LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27621/2019 R.G. proposto da:
MG ADVERTISING S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Gregorio VII 186, presso lo studio dell’avvocato Sabrina Mariani, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD S.P.A. (ora, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE);
ROMA CAPITALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1747/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 13/3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/11/2021 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
– la MG Advertising S.r.l. impugnava la cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A. e basata sul ruolo formato da Roma Capitale per somme relative ad entrate patrimoniali a titolo di indennità di occupazione dell’anno 2002;
– la società deduceva, tra l’altro, il difetto di esecutorietà degli atti iscritti a ruolo e la nullità del ruolo stesso, in quanto il credito fatto valere atteneva a pretese pecuniarie che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, non potevano essere qualificate come entrate patrimoniali aventi fonte in atto e provvedimenti accertativi ed impositivi di natura pubblicistica, posto che negli avvisi di pagamento precedentemente notificati si pretendevano canoni e accessori per abusiva collocazione, mediante stabile infissione sulla sede stradale, di impianti pubblicitari in difetto di preventiva concessione; in definitiva, l’attrice sosteneva che non era consentita l’iscrizione a ruolo di somme relative ad indennità di occupazione aventi natura privatistica e risarcitoria;
– sia Roma Capitale, sia Equitalia si costituivano chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo la regolarità del ruolo e dell’azione di riscossione esercitata;
– con la sentenza n. 23873 dell’1/12/2014 il Tribunale di Roma respingeva le istanze della MG Advertising, la quale proponeva appello;
– la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1747 del 13/3/2019 rigettava l’impugnazione;
– avverso la suddetta sentenza la MG Advertising proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
– resisteva con controricorso Roma Capitale;
– le parti intimate non svolgevano difese nel giudizio di legittimità;
– per l’udienza del 4/11/2021 la società ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
– il ricorso per cassazione risulta notificato, in data 13/9/2019, ad Equitalia Sud S.p.A. (soppressa dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1 che ha disposto la successione ad essa di Agenzia delle Entrate-Riscossione) presso il procuratore che aveva rappresentato l’agente della riscossione nel secondo grado di giudizio;
– in base a quanto già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021, Rv. 660464-01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509-02), la predetta notificazione è invalida, in quanto “eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione… tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all’Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata”;
– conformemente alla richiesta avanzata dalla stessa ricorrente (che, nella memoria ex art. 378 c.p.c., “rivolge istanza per chiedere termine per la rinotifica del ricorso, notificato ad Equitalia Sud S.p.A. presso il proprio procuratore domiciliatario nei gradi di merito ed oggi contumace, alla Agenzia Entrate Riscossione S.p.A….”), si dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso, con le modalità di cui alla citata giurisprudenza (Cass., Sez. U, n. 4845/2021).
PQM
La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021