LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 10609-2020 proposto da:
M.T., in proprio ed in qualità di procuratore della SERVIZI E SVILUPPO GIARDINO SRL, i persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 7335/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.
FATTO E DIRITTO
La Corte osserva quanto segue.
L’avv.to M.T., ha proposto ricorso per correzione di errore avverso l’ordinanza di questa Corte n. 7335/20, depositata il 17 marzo 2020, deducendo che detta ordinanza non aveva provveduto a liquidare le spese di giudizio in favore di esso avvocato M. che si era dichiarato antistatario.
L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva..
Il ricorso è manifestamente fondato.
Risulta dal controricorso e dalla memoria del processo in questione che l’avv.to M. aveva chiesto la distrazione delle spese di giudizio in proprio favore e che su tale domanda non si rinviene pronuncia da parte di questa Corte.
Vanno dunque corretti sia la parte motiva che il dispositivo dell’ordinanza in conformità della richiesta formulata dall’odierno ricorrente.
In conclusione, il ricorso va accolto, disponendosi che la parte motiva ed il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 7335/20, depositata il 17.3.20, siano corretti aggiungendo, dopo la liquidazione delle spese a favore della parte contribuente, le parole “con distrazione in favore dell’Avv. M.T., difensore antistatario della Sviluppo servizi e giardini srl “.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone che la parte motiva ed il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 7335/20, depositata il 17.3.20, siano corretti aggiungendo, dopo le parole relative alla liquidazione delle spese a favore della parte contribuente le parole “con distrazione in favore dell’Avv. M.T., difensore antistatario della Sviluppo servizi e giardini srl.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021