LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7746-2019 proposto da:
B.S., rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO NOCETTI e dall’avvocato MARCO GIULIANI, domiciliata in Roma presso lo Studio di quest’ultimo, via DEI PONTEFICI n. 3;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT ITALIA SPA, nella quale si è fusa per incorporazione UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO PICCHIONI, elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio dell’avvocato MASSIMO DE MATTIA, in via Fara Sabina, n. 2;
– controricorrente –
e nei confronti di:
ILLIMITY BANK SPA, già BANCA INTERPROVINCIALE SPA, in persona del legale rappresentante, F.M.E., rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CARTENI e dall’avvocato ROSSELLA FUSCO, elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio dell’avvocato CORRADO SELVANETTI, via G. Sacconi, n. 4/B;
– controricorrente –
e nei confronti di:
L.G., rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO BORELLI e dall’avvocato MARCO GIULIANI, elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio di quest’ultimo, in via Dei Pontefici n. 3;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e nei confronti di:
ILLIMITY BANK SPA, già BANCA INTERPROVINCIALE SPA, in persona del legale rappresentante, F.M.E., rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CARTENI e dall’avvocato ROSSELLA FUSCO, elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio dell’avvocato CORRADO SELVANETTI, via G. Sacconi, n. 4/B;
– controricorrente al ricorso incidentale –
e nei confronti di UNICREDIT ITALIA SPA, nella quale si è fusa per incorporazione UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO PICCHIONI, elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio dell’avvocato MASSIMO DE MATTIA, in via Fara Sabina, n. 2
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 2045/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31 luglio 2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. GORGONI MARILENA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Unicredit SPA, affermandosi creditrice delle società Lami Costruzioni SRL, CO.Ge. SRL e Segecos SRL e dei loro fideiussori, V. e L.G., delle somme oggetto dei Decreti Ingiuntivi nn. 4561 del 2014, 456 del 2014 e 4571 del 2014, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, L.G. e B.S., chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia nei suoi confronti, ex art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale che i convenuti avevano costituito nell’agosto del 2014.
Banca Interprovinciale SPA, asserendo di avere erogato un mutuo chirografario poco tempo prima della costituzione del fondo patrimoniale a favore di Lami Costruzioni SRL, si associava alla richiesta di Unicredit.
Il Tribunale adito, con ordinanza emessa in data 10 marzo 2017, dichiarava l’inefficacia nei confronti di Unicredit SPA e di Banca Interprovinciale SPA dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale e condannava i convenuti a rimborsare le spese di lite alle controparti.
B.S. e L.G., con separati atti, impugnavano l’ordinanza del Tribunale di Modena.
Nel procedimento n. 1088/17 instaurato da B.S., in particolare, veniva lamentato che il giudice di prime cure non avesse rilevato la carenza di legittimazione passiva di B.S., non avendo le attrici alcuna ragione di credito nei suoi confronti, e non si fosse pronunciato sulla domanda subordinata di riconoscimento e di accertamento del credito vantato dall’appellante nei confronti del marito per le migliorie apportate agli immobili conferiti nel fondo patrimoniale e per il pagamento anche della quota di mutuo gravante sull’immobile adibito a residenza familiare di pertinenza del coniuge.
L.G. chiedeva, in via principale, la riforma della ordinanza impugnata, perché infondata in fatto e in diritto e, in via gradata, domandava che fosse dichiarata l’efficacia del fondo patrimoniale limitatamente alla casa coniugale e che la dichiarazione di inefficacia fosse limitata al conferimento nel fondo patrimoniale degli altri immobili.
Le due Banche, costituitesi, in giudizio chiedevano la conferma dell’ordinanza impugnata.
Nel procedimento n. 1133/17 attivato da L.G., quest’ultimo censurava l’ordinanza del Tribunale di Modena per non aver motivato né il rigetto delle istanze istruttorie né il rigetto dell’istanza di mutamento del rito, per avere ritenuto sussistente la sua scientia fraudis, solo in considerazione della contiguità tra la prestazione di fideiussione e l’istituzione del fondo patrimoniale, e per aver ritenuto provato l’eventus damni sulla base della mera dichiarazione di credito degli attori.
B.S. si riportava alle richieste formulate nel proprio atto di appello.
Le banche appellate chiedevano la conferma dell’ordinanza impugnata.
La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 2045/2018, oggetto dell’odierna impugnazione, riuniti gli appelli, in parziale riforma dell’ordinanza di prime cure, dichiarava l’inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, limitatamente al conferimento dei beni immobili di proprietà di L.G. e della quota del 50% dell’immobile di proprietà dei due coniugi e regolava le spese di lite, ponendole in solido a carico dei coniugi L.- B..
Ai fini che qui interessano, la Corte territoriale riteneva che B.S. fosse litisconsorte necessario nel giudizio promosso dai creditori personali dell’altro coniuge per la declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, accoglieva il secondo motivo di appello formulato da B.S., limitando la declaratoria di inefficacia relativa al conferimento dei beni di proprietà del coniuge debitore, precisando che “l’errore nel quale è incorso il primo giudice è privo di un concreto effetto pregiudizievole per l’appellante”, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale di B.S. di accertamento delle sue ragioni di credito nei confronti del coniuge “perché fondata su titolo che non dipende da quello dedotto in giudizio da parte attrice e perché proposta contro “il fondo patrimoniale” che non è un soggetto giuridico (e non è parte del giudizio). La domanda, in ogni caso, è generica ed indimostrata”.
Rigettava i motivi di appello con cui L.G. lamentava la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti e la mancata conversione del rito, riteneva che la costituzione del fondo prima della revoca degli affidamenti concessi alle società per le quali l’appellante aveva prestato fideiussione non consentiva di escludere la ricorrenza dell’elemento soggettivo, presupposto per l’accoglimento dell’azione revocatoria, e che la circostanza che i beni conferiti nel fondo patrimoniale fossero stati in precedenza ipotecati o che i debiti del disponente fossero di ammontare superiore al valore dei beni oggetto dell’atto di disposizione patrimoniale non era rilevante. Giudicava dimostrato, proprio da quanto eccepito dall’appellante nel giudizio di opposizione all’esecuzione, il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori con la costituzione del fondo patrimoniale a prescindere dalla non perfetta coincidenza tra il compendio pignorato e i beni conferiti nel fondo. Confermava che anche un credito litigioso può essere tutelato ex art. 2901 c.c. e non accoglieva la domanda di limitazione della declaratoria di inefficacia al solo conferimento di immobili diversi dalla casa di abitazione, basata sulla pretesa eccedenza, da far valere eventualmente in sede esecutiva, del valore dei beni immobili rispetto all’entità delle pretese creditore delle banche. Condannava, in solido, gli appellanti, posto che l’accoglimento solo in relazione ad una questione del tutto marginale, non impediva che fossero da considerare soccombenti, al pagamento delle spese del grado quantificate in Euro 15.000,00 a favore di Unicredit e in Euro 9.000,00 a favore di Banca interprovinciale spa, oltre ad accessori.
B.S. ricorre avverso detta pronuncia, formulando sei motivi. Resistono con separati controricorsi Illimity Bank SPA, già Banca Interprovinciale Spa, e Unicredit SPA.
L.G. propone controricorso adesivo al ricorso principale e ricorso incidentale, articolato in quattro motivi.
Resistono al ricorso incidentale con separati controricorsi Illimity Bank SPA e UNICREDIT SPA.
UNICREDIT SPA deposita due memorie, l’una relativa al ricorso principale, l’altra relativa al ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorso principale di B.S..
1. Con il primo motivo la ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto nella fattispecie per la violazione dell’art. 91 e dell’art. 92 c.p.c., anche in riferimento all’art. 151, comma 2, disp. att. c.p.c.”.
Oggetto di impugnazione è la statuizione con cui la Corte territoriale l’ha condannata, in solido con L.G., al pagamento delle spese di lite.
La Corte territoriale ha giustificato la condanna alle spese dell’odierna ricorrente, sostenendo che il suo appello era stato accolto in relazione a questioni del tutto marginali e quindi l’errore nel quale era incorso il primo giudice era da ritenersi privo di un concreto effetto pregiudizievole per l’appellante Le censure formulate a tal fine sono plurime: 1) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver posto le spese di lite a suo carico pur non essendo risultata soccombente, stante che la Corte d’appello aveva riconosciuto la fondatezza del suo appello, tant’e’ che seppure parzialmente aveva riformato la sentenza del giudice di prime cure; 2) la violazione del principio di compensazione che il giudice avrebbe dovuto applicare in considerazione della soccombenza reciproca; 3) la violazione dell’art. 151, comma 2, disp. att., a mente del quale le competenze e gli onorari sono ridotti in considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie riunite, avendo la sentenza impugnata applicato gli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e relativa modifica DM 307/2018 nella loro interezza; 4) la violazione degli artt. 29,30 e 111 Cost., perché la Corte territoriale, oltre ad avere erroneamente giudicato marginale la revoca parziale anziché totale del fondo patrimoniale, non avrebbe, in considerazione della elevatezza della condanna – 24.000 Euro, oltre ad accessori – tenuto della sua realtà patrimoniale e reddituale di dipendente statale, con un mutuo e con la necessità di provvedere ai bisogni della famiglia composta da due figli minori.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla domanda di accertamento della sussistenza di un suo credito nei confronti del marito, per avere sopportato in modo esclusivo le spese ed i costi gravanti sui beni facenti parte del fondo e nell’interesse dei beneficiari del fondo.
3. Con il terzo motivo la ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assume la “violazione e/o falsa applicazione di norma di legge, nella fattispecie per la violazione dell’art. 112 c.p.c., in collegamento funzionale con l’art. 277 c.p.c. e art. 281 quater c.p.c., nonché in relazione all’art. 115 c.p.c..
4. Con il quarto motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata la “violazione e/o falsa applicazione di norma di legge. Nella fattispecie violazione dell’art. 112 in riferimento all’art. 167 ed in relazione all’art. 164 e con riferimento all’art. 164 c.p.c., u.c., come applicabile per analogia in sede di domanda riconvenzionale, nonché in riferimento all’art. 115 c.p.c.”.
5. Con il quinto motivo è dedotta la “violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 100 c.p.c., in diretta correlazione con l’art. 170 c.c. e con l’art. 2901 c.c., anche in riferimento all’art. 2910 c.c. ed in riferimento all’art. 2740 c.c. ed agli artt. 101 e 102 c.p.c.”.
6.Con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione al disposto dell’art. 2901 c.c. ed in riferimento all’art. 276 c.p.c., comma 2.
Ricorso incidentale di L.G..
7.Con il primo motivo L.G. deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, artt. 116,702 ter e quater c.p.c. nonché, ex art. 132 e art. 134 c.p.c. e art. 111 Cost..
8.Con il secondo motivo, in relazione all’art. 371 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, viene denunciata la nullità della sentenza e/o del procedimento in riferimento al dovere di motivazione degli atti giurisdizionali.
9. Con il terzo motivo, ex artt. 361 e 360 n. 4 c.p.c., L.G. denuncia “la nullità della sentenza e/o del procedimento in riferimento al dovere di motivazione degli atti giurisdizionali, non avendo il giudice di prime cure congruamente motivato in merito al rigetto delle istanze istruttorie richieste dalle parti e al necessario mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione;
e del pari avendo il giudice di secondo grado disatteso i due motivi di appello tesi a censurare tale vizio con una motivazione tautologica ed apparente.
10. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “l’omessa pronuncia da parte del giudice di appello in merito al motivo di appello relativo ai nuovi documenti ivi prodotti ai sensi dell’art. 702 quater e in particolare i documenti d, e ed f del fascicolo di secondo grado di parte qui esponente attestanti l’assenza di alcun pregiudizio in senso concreto ed oggettivo dall’atto dispositivo del patrimonio immobiliare che controparte ha inteso sottoporre ad azione revocatoria”.
11. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 170 c.c., dell’art. 2901c.c. e artt. 100 e 112 c.p.c., con riferimento all’eccepita sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alle banche attrici in revocatoria.
12. La questione di diritto sottoposta all’attenzione del Collegio dal primo motivo del ricorso principale presenta profili di comunanza con quella – se l’art. 91 c.p.c. consenta di condannare alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte chi abbia visto sì accogliere la propria domanda, ma in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto – che l’ordinanza di questa sezione n. 28048 del 14 ottobre 2021 ha rimesso al Primo presidente per valutarne la sottoposizione all’esame delle Sezioni Unite per due ragioni: sia perché è una questione di principio di ovvia importanza; sia perché ha dato vita ad un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.
Nell’ordinanza si dà atto, infatti, che, secondo un primo orientamento, chi per ipotesi – chiedesse “100” e vedesse accogliersi la domanda per “10” non potrebbe ritenersi “soccombente” per i fini di cui all’art. 91 c.p.c. e quindi non potrebbe mai essere destinatario, nemmeno in minima parte, di una condanna alle spese, atteso che “la riduzione, sia pure sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, non vale a realizzare il concetto di soccombenza ai fini dell’attribuzione dell’onere delle spese e può, quindi, solo consentire la relativa compensazione totale o parziale”.
Un secondo orientamento, pure illustrato dall’ordinanza, ritiene invece che sussista una ipotesi di “soccombenza” in senso tecnico anche quando l’attore abbia formulato una sola domanda, articolata in un unico capo, la quale venga accolta in misura quantitativamente inferiore al richiesto.
E’ evidente che quando si registri un rilevante divario tra petitum e decisum, mentre alcune decisioni ritengono che ricorra un’ipotesi di soccombenza reciproca o parziale, che consente tanto la condanna dell’attore alle spese quanto la compensazione delle stesse, altre ritengono che ricorra soltanto un “giusto motivo” ex art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese, con conseguente impossibilità di condannare la parte risultata vittoriosa in misura marginale rispetto al richiesto di essere condannata a rifondere le spese di lite alla controparte.
La Corte ritiene, pertanto, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della eventuale decisione a Sezioni Unite sulla questione dedotta con il primo motivo del ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 170 - Esecuzione sui beni e sui frutti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2740 - Responsabilita' patrimoniale | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2901 - Condizioni | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2910 - Oggetto dell'espropriazione | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 91 - Condanna alle spese | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 100 - Interesse ad agire | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 101 - Principio del contraddittorio | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 102 - Litisconsorzio necessario | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 132 - Contenuto della sentenza | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 277 - Pronuncia sul merito | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 702 bis - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Costituzione > Articolo 29 | Costituzione