronti delle parti rimaste intimate, queste non avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna delle controricorrenti in Euro 10.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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