Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.40769 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso N. 6976/2019 R.G. proposto da:

P.L., rappresentato e difeso da se stesso, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n. 50, presso lo studio dell’avvocato Emanuela Mazzola;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 38, presso lo studio dell’avvocato Emanuele Citriniti, rappresentato e difeso dall’avvocato Achiropita Ruffo, come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Comune di Corigliano-Rossano, Pr.Fr.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 400/2018 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 06.09.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.10.2021 dal Consigliere relatore Dott. SAIJA Salvatore.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– P.L. ha proposto ricorso per cassazione, basato su sei motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 6.9.2018, con cui – in relazione all’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla propria assistita Pr.Fr. e da lui stesso quale procuratore distrattario, avverso l’ordinanza del 6.4.2010, resa dal G.E. del medesimo Tribunale, nella procedura esecutiva presso terzi a carico di V.A., avviata dalla predetta Pr.Fr. (terzo pignorato Comune di Rossano) – è stata dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite;

– ha resistito con controricorso V.A., chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, e chiedendone comunque il rigetto;

– gli altri intimati non hanno svolto difese;

– con la memoria datata 15.10.2021, il ricorrente ha documentato l’omessa notifica nei confronti della predetta Pr.Fr., benché tentata presso la sua residenza.

Che:

– nel giudizio ex art. 617 c.p.c. innestatosi su espropriazione contro il terzo sussista litisconsorzio necessario originario tra creditore, debitore e terzo (v. ex multis, Cass. n. 2333/2017);

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la nuova notifica del ricorso a Pr.Fr. entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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